Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4606  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 90/2024 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME,  rappresentato  e  difeso dall’AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALE),  presso  il  quale  è  telematicamente domiciliato come in atti
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE),  difeso  in  proprio, telematicamente domiciliato come in atti
-controricorrente-
contro
NOME  (CODICE_FISCALE),  difeso  in  proprio, telematicamente domiciliato come in atti
-controricorrente-
contro
NOME, rappresentato e difeso dalle AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE), domiciliato in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimate- avverso  SENTENZA  di  CORTE  D’APPELLO  SALERNO  n.  1031/2023 depositata il 2/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
il  Tribunale  di  Salerno,  con  sentenza  n.  1391/2021,  rigettava  le domande  di  risarcimento dei danni per inadempimento  degli obblighi  professionali  presentate  da  NOME  COGNOME  nei  confronti degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il COGNOME proponeva appello, che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1031/2023, rigettava;
il  COGNOME  ha  proposto  ricorso,  articolato  in  sei  motivi,  da  cui  si sono difesi con rispettivo controricorso soltanto NOME, COGNOME e COGNOME; tutte le parti costituite hanno presentato memoria;
la  sentenza  d’appello  è  stata notificata -come  enuncia  lo  stesso ricorrente nell’ incipit del ricorso – in data 9 ottobre 2023;
il  perentorio  termine  breve  di  cui  all’articolo  325  in  combinato disposto con l’articolo 326 c.p.c. – di sessanta giorni per il ricorso di cassazione  –  decorre  proprio  dalla  notificazione  della  sentenza impugnata;
l’articolo  155  c.p.c.,  che  regola  il  computo  dei  termini,  al  quarto comma stabilisce: ‘ Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata  di  diritto  al  primo  giorno  seguente  non  festivo ‘;  e  al quinto comma precisa: ‘ La proroga prevista dal quarto comma si
applica  altresì  ai  termini  per  il  compimento  degli  atti  processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato ‘;
perciò la  disciplina  del  computo  dei  termini  di  cui  all’articolo  155, quarto  e  quinto  comma,  c.p.c.,  proroga  di  diritto  al  primo  giorno non  festivo  il  termine  che  scade  in  un  giorno  festivo  o  di  sabato (per tutti, v. la recente Cass. sez. 3, ord. 22696/2024);
i  controricorrenti AVV_NOTAIO hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato in data 11 dicembre 2023, perché, nel caso in esame, essendo il termine breve scaduto in via aritmetica il venerdì 8 dicembre 2023, la scadenza in via giuridica si sarebbe verificata il sabato 9 dicembre 2023;
sussiste tuttavia giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui in siffatti casi la protrazione si verifica pure rispetto al sabato, così da far concludere il termine il lunedì successivo (Cass. ord. 31011/2021; Cass. ord. 1655/2021);
ritiene  pertanto  questo  collegio  che  la  questione  debba  essere approfondita  e  che,  quindi,  la  causa  debba  essere  rimessa  in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa in pubblica udienza, rinviando a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025