Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4606 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 90/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE presso il quale è telematicamente domiciliato come in atti
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, difeso in proprio, telematicamente domiciliato come in atti
-controricorrente-
contro
NOME (CODICE_FISCALE, difeso in proprio, telematicamente domiciliato come in atti
-controricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dalle avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE e NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE), domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1031/2023 depositata il 2/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 1391/2021, rigettava le domande di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi professionali presentate da NOME COGNOME nei confronti degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
il COGNOME proponeva appello, che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1031/2023, rigettava;
il COGNOME ha proposto ricorso, articolato in sei motivi, da cui si sono difesi con rispettivo controricorso soltanto COGNOME COGNOME e COGNOME; tutte le parti costituite hanno presentato memoria;
la sentenza d’appello è stata notificata -come enuncia lo stesso ricorrente nell’ incipit del ricorso – in data 9 ottobre 2023;
il perentorio termine breve di cui all’articolo 325 in combinato disposto con l’articolo 326 c.p.c. – di sessanta giorni per il ricorso di cassazione – decorre proprio dalla notificazione della sentenza impugnata;
l’articolo 155 c.p.c., che regola il computo dei termini, al quarto comma stabilisce: ‘ Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ‘; e al quinto comma precisa: ‘ La proroga prevista dal quarto comma si
applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato ‘;
perciò la disciplina del computo dei termini di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, c.p.c., proroga di diritto al primo giorno non festivo il termine che scade in un giorno festivo o di sabato (per tutti, v. la recente Cass. sez. 3, ord. 22696/2024);
i controricorrenti avv. COGNOME COGNOME hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 11 dicembre 2023, perché, nel caso in esame, essendo il termine breve scaduto in via aritmetica il venerdì 8 dicembre 2023, la scadenza in via giuridica si sarebbe verificata il sabato 9 dicembre 2023;
sussiste tuttavia giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui in siffatti casi la protrazione si verifica pure rispetto al sabato, così da far concludere il termine il lunedì successivo (Cass. ord. 31011/2021; Cass. ord. 1655/2021);
ritiene pertanto questo collegio che la questione debba essere approfondita e che, quindi, la causa debba essere rimessa in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza, rinviando a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025