Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17458-2022 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE BRINDISI, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 276/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/04/2022 R.G.N. 193/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 02/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N.17458/2022
COGNOME
Rep.
Ud 02/07/2025
CC
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NOME COGNOME aveva agito in giudizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi impugnando la oggetto la revoca dell’ordine di servizio che assegnava temporaneamente l’istante – vincitore del bando pubblico di trasferimento alla ASL di Brindisi quale dirigente medico del Servizio di Anestesia e Rianimazione, destinato, in base al contratto individuale, presso lo Stabilimento Ospedaliero di Ostuni -allo Stabilimento ospedaliero di Fasano con conseguente rientro nella sede di originaria destinazione e chiesto la condanna della ASL datrice al pagamento del lavoro straordinario prestato per lo svolgimento di turni di pronta disponibilità, viceversa remunerati con l’indennità di cui all’art. 7 del contratto collettivo integrativo del 7.4.1999, al risarcimento del mancato guadagno per non essere stato inserito nei turni di guardiania attiva in esser soltanto presso lo Stabilimento Ospedaliero di Ostuni ed al rimborso per l’uso del mezzo proprio utilizzato per raggiungere la sede di lavoro, in parziale riforma della predetta sentenza, conseguente all’accoglimento dell’appello incidentale della ASL inteso ad impugnare le statuizioni favorevoli al COGNOME concernenti il rimborso chilometrico per la durata dell’assegnazione temporanea ed il risarcimento del danno per il mancato inserimento nei turni di guardiania attiva effettuati soltanto presso lo Stabilimento Ospedaliero di Ostuni.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva in parte la domanda e riconosceva in favore del ricorrente l’istituto della mobilità interna d’urgenza ex art. 16 del c.c.n.l. con condanna dell’ASL l pagamento di euro 4.015,00; dato atto che nelle more il COGNOME era andato in pensione riconosceva in suo favore in via equitativa un danno per euro 3.400,00. Respingeva la domanda di straordinario festivo e notturno.
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Decidendo sull’appello principale del dirigente e su quello incidentale dell’ASL, la Corte d’ Appello di Lecce accoglieva in parte quest’ultimo con conseguente rigetto/assorbimento dell’appello principale e con il rigetto integrale dell’azionata domanda.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, con riguardo all’impugnazione incidentale, di dover disattendere la decisione del primo giudice avendo rilevato che l’assegnazione dell’istante allo Stabilimento Ospedaliero di Ostuni, già incorporato nella macrostruttura RAGIONE_SOCIALE Ostuni-Fasano alla data di assunzione per trasferimento dell’istante, fosse anch’essa provvisoria, al pari di quella poi disposta presso lo Stabilimento di Fasano, non riconducibile pertanto ad un caso di mobili tà di urgenza non avendo l’istante maturato alcun diritto alla definitiva assegnazione presso lo Stabilimento Ospedaliero di Ostuni e risultando pertanto non dovuto il rimborso chilometrico per il raggiungimento della sede di lavoro e neppure il risarcimento del danno per il mancato guadagno conseguente all’estromissione dai turni di guardiania attiva, mentre, quanto all’appello principale, confermava la decisione del primo giudice seppure con diversa motivazione, data dalla ritenuta infondatezza della pret esa dell’istante di vedersi compensare i turni di pronta disponibilità per l’intera durata dei medesimi per essere tenuto, trattandosi di reperibilità non integrativa del servizio di guardia ma sostitutiva, a permanere in ospedale per garantire la continuità assistenziale avendo la residenza ad una distanza di 22 km dallo Stabilimento Ospedaliero di Fasano, infondatezza motivata in relazione al regime retributivo della prestazione limitata al periodo di effettiva chiamata con riconoscimento di un tempo di risposta e
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di arrivo in ospedale pari a mezz’ora compatibile con la distanza dichiarata.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME affidando l’impugnazione ad un motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL di Brindisi.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 3, CCNL Area Dirigenza Medica, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, laddove non tiene conto della disciplina contrattuale che consente nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva la sola pronta disponibilità integrativa del servizio di guardia e non quella sostitutiva, inidonea, in base al regime cui è soggetta, in particolare l’ammissibilità di una risposta al la chiamata entra mezz’ora, a garantire la continuità assistenziale, implicante, nel momento in cui il divieto viene disatteso e disposti i turni di pronta disponibilità sostitutiva, il permanere del dirigente medico incaricato presso l’ospedale per l’inte ra durata del turno con diritto, in caso di orario eccedente l’ordinario, alla maggiorazione per lavoro straordinario Il motivo merita accoglimento, dovendosi ritenere che la ratio sottesa al divieto di ricorso ai turni di pronta disponibilità sostitutiva nei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva di cui all’art. 17, comma 3, del CCNL per l’Area della Dirigenza Medica del 3.11.2005 sia effettivamente data dall’imposs ibilità di garantire attraverso quella prestazione la continuità assistenziale.
Occorre muovere da quanto affermato in Cass. 18140/2022, che ha esaminato proprio l’indicato art. 17 che disciplina il servizio di pronta disponibilità. Ha evidenziato che esso può
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essere ‘sostitutivo’ del servizio di guardia, evidentemente quando vi siano unità che non necessitino della presenza medica ‘in loco’ del medico e per le quali sia dunque sufficiente, nelle ore notturne o nei festivi, la possibilità che il medico le raggiunga con immediatezza; oppure esso può essere ‘integrativo’, quando l’unità ospedaliera abbia comunque un servizio di guardia, ma possa anche presentare necessità di implementazioni della presenza medica.
Nel caso in esame la questione che si pone non è tanto l’assegnazione del COGNOME a Fasano, ma lo svolgimento della pronta disponibilità appunto a Fasano ma in anestesia, che non essendo pacificamente integrativa – non può mai essere sostitutiva, data la natura del reparto.
In sostanza, dovendo il ricorrente – in assenza di altri addetti al reparto – stare in ospedale non è di pronta disponibilità sostitutiva che può parlarsi, trattandosi di una guardia notturna (art. 16 e 18 del CCNL 2002 2005 e non art. 17).
Ed allora – nelle condizioni date – vi è un errore qualificatorio (anestesia e pronta disponibilità sostitutiva sono concetti antitetici), sicché l’accertamento cui la Corte territoriale è pervenuta circa lo svolgimento da parte del ricorrente di tale prestazione, anche in difformità dalla richiamata previsione, doveva indurre al riconoscimento dell’obbligo incombente al ricorrente di perman ere al predetto fine presso l’ospedale per l’intera durata del turno e del conseguente diritto, a fronte del protrarsi dell’impegno oltre l’orario di lavoro normale, al pagamento secondo le regole proprie della guardia notturna.
Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025