Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1216 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1216 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
Oggetto
Costituzione rapporto
privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/2024
COGNOME.
Rep.
Ud 12/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 19680-2024 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 837/2024 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/07/2024 R.G.N. 65/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Castrovillari esponendo di avere stipulato, con RAGIONE_SOCIALE un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 21.1.2019 e cessazione l’8.1.2020, con inquadramento nel 3° livello CCNL Acqua Gas; che il giorno 8.1.2020, data stabilita quale fine del rapporto di lavoro, il responsabile di zona gli aveva comunicato che dal giorno successivo avrebbe potuto continuare a lavorare perché, dalla procedura informatica della gestione del personale, risultava che il suo contratto di lavoro a termine era stato prorogato fino al 17.1.2020; che in data 17.1.2020 il citato responsabile di zona nuovamente gli aveva comunicato la proroga del suo rapporto di lavoro fino all’8.1.2021, perché tanto risultava dalla procedura informatica di gestione del personale; che in data 27.1.2020, momento fino al quale aveva continuato a svolgere le sue mansioni, il responsabile di zona gli aveva comunicato che dal successivo 28.1.2020 non avrebbe più continuato a lavorare. Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e la illegittimità del licenziamento del 27.1.2020; che fosse dichiarata la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, con decorrenza 17.1.2020, con riammissione in servizio e pagamento di una indennità risarcitoria.
L’adito Tribunale accoglieva la domanda.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza n. 837/2024, rigettava il gravame della società RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) il rapporto di lavoro, in forza di due proroghe, era durato dal 21.1.2019 al 27.1.2020, superando la durata di 12 mesi; b) le due proroghe erano
state disposte e comunicate senza forma scritta; c) la proroga del contratto a termine, in ipotesi di superamento di 12 mesi, poteva avvenire, secondo quanto disposto dagli artt. 19 co. 4 D.lgs. n. 81/2015 e 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015, solo in presenza di determinate esigenze; d) ciò non era avvenuto per cui si imponeva la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato in virtù di quanto stabilito dall’art. 21 co. 1 D.lgs. n. 81/2015; e) restava irrilevante il mancato superamento dei termini di cui a ll’art. 22 co. 2 D.lgs. n. 81/2015.
Avverso la sentenza di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Il controricorrente depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 D.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 113 cpc, per non avere la Corte territoriale considerato che la disposizione normativa citata prevedeva e consentiva espressamente brevi prosecuzioni di fatto del rapporto di lavoro, oltre i termini inizialmente fissati, ponendo una limitazione temporale (30 o 50 giorni) e una maggiorazione della retribuzione in favore del lavoratore: ciò era avvenuto nel caso in esame ove non era ravvisabile, in capo alla società, una volontà di prorogare il contratto a termine bensì solo l’intento di avvalersi del cd. ‘periodo cuscinetto’, senza alcuna proroga o rinnovo del contratto.
Il motivo non è fondato.
È vero che l’art. 22 del D.lgs. n. 81/2015, ratione temporis vigente, la cui rubrica è ‘Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine’ prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore, ma l’ incipit della norma è costituita dalla presente locuzione: ‘ Fermi i limiti di durata massima di cui all’art. 19’ .
Nella fattispecie, in un contesto normativo in cui la durata massima del rapporto a tempo determinato era di dodici mesi, le proroghe avevano invece determinato una durata superiore a tale limite ed erano avvenute senza indicazione delle tassative esigenze di cui all’art. 19 co. 4 ultimo periodo D.lgs. n. 81/2015, ratione temporis applicabile, di talché correttamente la Corte territoriale, conformemente al Tribunale, ha disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ex art. 21 co. 1 terzo periodo D.lgs. n. 81/2015 e ha escluso l’operatività della disposizione di cui all’art. 22 D.lgs. citato perché, essendo stati superati i limiti massimi di durata del contratto a tempo determinato, il caso in esame era fuori dall’ambito applicativo della dispos izione di cui è stata denunciata la violazione per la riserva ivi contenuta.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve
provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12.11.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME