Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
d’espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero
NOME COGNOME
Presidente
CLOTILDE COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 07/12/2023 CC Cron. R.G.N. 12529/2023
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso 12529/2023 proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.; PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale sono rappres. e difesi; -resistenti- avverso il decreto del Giudice di pace di Roma, n. 51678/22, depositato in data 10.5.2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con decreto del 10.5.23 il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME, cittadino del Bangladesh, avverso il decreto d’espulsione del Prefetto di Roma -emesso e notificato il 3.11.22- in quanto depositato tardivamente il 5.12.22.
NOME COGNOME ricorre in cassazione con quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura RAGIONE_SOCIALE Roma si sono costituiti al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 13, c.8, dlgs 286/98, 155 c.p.c., 4, 5, dlgs n. 150/11, per aver il Giudice di pace dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso presentato da NOME COGNOME, avverso il decreto d’espulsione prefettizio, considerato che il 3.12.22 cadeva di sabato e che quindi il termine finale era prorogato al lunedì successivo 5 dicembre, data del deposito del ricorso.
Il ricorrente lamenta dunque l’erronea pronuncia di tardività del ricorso, in quanto proposto l’ultimo giorno del termine di 30 gg. RAGIONE_SOCIALE‘opposizione al decreto d’espulsione.
Il motivo è fondato.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al Tribunale (Cass., n. 21925/21; n. 17280/23; n. 23375/16).
Tale principio è dunque applicabile anche al caso concreto, venendo in rilievo un termine processuale d’impugnazione; dato che il provvedimento impugnato era stato notificato il 3.11.2022, il termine di 30 gg. per l’opposizione al decreto d’espulsione scad eva il
5.12.2022- data di deposito del ricorso- in ragione RAGIONE_SOCIALEa proroga, ex art. 155 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘ultimo giorno, che cadeva nella giornata di sabato 3.12.22.
Gli altri tre motivi- con i quali il ricorrente denunzia la nullità del decreto d’espulsione per effetto RAGIONE_SOCIALEa manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di presentare domanda di protezione internazionale, l’illegittimità del decreto prefettizio per il diniego del permesso di soggiorno, e per il pericolo che il rimpatrio determinerebbe il concreto pericolo di lesione dei diritti fondamentalisono da ritenere assorbiti dall’accoglimento del primo.
Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Giudice di pace di Roma anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma,