Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27695 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27695 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 6588/2022, depositato l’11 ottobre 2022 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Firenze, depositat o l’11 ottobre 2022 , di reiezione RAGIONE_SOCIALEe sue domande per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato, RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria, di quella umanitaria e RAGIONE_SOCIALE‘asilo ex art. 10 Cost.;
Oggetto: protezione internazionale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25812/2022 R.G. proposto da NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
-dall’esame del decreto impugnato emerge che il richiedente, cittadino gambiano, aveva allegato, a sostegno di tali domande, di aver lasciato il suo Paese nel gennaio 2016 per timore di essere arrestato per l’ ingiusta accusa di un furto di denaro ai danni del proprietario RAGIONE_SOCIALE‘albergo in cui lavorava;
il Tribunale ha disatteso le domande ritenendo insussistenti i presupposti RAGIONE_SOCIALEe fattispecie invocate;
il ricorso è affidato a tre motivi;
-il RAGIONE_SOCIALE non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 e ss. d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, per aver il decreto impugnato ritenuto non credibile il suo racconto senza fare applicazione dei criteri previsti dalla legge p er l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa veridicità RAGIONE_SOCIALEo stesso;
il motivo è inammissibile;
il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in ragione sia RAGIONE_SOCIALEa genericità dei fatti riferiti, sia RAGIONE_SOCIALEe «evidenti contraddizioni» che lo caratterizzavano, analiticamente indicate, concludendo nel senso tale racconto non risultava essere accompagnato dal compimento di «ogni ragionevole sforzo» per circostanziare la sua domanda;
sul punto, si osserva che la valutazione in merito alla credibilità del racconto è il risultato di una procedimentalizzazione legale RAGIONE_SOCIALEa decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall’art. 3, quinto comma, d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto
ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale RAGIONE_SOCIALEa concreta vicenda narrata a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass. 19 giugno 2020, n. 11925);
in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero, lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni, il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782);
pertanto, inammissibile è la censura che, come nel caso in esame, si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il giudice di merito;
può, inoltre, evidenziarsi che quando le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEo straniero sono giudicate, come nel caso in esame, inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso -invocato dal ricorrente -ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. 5 settembre 2022, n. 26149; Cass. 29 maggio 2020, n. 10286);
-con il secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007, 8, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 10 Cost. e 19, comma 1.1., t.u. imm., nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione
umanitaria senza alcun esame RAGIONE_SOCIALEa situazione socio-economica del Paese di provenienza e senza considerare il rischio concreto del richiedente, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto a trattamenti crudeli, inumani e degradanti, nonché di subire la frustrazione e la compromissione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEe fondament ali libertà democratiche riconosciute dal sistema ordinamentale italiano;
-con l’ultimo motivo deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5, sesto comma, e 19 t.u. imm., 10 Cost., nonché l’omes so esame RAGIONE_SOCIALEe fonti informative relativamente alla situazione economico-sociale del paese di provenienza e RAGIONE_SOCIALEe condizioni personali ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa protezione umanitaria e RAGIONE_SOCIALEa necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza;
evidenzia che le richiamate disposizioni normative non consentono il rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario e vietano l’espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi;
lamenta il mancato esercizio da parte del Tribunale dei suoi poteri di cooperazione istruttoria;
i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
il Tribunale ha rilevato che «il ricorrente non ha esposto -eccetto la vicenda narrata ritenuta non veritiera -situazioni di particolare fragilità personale da affrontare al rientro nella propria zona di provenienza» e ha escluso « un’effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa ovvero tale da rendere il rimpatrio inumano e crudele, secondo il comune sentire e il generale rispetto RAGIONE_SOCIALEa persona umana, o comunque tale e tale da poter compromettere l’equilibrio psicofisico del soggetto respinto »;
ciò posto, si osserva, in proposito, che la situazione di vulnerabilità
che fonda la richiesta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto, piuttosto, quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, sesto comma, t.u. imm. (così, Cass. 26 maggio 2021, n. 14648; Cass. 10 settembre 2020, n. 18805; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565);
a tal fine, il richiedente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, ad allegare congruamente i fatti espressivi del rischio di lesione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non essendo sottratti all’applicazione del principio dispositivo (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 13573; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336);
-orbene, il ricorrente, da un lato, nell’invocare la necessità RAGIONE_SOCIALE‘esame RAGIONE_SOCIALEa situazione socio-economica del Paese di provenienza, fa riferimento ad elementi che non si correlano alla sua situazione personale;
-dall’altro, non assolve all’obbligo di spec ificità dei motivi di ricorso nella parte in cui sostiene che la valutazione del Tribunale dovesse essere estesa all’esame del rischio di esposizione del richiedente alla lesione dei diritti umani fondamentali, non indicando in modo sufficientemente puntuale in cosa consista il pericolo dedotto e da cosa derivi;
il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in ordine al governo RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 22 settembre 2023 .