Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27775 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27775 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
OGGETTO:
sanzioni amministrative – rifiuto RAGIONE_SOCIALEa proposta conciliativa ex art. 91 co.1 c.p.c
R.G. 8348/2021
C.C. 8-9-2023
sul ricorso n. 8348/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOMENOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliat i in Roma presso di lei, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
COMUNE DI REZZATO, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato nel giudizio di appello dall’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso di lei
RAGIONE_SOCIALE, c.f. 97149560589, RAGIONE_SOCIALE GOVERNO –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE GOVERNO DI BRESCIA, c.f. 80046740173, con indirizzo pec EMAIL intimati
avverso la sentenza n. 1241/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia depositata 19-11-2020
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-9-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso al giudice di pace di Brescia NOME COGNOME ed NOME COGNOME proposero opposizione all’ordinanza -ingiunzione n. 12199/2011 emessa dal Prefetto di Brescia, con la quale era stato a loro ingiunto, in solido, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa di Euro 164,60 per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 co.1 e 6 cod. strada commessa il 15-7-2011, perché «il conducente non si fermava all’invito RAGIONE_SOCIALE agenti addetti al servizio di polizia stradale in uniforme e muniti di autovettura di istituto; nella circostanza l’invito a fermarsi veniva effettuato in INDIRIZZO, ma a causa RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEo stesso, il trasgressore terminava la marcia con il proprio automezzo in INDIRIZZO di fronte INDIRIZZO».
Alla prima udienza gli opponenti dichiararono di proporre querela di falso avverso il verbale di contestazione e il giudice di pace sospese il giudizio, dando termine per la riassunzione RAGIONE_SOCIALEa querela di falso avanti al Tribunale di Brescia.
Riassunto il giudizio dagli attori, si costituirono avanti il Tribunale di Brescia il Comune di RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEa querela di falso e il RAGIONE_SOCIALE rappresentato dall’Avvocatura distrettuale chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Il Tribunale di Brescia rigettò le istanze istruttorie e all’udienz a fissata per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni gli attori proposero la rinuncia da parte loro alla querela di falso, con il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio a favore del Comune RAGIONE_SOCIALE nella misura di Euro 3.776,21 inclusi accessori e la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nei confronti del RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE si dichiarò disponibile ad accettare
la proposta e il Comune di RAGIONE_SOCIALE non l’accettò considerata «la gravità dei rilievi svolti nei confronti del Comune».
Con sentenza n. 2724 pubblicata il 21-9-2016 il Tribunale di Brescia rigettò la querela di falso, condannò i querelanti al pagamento RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria di Euro 20,00 e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite liquidate in Euro 630,00 sia a favore del Comune RAGIONE_SOCIALE sia a favore del RAGIONE_SOCIALE.
2.Proposero appello NOME COGNOME ed NOME COGNOME sulla base di cinque motivi, chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa querela di falso e , in subordine, l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE e la condanna del Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa formulata in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni, quantificate in Euro 190,00.
Si costituirono il Comune di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello e il RAGIONE_SOCIALE , ribadendo la sua estraneità alla causa e chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite anche del grado.
Con sentenza n. 1241 pubblicata il 19-112020 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato i motivi di appello relativi alla querela di falso e ha parzialmente accolto il quinto motivo di appello relativo al riparto RAGIONE_SOCIALEe spese di lite del giudizio di primo grado, compensando interamente tali spese tra gli attori e il RAGIONE_SOCIALE; ha condannato gli appellanti in solido alla rifusione a favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese di lite di secondo grado, liquidate in Euro 510,00 per la fase di studio, Euro 510,00 per la fase introduttiva ed Euro 810,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa; ha compensato le spese del grado tra gli appellanti e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE.
3.Con atto notificato il 26-3-2021 a mezzo pec, al Comune di RAGIONE_SOCIALE presso il procuratore domiciliatario a ll’indirizzo pec EMAIL, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘IRAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato all’indi rizzo pec EMAIL e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di due motivi.
Le controparti sono rimaste intimate.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio del giorno 8-9-2023 la Corte ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1 .Con il primo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione art. 91 c.2 c.p.c. e artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all’art. 360 co.1 n. 3 e 4 c.p.c.’ i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia rigettato la loro domanda volta a ottenere la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese maturate dopo il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa proposta conciliativa.
La sentenza impugnata ha dichiarato che il rifiuto RAGIONE_SOCIALEa proposta conciliativa era assistito da giustificato motivo, ‘stante l’evidente interesse del Comune all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verid icità del verbale redatto dagli agenti’ e i ricorrenti evidenziano che , al contrario, non vi era alcun interesse in tal senso in capo al Comune, ma semmai solo in capo agli agenti; rilevano che l’unico interesse del Comune era di carattere economico, volto a ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in suo favore e, non avendo ottenuto in giudizio una somma maggiore di quella offerta in via conciliativa (Euro 3.776,21 accessori inclusi, a fronte di Euro 630,00 oltre accessori ottenuti all’esito del giudi zio di primo grado), il Comune avrebbe dovuto essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite maturate dopo il rifiuto ingiustificato RAGIONE_SOCIALEa
proposta conciliativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 comma 1, secondo periodo cod. proc. civ..
1.1.Il motivo è infondato.
Posto che l’impugnazione avente a oggetto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 co. 1 secondo periodo cod. proc. civ. ha impedito la formazione del giudicato iRAGIONE_SOCIALE sulla questione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione alla fattispecie, si impone di escludere che sussista l’ipotesi disciplinata da tale disposizione.
L ‘art. 91 co.1 secondo periodo cod. proc. civ. , introdotto dall ‘art. 45 co.10 legge 18-6-2009 n. 69, prevede che il giudice, qualora accolga la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanni la parte che abbia rifiutato tale proposta senza giustificato motivo al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese maturate dopo la proposta medesima, salvo quanto disposto dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ.. Come si legge in Cass. Sez. U. 31-10-2022 n. 32061, pag. 15, si tratta di ipotesi con carattere ‘effettivamente eccezionale’, ‘trattandosi di una misura latu sensu sanzionatoria, e comunque volta ad incentivare l’adesione alla predetta proposta, la cui previsione non smentisce affatto, ma semmai conferma, l’impossibilità di far gravare altrimenti le spese sulla parte vittoriosa, in caso di accoglimento non integrale RAGIONE_SOCIALEa domanda’. Il caso deciso dalla sentenza impugnata non è quello disciplinato dalla disposizione, in quanto la proposta RAGIONE_SOCIALE attori aveva a oggetto la rinuncia da parte loro alla querela di falso e il pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite; quindi, posto che il carattere eccezionale RAGIONE_SOCIALE ‘art. 91 co. 1 secondo periodo cod. proc. civ. non ne consente l’applicazione oltre i casi in essa considerati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 preleggi, la circostanza che la querela di falso sia stata rigettata e le spese di lite siano state determinate dalla sentenza in importo inferiore a quello offerto nella proposta dagli attori non avrebbe comunque consentito alla Corte d’appello di condannar e il Comune al pagamento
RAGIONE_SOCIALEe spese del processo maturate dopo la formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta e, pertanto, neppure di valutare le ragioni del rifiuto alla proposta.
2. Con il secondo motivo rubricato ‘ violazione e falsa applicazione art. 91 c.1 cpc, art. 92 cpc e art. 4 D.M. 55/2014 con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 e 4 cpc’ i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nel condannarli alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite a favore del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, abbia applicato lo scaglione ex D.M. 55/2014 compreso tra Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00, anziché quello fino a Euro 1.100,00 correttamente applicato dal giudice di primo grado.
I ricorrenti sostengono altresì che, avendo la Corte d’appello accolto parzialmente il quinto motivo di appello, avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti ex art. 92 cod. proc. civ. e aggiungono che l’attore parzialmente vittorioso su una RAGIONE_SOCIALEe due domande proposte non possa essere condannato neppure parzialmente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
2.1.Il motivo è infondato.
In ordine al valore RAGIONE_SOCIALEa causa, la sentenza impugnata ha determinato i compensi, come deducono gli stessi ricorrenti, negli importi medi RAGIONE_SOCIALEo scaglione da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00. La circostanza che il giudice di primo grado avesse applicato lo scaglione inferiore, sulla base di specifica motivazione e senza impugnazione sul punto, non comporta che il giudice di secondo grado fosse vincolato a tenere conto del medesimo valore RAGIONE_SOCIALEa causa: il valore RAGIONE_SOCIALEa causa in primo grado non poteva essere passato in giudicato così da coprire anche il valore RAGIONE_SOCIALEa causa in appello, che spettava a l giudice d’app ello determinare autonomamente al fine RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulle spese di lite del giudizio di appello.
Gli argomenti dei ricorrenti non sono rilevanti neppure al fine di sostenere che la Corte d’appello abbia erroneamente determinato il valore RAGIONE_SOCIALEa causa, perché la domanda di querela di falso era di valore
indeterminabile (Cass. Sez. 3 23-6-2017 n. 15642 Rv. 644952-01) e quindi, se errore vi è stato, è stato in senso favorevole ai ricorrenti che sono stati condannati dalla Corte territoriale alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite sulla base RAGIONE_SOCIALEo scaglione inferiore.
Con riguardo al distinto profilo RAGIONE_SOCIALE‘esistenza dei presupposti per compensare le spese di lite nei confronti del Comune, si deve richiamare il principio secondo il quale il sindacato di legittimità in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa; quindi esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensar e le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso RAGIONE_SOCIALE altri motivi che consentano la compensazione (Cass. Sez. 6-3 17-102017 n. 24502 Rv. 646335-01). Nella fattispecie, le domande proposte dagli attori nei confronti del Comune, in primo grado e in appello sono state integralmente rigettate; in appello è stato accolto soltanto il motivo di impugnazione proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, tanto che nei confronti del RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di appello sono state compensate, ma questo dato non incideva sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel rapporto tra gli attori e il Comune.
3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato, senza nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità, essendo le controparti rimaste intimate.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione