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Pronta disponibilità è straordinario anche con assenze

La Cassazione ha stabilito che le ore di lavoro prestate durante un turno di pronta disponibilità devono essere compensate come straordinario, anche se il lavoratore è stato assente per ferie o malattia nella stessa settimana. La Corte ha chiarito che le assenze legittime, come ferie e malattia, concorrono a formare l’orario di lavoro normale settimanale. Pertanto, qualsiasi prestazione aggiuntiva eccedente tale orario va retribuita con la maggiorazione per lavoro straordinario, respingendo la tesi di un’azienda sanitaria che voleva compensarle come ore ordinarie fino al raggiungimento delle ore effettivamente lavorate.

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Pubblicato il 29 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Pronta Disponibilità è Straordinario: Anche con Ferie e Malattia

La recente ordinanza della Corte di Cassazione getta luce su una questione cruciale per molti lavoratori: come si calcola la retribuzione per la pronta disponibilità e straordinario quando, nella stessa settimana, si è usufruito di giorni di ferie o malattia? La Corte ha fornito una risposta netta, rafforzando la tutela dei diritti dei dipendenti e chiarendo l’interpretazione delle norme sull’orario di lavoro.

I Fatti: La Controversia sul Pagamento della Pronta Disponibilità

Il caso trae origine dalla richiesta di un gruppo di infermieri dipendenti di una struttura sanitaria privata. Essi chiedevano che le ore di lavoro effettivamente prestate durante i turni di pronta disponibilità fossero retribuite come lavoro straordinario. L’azienda, tuttavia, applicava un criterio di calcolo differente: se durante la settimana il dipendente era stato assente per ferie, malattia o permessi, le ore lavorate in reperibilità venivano pagate come ore ordinarie, fino al raggiungimento del monte ore settimanale di lavoro effettivo. Solo le ore eccedenti tale soglia venivano considerate straordinario. Secondo l’azienda, le assenze non potevano essere computate come ore lavorate ai fini del superamento dell’orario normale.

Pronta disponibilità e straordinario: la decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda, confermando le decisioni dei giudici di merito. I giudici hanno stabilito che l’interpretazione corretta del contratto collettivo e della normativa nazionale ed europea impone di considerare le ore di lavoro prestate in pronta disponibilità come straordinario, qualora superino l’orario normale di lavoro, a prescindere dalle assenze legittime godute dal lavoratore nella stessa settimana. Le assenze per ferie e malattia, infatti, non costituiscono un “debito orario” da recuperare, ma concorrono al pieno assolvimento dell’obbligo lavorativo settimanale.

Le Motivazioni: Orario Normale vs. Orario Medio Settimanale

La Corte ha basato la sua decisione su una distinzione fondamentale presente nel D.Lgs. 66/2003, che disciplina l’orario di lavoro.

La Nozione di Orario Normale

L’articolo 3 del decreto fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali. Il superamento di questa soglia dà diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario. La Cassazione ha chiarito che il debito orario del lavoratore si considera adempiuto non solo con la prestazione effettiva, ma anche in presenza di cause legittime di sospensione del rapporto, come ferie e malattia. Queste assenze, tutelate a livello costituzionale, vengono equiparate all’attività lavorativa tramite una fictio iuris (finzione giuridica). Trattarle diversamente significherebbe vanificare il diritto al riposo e alla salute, costringendo di fatto il lavoratore a “recuperare” le ore non prestate.

La Differenza con la Durata Media

La tesi dell’azienda si fondava su un’errata interpretazione dell’articolo 6 dello stesso decreto, che esclude ferie e malattia dal calcolo della “durata media” della settimana lavorativa. La Corte ha spiegato che questa esclusione vale solo ai fini del calcolo del limite massimo delle 48 ore settimanali (art. 4), un limite posto a tutela della salute del lavoratore e calcolato su un periodo più lungo. Questo calcolo serve a verificare il rispetto di un tetto massimo di lavoro effettivo e ha una finalità diversa da quella dell’orario normale, che definisce la soglia per lo straordinario.

Conclusioni: Le Implicazioni per Datori di Lavoro e Lavoratori

Questa ordinanza consolida un principio di fondamentale importanza: le assenze per ferie e malattia sono diritti irrinunciabili e non possono essere utilizzate per ridurre la retribuzione dovuta per il lavoro straordinario. L’interpretazione della Corte è coerente con la normativa europea e nazionale, che mira a proteggere la salute psico-fisica dei lavoratori, garantendo il corretto bilanciamento tra vita e lavoro. I datori di lavoro devono quindi adeguare i loro sistemi di calcolo, riconoscendo come straordinario tutto il lavoro prestato oltre l’orario normale settimanale, anche in presenza di assenze legittime del dipendente.

Le ore lavorate in pronta disponibilità vanno pagate come straordinario se nella stessa settimana ho fatto dei giorni di ferie o malattia?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che le ore prestate in pronta disponibilità, se eccedono l’orario di lavoro normale settimanale, devono essere compensate come lavoro straordinario. Questo vale anche se nella settimana il lavoratore ha goduto di giorni di ferie o si è assentato per malattia.

Le assenze per ferie e malattia contano come ore lavorate per raggiungere l’orario settimanale normale?
Sì. Ai fini del calcolo del superamento dell’orario normale di lavoro (solitamente 40 ore settimanali), le assenze legittime come ferie e malattia sono equiparate a ore di lavoro prestate. Non creano un “debito orario” che il lavoratore deve recuperare.

Qual è la differenza tra orario di lavoro normale e durata media dell’orario di lavoro?
L’orario di lavoro normale è la soglia settimanale (es. 40 ore) il cui superamento fa scattare il diritto al compenso per lavoro straordinario. La durata media dell’orario di lavoro è un limite massimo (48 ore, compreso lo straordinario) calcolato su un periodo di riferimento più lungo, dal cui computo si escludono le assenze per ferie e malattia. Le due nozioni hanno finalità diverse e non vanno confuse.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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