Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16093/2023 R.G. proposto da:
NOME.NOMERAGIONE_SOCIALE I. rappresentato e difeso dallravv.
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro
-intimato- avverso il DECRETO di TRIBUNALE REGGIO CALABRIA n. 1828/2022 depositato in data 08/06/2023. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino bangladese, ha chiesto la protezione interRAGIONE_SOCIALE deducendo di essere espatriato in cerca di lavoro
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perché la sua famiglia era gravata da forti debiti, RAGIONE_SOCIALE contratti dal padre che era poi deceduto, e che per pagare il viaggio egli e l zio hanno contratto un altro debito a tassi usurai; che la sua situazione si è ulteriormente aggravata in Libia, dove è stato sottoposto a lavoro senza retribuzione, in cambio di poco cibo; di temere le ritorsioni del creditore il quale al momento ha scelto di non sottrargli l’abitazione dove vivono la madre e le sorelle più piccole, atteso che egli lavorando all’estero può trovare i sol necessari per ripianare il debito.
La domanda è stata respinta dalla competente RAGIONE_SOCIALE territoriale. Il cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di Reg Calabria il quale ha ritenuto non credibile che egli corra il rischio d essere ucciso dal creditore, il quale più facilmente può rientrare i possesso del suo denaro lasciandolo in vita e comunque è garantito sulla casa familiare; il narrato delle minacce è ritenuto vago inverosimile e contrastante con la benevolenza dimostrata dal creditore nel lasciare la madre e le sorelle dentro la casa; ritie che il ricorrente sia un migrante economico ed esclude la sussistenza di un conflitto in Bangladesh. Il Tribunale ha altres negato la protezione speciale sulla considerazione che sono irrilevanti le vicende libiche, che il ricorrente pur essendo present in Italia dal 2020 ha lavorato soltanto dal mese di luglio 2022 a mese di febbraio 2023, ha documentato una proposta di lavoro che non garantisce la sua effettiva assunzione in quanto priva di
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documento idoneo ad identificare il datore di lavoro, non ha vita familiare in Italia, né presenta alcuna condizione di vulnerabilità.
Avverso il predetto provvedimento a proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidandosi a due motivi. Non costituita la controparte.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art.360, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto relazione all’art. 3 D.Igs. 251/2007, artt. 8 e 27 D.Igs. 25/08, a 16 e 46 Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE; la motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att e all’art. 111 co. 6 Cost. Il ricorrente deduce che il Tribunale errato a ritenere non credibile la circostanza che egli corra un rischio in caso di rimpatrio omettendo di acquisire informazioni sul Paese di origine al fine di vagliare, alla luce di tali informazioni dichiarazioni da lui rese. Numerose e autorevoli fonti, infatti evidenziano il fenomeno dei prestiti richiesti ai privati e il risc per l’incolumità del debitore in caso di mancata restituzione. Così ad esempio l’RAGIONE_SOCIALE Country RAGIONE_SOCIALE Information Report 2017 ed altre fonti attendibili. Il Tribunale di contro si è limitato attrave una lunga disquisizione ad enunciare, in astratto, quali sono i criter per la valutazione della credibilità, senza poi applicarli in mod puntuale, nel caso concreto, ed affidandosi a considerazioni
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meramente soggettive, che non tengono in alcun modo conto del contesto in cui si svolgono i fatti, in violazione dell’obblig cooperazione istruttoria previsto dall’art. 3 co. 5 lett. c) del D. 251/2007 nonché dall’art. 8 del D.Igs. 25/2008.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di norme diritto in relazione all’art. 35-bis comma 11 lett. a) e b) D.I 25/2008, nonché all’art. 3 D.Igs. 251/2007; la violazione degli art 8 e 27 D.Igs. 25/2008, artt. 16 e 46 Direttiva 2013/32/UE, artt. 6 13 CEDU, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE; la motivazione apparente ex art. 360, I comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c. e 111 co. 6 Cost. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso di disporre la sua audizione, pur richiesta, in contrasto con i principi le regole che disciplinano il procedimento di riconoscimento della protezione interRAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente aveva chiesto di essere ascoltato e il Tribunale si è limitato ad affermare che l’interrogatorio sarebbe superfluo.
3.- I motivi sono fondati.
Il Tribunale, pur dedicando oltre la metà della motivazione ad una manualistica, nonché sovrabbondante, esposizione delle norme e dei principi che regolano la protezione interRAGIONE_SOCIALE, non li ha poi applicati al caso concreto, non focalizzando l’attenzione su punti rilevanti sottoposti alla sua attenzione, così venendo meno
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al dovere di cooperazione istruttoria, previsto dall’art. 8 del Dlg 25/2008 e violando i criteri relativi alla disamina della domanda dati dall’art. 3 del Dlgs 251/2007.
Deve osservarsi che per quanto il primo giudice parli di difetto di credibilità, in realtà non mette in discussione la veridic della storia narrata dal ricorrente quanto ai fatti oggettivi, e ci che egli è un migrante economico, in pregressa situazione forte povertà e gravemente onerato da debiti con tasso usurario, né mette in discussione la veridicità della narrazione sulla riduzione i servitù subita in Libia. Il primo giudice ha escluso la protezion interRAGIONE_SOCIALE ritenendo non plausibile il rischio di subire ritorsion da parte dei creditori in caso di rimpatrio senza il denaro necessario ad assolvere il debito, operando detta valutazione in base a parametri del tutto soggettivi, e senza avvedersi che il richiedente ha portato alla sua attenzione un fenomeno complesso, quale è quello della riduzione in servitù e del vincolo debitorio nel contest migratorio, che avrebbe dovuto essere meglio indagato assumendo informazioni non solo aggiornate, ma anche pertinenti, vale a dire conferenti con la storia che il ricorrente ha raccontato H Tribunale ha ritenuto sufficiente assumere informazioni in ordine alla possibile sussistenza di un conflitto armato nel paese d origine, mentre non ha per nulla indagato il fenomeno della migrazione economica legata alla contrazione di un forte debito con sfruttamento lavorativo nei paesi di transito (Libia) e non ha
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assunto informazioni su come detto fenomeno si configu FAblIftion e 24,134,2024 paese d’origine del richiedente, su quali rischi corre il migrante d ritorno, né ha ritenuto di procedere a una audizione mirata a far emergere i dettagli della vicenda. Inoltre, il Tribunale non ha valutato la vicenda nel suo complesso, segmentandola invece in tre parti: la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patr (povertà familiare, debiti) che ha valutato al fine di ritene inverosimile il rischio in caso di rientro, la seconda relativa a vicenda libica, ritenuta irrilevante perché il soggetto non dev essere rimpatriato verso questo paese, e la terza relativa all vicende occorse in Italia (precarietà lavorativa, contratto di lavor con elemento di dubbio) valutata solo al fine di escludere l’integrazione socio- lavorativa.
Il Tribunale di Reggio Calabria RAGIONE_SOCIALE ha quindi fatto cattiva applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità, la quale ha affermato che in tema di protezione interRAGIONE_SOCIALE ed anche in tema di protezione complementare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 2007,considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata; ed,
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inoltre, tenendo conto della RAGIONE_SOCIALE situazione RAGIONE_SOCIALE individuale Dea p Allfifilaone 24/04,2024 circostanze personali del richiedente (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, svolgendo un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 21363 del 19/07/2023; Cass. n. 14966 del 29/05/2023; Cass. n. 11058 del 27/04/2023; Cass. n. 14548 del 09/07/2020; Cass. n. 7599 del 30/03/2020).
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Inoltre, questa Corte ha più volte affermato che qualora il cittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specifica connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da
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esso; e non può essere valutato come se si fosse verieigapab I Ercin e 24iO4,21:124 territorio RAGIONE_SOCIALE o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedent compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Ancora, questa Corte ha affermato che il giudice nel valutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibile rimpatrio del richiedente asilo, dove necessariamente considerare anche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito (Cass. n. 3768 del 08/02/2023).
L’omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenti con la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante a valutare la vicenda alla luce di considerazioni di caratter personale, oltretutto illogiche (laddove parla ad esempio di “benevolenza” del creditore) non riferite allo specifico contesto del paese di provenienza. Inoltre questa omissione, in uno con la valutazione atomistica di cui si è detto, ha fatto sì che giudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e ci che RAGIONE_SOCIALE il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito, in ragione di un vincolo debitorio (c.d. db t bondage) RAGIONE_SOCIALE al fine di provvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estrema povertà e che hanno garantito essi stessi per il debito costituisce, a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contratto di lavoro in Italia con elementi dubbi, indicatore di tratta a scop
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di sfruttamento lavorativo, RAGIONE_SOCIALE come esposto nelle RAGIONE_SOCIALE Linea ta Plididiacin e 24/04,2024 l’identificazione delle vittime di tratta redatte clan’ RAGIONE_SOCIALE unitamente alla RAGIONE_SOCIALE per il diritto d’asilo.
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In questi casi vi è l’obbligo per il giudice di procedere al audizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui dispone per far emergere il fenomeno, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, posto che alle vittime di tratta -sia essa scopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo- può riconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art e 8 o in alternativa dall’ad 14 lett. b) del Dlgs 251/2007 lo sta di rifugiato o la protezione sussidiaria (Cass. n. 41863 d 29/12/2021 Cass. n. 24573 del 04/11/2020 n. 676; Cass. del 12/01/2022; Cass n. 23883 del 04/08/2023).
L’esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di RAGIONE_SOCIALE marginalità sociale ed economica deve essere esaminata alla RAGIONE_SOCIALE luce dell’inquadramento generale dato dal diritto euro -unitario, ed in particolare dalla Direttiva 2011/36/UE che accogliendo la nozione di tratta già data dagli strumenti internazionali in materia (segnatamente la Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa del 16 maggio 2005) definisce all’art 2 comma 2, la posizione di vulnerabilità che espone ad abusi, affermando che per “posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere
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all’abuso di cui è vittima e ciò può ricorrere quando la persona è in condizione di estrema povertà ovvero legata da debiti eccessivamente onerosi e che non può soddisfare. Questa inziale condizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per i trattamenti subiti nel paese di transito. In particolare, ciò che avvenuto nel pase di transito (violenza, stupro, tortura, schiavitù) può determinare (o aggravare) la condizione di vulnerabilità in modo persistente, e quindi rilevante anche se il soggetto non deve essere rimpatriato verso il paese di transito; è rilevante inolt l’accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti che organizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono in carico il migrante nel paese di transito, per marcare la differenza tra il traffico di migranti (srnuggling c( migrants) e la tratta (trafficking in persons), e quindi capire se si è di fronte ad un percorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutato forzatamente. In ogni caso, avendo la parte dedotto un periodo di riduzione in servitù, avrebbe dovuto essere considerata l’incidenza di queste vicende sulla sua condizione complessiva, posto che la riduzione in servitù configura una grave violazione dei diritti dell’Uomo ed è vietata dall’ad 4 CEDU e dall’art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea (Carta di Nizza).
In sintesi, una corretta conoscenza ed interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie avrebbe dovuto portare il giudice a valutare tutti gli elementi di fatto offerti dalla parte
F irma to Da: COGNOME NOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE NG CA 3 Ser ia l#: 3d22b31132bd1d52089e 425c81c5c339 Firma to DEI: COGNOME NOME E messo Da: RAGIONE_SOCIALE N G CA3 Serial#: 27e 7b49e80139e7782656320188a 0992 RAGIONE_SOCIALE Numero registro generale 16093f2023 Numero sezionale 76712024 Numero di raccolta generale 11027,2024 Data pubblicazione 2004/21:124 eventualmente quelli che RAGIONE_SOCIALE avrebbero potuto RAGIONE_SOCIALE emergere dalla (erroneamente omessa) audizione, per verificare se la scelta di migrare sia stata una scelta libera ovvero una forma di asservimento o reclutamento forzato; ed in particolare se l’asservimento si è verificato già nel paese di origine oppure ne paese di transito e se la persona si è liberata dal vincolo giungend sul territorio RAGIONE_SOCIALE, oppure se è ancora sottoposta a servitù o sfruttamento lavorativo, ipotesi quest’ultima meno grave della riduzione in servitù o del lavoro forzato, ma nondimeno rilevante. Inoltre, il giudicante avrebbe dovuto valutare, assunte pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e su quello di transito, se i trattamenti subiti possano inquadrarsi giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.Igs. n 251/2007 (sul punto si veda Cass. 23138 del 31 luglio 2023), ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell’ad 14 lett. b) del D.Igs. 251/2007, e verificare, sempre alla luce pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine, il rischi che il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se, pu essendo sfuggito all’asservimento, corra il rischio di esserv nuovamente sottoposto, ovvero di essere sottoposto ad altro trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio; COGNOME in ultima analisi ed in via residuale RAGIONE_SOCIALE valutare se da queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di 11 di 13 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso e il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione per un nuovo esame della domanda, attenendosi al seguente principio di diritto:
“In tema di protezione interRAGIONE_SOCIALE, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio RAGIONE_SOCIALE, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto, anche alla luce delle Linee Guida per l’identificazione delle vittime di tratt redatte dalli RAGIONE_SOCIALE; disporre (‘audizione del ricorrente al fine di chiarire gli elementi dubbi; valutare se i trattamenti subit debbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzione ex art. 7 del D.Igs. n. 251/2007 ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell’ad 14 lett. b) del D.Igs. 251/2007; in ogni caso, valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e sui paesi di transito, segnatamente sulla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo, al fine di verificare se fa persona corra il rischio essere nuovamente sottoposto ad asservimento, ovvero ad altro
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trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitorio, dal quale lo Stato di origine non può proteggerlo; in via residuale valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del soggetto richiedente, alla attualità”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il de e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizion per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche d giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere l generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell’art. 196/2003.
Così deciso in Roma, il 14/02/2024.