Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13943 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10669/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTORE DI TORINO;
-intimati – avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 26 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con decreto del 4 novembre 2022, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trat-
tenimento di NOME, cittadino del Marocco, presso il RAGIONE_SOCIALE, disposto dal Questore di Como con decreto del 6 ottobre 2022 e convalidato dal Giudice di pace di Torino con decreto del 7 ottobre 2022, dando atto del breve periodo di tempo trascorso dall’inoltro RAGIONE_SOCIALEa richiesta d’identificazione alle autorità del Paese di origine, e ritenendo pertanto probabile l’identificazione;
che avverso il predetto decreto l’COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;
che il Ministero RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e il Questore non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma primo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE, censurando il decreto impugnato per aver disposto la proroga del trattenimento, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione del dovere di diligenza nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure di RAGIONE_SOCIALEo, e RAGIONE_SOCIALEa natura del trattenimento, configurabile come misura limitativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la cui durata deve essere contenuta nel tempo strettamente necessario alla preparazione del RAGIONE_SOCIALEo;
che, ad avviso del ricorrente, il breve periodo di tempo intercorso tra l’inoltro RAGIONE_SOCIALEa richiesta di identificazione e rilascio dei documenti alle autorità del suo Paese di origine e la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di proroga non poteva essere considerato idoneo ad integrare le gravi difficoltà prescritte dall’art. 14, comma quinto, cit., poiché la predetta richiesta era stata trasmessa soltanto diciannove giorni dopo l’emissione del decreto di trattenimento;
che, in ordine all’individuazione dei presupposti necessari per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero presso un centro di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE, si registrano orientamenti di segno diverso nella giurisprudenza di legittimità;
che, secondo un indirizzo più risalente, che ha trovato tuttavia conferma anche in tempi più recenti, è legittima, in considerazione del forte flusso migratorio, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento richiesta dalla Questura prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine previsto dal primo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art.
14, comma quinto, del d.lgs. n. 286 del 1998 in ragione RAGIONE_SOCIALEe difficoltà incontrate nel completamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di identificazione RAGIONE_SOCIALEa persona interessata (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2023, n. 1964; 8/09/2021, n. 24227; Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417);
che, secondo un altro indirizzo, il principio sancito dall’art. 15, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 200/115/CE, secondo cui «il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente RAGIONE_SOCIALEe modalità di RAGIONE_SOCIALEo», vieta l’adozione o il mantenimento di tale misura nel caso in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘allontanamento non costituisca un’ipotesi concreta, onde il giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida, e quindi anche RAGIONE_SOCIALEa proroga, è tenuto sempre a verificare l’esistenza di tale requisito, dovendo rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l’insussistenza (cfr. Cass., Sez. I, 24/08/2023, n. 25256);
che entrambi gli orientamenti muovono peraltro dalla considerazione che il trattenimento del cittadino straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi secondo, terzo e quarto) sia nella fase eventuale di proroga (art. 14, comma quinto), sicché per un verso l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla modulazione RAGIONE_SOCIALEe fasi temporali intermedie e RAGIONE_SOCIALEo sbarramento finale, e per altro verso il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di un’espressa previsione di legge, all’autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali legislativamente imposti;
che appare pertanto opportuno il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale da consentire alla difesa del ricorrente di discutere più approfonditamente la questione da essa sollevata, con la partecipazione del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 13/02/2024