Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27967 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 27967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 33732-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– RAGIONE_SOCIALE –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/06/2023
CC
– controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza n. 1502/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2018 R.G.N. 3099/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 16 maggio 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Cassino e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME, dirigente medico presso la stessa RAGIONE_SOCIALE, dell’indennità di pronta disponibilità per il periodo dal febbraio 2008 al febbraio 2013 nella misura di euro 41,32 per turno, prevista dal contratto integrativo recepito dalla RAGIONE_SOCIALE con delibera n. 1873/1999, in luogo del minor importo di euro 20,66 previsto dalla RAGIONE_SOCIALE nazionale;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto doversi riconoscere alla RAGIONE_SOCIALE integrativa aziendale, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina di cui al CCNL 31.5.2005, il potere di rideterminare l’importo dell’indennità in questione senza alcuna condizione di disponibilità, derivandone l’efficacia
vincolante RAGIONE_SOCIALE delibera n. 1873/1999 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo che , all’epoca , aveva disposto la determinazione in aumento per ogni turno dell’indennità nell’importo rivendicato;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il COGNOME;
-che il controRAGIONE_SOCIALE ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con l’unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, commi 7 e 9, 55, comma 1, CCNL 2002/2005 per l’Area RAGIONE_SOCIALE e 51, comma 4, CCNL 1998/2001 relativo alla stessa Area, lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, per non avere tenuto RAGIONE_SOCIALE condizione cui è sottoposta la rideterminazione in sede decentrata dell’indennità, data dalla necessità di copertura finanziaria di tale rideterminazione, realizzata attraverso o l’integrazione del relativo Fondo o la destinazione a quella finalità dei risparmi ottenuti;
-che il motivo merita accoglimento alla luce dell ‘orientamento espresso da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 18793/2022 alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. anche in relazione all’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata
dal controRAGIONE_SOCIALE) secondo cui il riconosciuto potere di rideterminazione in aumento dell’indennità di pronta disponibilità da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrativa, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, trova, anche nella novellata disciplina dell’istituto posta dal CC NL 31.5.2005, un limite nella complessiva disponibilità del Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro’ di cui all’art. 55 del CCNL 19.4.2004 per il biennio economico 2002/2003, così da escludere che il diritto a percepire l’inden nità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla RAGIONE_SOCIALE nazionale tempo per tempo vigente, possa essere fondato su un atto deliberativo risalente al 1999 di recepimento di un accordo integrativo anch’esso risalente, in assenza di un successivo intervento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone anche la compatibilità con le risorse disponibili;
-che, il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di alcun altro accertamento in fatto, decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda ;
-che la novità ( all’epoca del deposito del ricorso) e la complessità RAGIONE_SOCIALE questione giuridica giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del