Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7321 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 7321 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20172-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 687/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/06/2022 R.G.N. 127/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Trapani del 20 maggio 2006, NOME COGNOME ha convenuto in giudizio il Comune di
Oggetto
Pubblico impiego Inquadramento Retribuzione
R.G.N.20172/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 04/03/2026CC
COGNOME, lamentando l’erroneità del proprio inquadramento nell’allora VI livello funzionale in luogo del VII e chiedendo la ricostruzione integrale della carriera in forza delle progressioni medio tempore intervenute, con attribuzione delle relative differenze retributive.
Il Tribunale di Trapani e la Corte d’appello di Palermo hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza n. 5489 del 2014, la Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato con rinvio la sentenza d’appello.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 2417 del 16 febbraio 2015 resa in sede di rinvio, ha parzialmente accolto la domanda della COGNOME, riconoscendo l’erroneità dell’originario inquadramento e dichiarando che la lavoratrice doveva essere inquadrata nell’area D (corrispondente al vecchio VII livello), con condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
Su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, questa Corte, con la sentenza n. 33467 del 2021, ha annullato con rinvio anche la sentenza d’appello del 2015, evidenziando l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla parte di domanda relativa allo sviluppo di carriera complessivo della lavoratrice.
La ricorrente ha nuovamente riassunto il giudizio in sede di rinvio e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza oggi impugnata n. 687/2022, pubblicata il 27 giugno 2022 e notificata il 30 giugno 2022, ha rigettato la domanda nella parte diretta a otte nere l’attribuzione della posizione economica D5 e il pagamento delle correlate differenze retributive.
Per la cassazione della sentenza, ricorre la COGNOME con ricorso affidato a tre motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE COGNOME resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato interno e dunque degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., nonché degli artt. 112, 115, 416 c.p.c.
1.1. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato.
Con riferimento all’asserita violazione del giudicato interno, va osservato che la prima sentenza della Corte d’appello di Palermo, del 2015, ha sì affermato l’illegittimità dell’inquadramento dell’odierna ricorrente nell’area C e di tutte le progressioni economiche successive all’interno di tale area, con conseguente diritto all’inquadramento ab origine nell’area D, ma non si è pronunciata sull’ulteriore domanda della COGNOME in ordine alle progressioni economiche all’interno di tale area.
Del tutto infondata è pertanto l’affermazione contenuta a pag. 8 del ricorso, secondo cui la nuova sentenza della Corte d’appello avrebbe disapplicato gli atti di inquadramento successivi in area D, quando essi «secondo il giudicato andavano invece considerati illegittimi limitatamente all’attribuzione dell’area C, ma esistenti ed efficaci in relazione all’area professionale D».
Nulla prova che gli inquadramenti nell’area D successivi a quelli iniziali fossero omogenei -quanto a caratteristiche e requisiti -rispetto a quelli dell’area C.
Non si spiegherebbe del resto perché la sentenza di questa Corte n. 33647 del 2021, nel cassare con rinvio la sentenza della Corte d’appello del 2014 per non essersi pronunciata sul motivo d’appello concernente la progressione economica successiva al già disposto inquadramento in area D, abbia demandato al giudice del rinvio il compito di verificare, «sulla
base della disciplina contrattuale tempo per tempo vigente, se tale progressione economica potesse essere attribuita con l’asserito carattere automatico o se, invece, occorressero ulteriori condizioni» (par. 8 di Cass. n. 33467 del 2021).
In tal modo, la pronuncia di legittimità non ha in alcun modo sancito che il diritto alla progressione economica fosse una conseguenza immediata dell’inquadramento, il che induce a escludere che su tale aspetto si sia potuto formare un giudicato interno.
1.2. Con riferimento alla asserita violazione degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che «il fatto che le progressioni orizzontali interne all’area D, nel periodo 2000 -2008 presso il Comune di COGNOME, siano concretamente avvenute all’esito di procedure di selezione, come anche il fatto che la ricorrente non possedesse i requisiti previsti per partecipare e superare tali procedure selettive» sono stati contestati dal Comune di COGNOME solo nel giudizio di rinvio e devono per questo ritenersi provati.
Da questo punto di vista, il motivo è inammissibile.
Anzitutto, la ricorrente aveva l’onere di specificare, a pena appunto di inammissibilità, i contenuti delle difese del Comune nei precedenti gradi di merito, onde consentire al Collegio di verificare la novità e dunque la tardività delle deduzioni svolte in sede di giudizio di rinvio.
In secondo luogo, nessuno dei due elementi dedotti costituisce un fatto storico tale da dimostrare, in caso di mancata contestazione, la sussistenza del diritto della NOME.
Non lo è il primo elemento, poiché la circostanza che le progressioni economiche nell’area D non siano mai avvenute attraverso procedure di selezione non vuol dire che, in base alla
contrattazione collettiva, ciò non dovesse avvenire. Benché non contestato, si tratta dunque di un fatto da cui non può trarsi di per sé alcuna conseguenza favorevole alla ricorrente, ben potendo essere accaduto che il Comune abbia costantemente violato una norma cogente che imponeva lo svolgimento delle procedure. Ed è noto che nell’impiego pubblico contrattualizzato il diritto soggettivo del dipendente può sorgere solo sulla base delle previsioni della legge e della contrattazione collettiva (cfr. fra le tante Cass. 27 marzo 2025 n. 8134).
Non lo è neppure il secondo elemento, poiché il possesso in capo alla COGNOME dei requisiti per partecipare alle selezioni non è un fatto storico suscettibile di percezione, ma è un giudizio che implica una valutazione giuridica dei requisiti in rapporto alla fattispecie che li prevede.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
2.1. Rispetto agli artt. 1218 e 1223 c.c., va osservato che l’originario ricorso introduttivo della RAGIONE_SOCIALE conteneva soltanto, sotto il profilo economico, una domanda di ricostruzione di carriera e di conseguenti differenze retributive, con annesso aggiornamento contributivo, il tutto dipendente dalle progressioni orizzontali all’interno dell’area di inquadramento D, contestualmente rivendicata.
In altri termini, la ricorrente muoveva in origine dal presupposto che, una volta ottenuto l’inquadramento nell’area D, le progressioni economiche fino al livello D5 sarebbero state
automatiche e avrebbero dato diritto a quelle che sono state in origine qualificate ‘differenze retributive’.
Del resto, era stata la stessa sentenza di questa Corte n. 33467 del 2021 che, nel cassare con rinvio la prima decisione d’appello, aveva ben delimitato l’oggetto del giudizio demandato al giudice del rinvio: «procederà all’esame della richiesta di progressione economica successiva al già disposto inquadramento in D, verificando, sulla base della disciplina contrattuale tempo per tempo vigente, se tale progressione economica potesse essere attribuita con l’asserito carattere automatico o se, invece, occorressero ulteriori condizioni … alla cui ricorrenza deve essere subordinato l’accoglimento di una domanda, come nella specie, di carattere solamente retributivo».
Non può mutare tali conclusioni il fatto che nel ricorso introduttivo la COGNOME facesse riferimento, rispetto alle progressioni economiche e alle conclusioni che il giudice avrebbe dovuto trarne nella sentenza di condanna, a un «giudizio prognostico ipotetico ex post». Ciò dipendeva dal fatto che si trattava di una ricostruzione di carriera a posteriori , fatta ora per allora, ma comunque espressamente incentrata su quelle che venivano definite differenze retributive.
2.2. Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., poi, non è vero che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sulla questione della natura della pretesa economica della COGNOME: al contrario, la Corte d’appello ha esplicitamente affermato che tale pretesa aveva carattere retributivo e ha argomentato di conseguenza non potere «a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione, valutarsi alcun profilo inerente al danno che la stessa avrebbe subito per effetto
della mancata partecipazione alle procedure di valutazione destinate ai dipendenti appartenenti alla categoria D».
In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno non fosse stata proposta e di fatto l’ha dichiarata inammissibile.
Sennonché una simile valutazione non può mai dar luogo al vizio qui denunciato.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte, quando l’omessa pronuncia abbia per oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6527 dell’11/03/2025, Sez. 5, Ordinanza n. 20363 del 16/07/2021, Sez. 1, Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018).
Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 5, comma 2, lett. D), 7, comma 1, 12, comma 3, CCNL enti locali del 31 marzo 1999.
Il motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.
3.1. L ‘asserita violazione dell’art. 5 del CCNL non sussiste, in quanto, se pure è vero che i criteri elencati dalla lettera d) dell’art. 5 valgono tanto per il raggiungimento dell’ultima posizione (C5) dell’area C quanto per la progressione all’interno dell’area D, è evidente non solo che nel secondo caso tali criteri debbano essere applicati a prestazioni e processi lavorativi diversi e tendenzialmente più complessi, ma anche che le procedure selettive per progredire all’interno dell’area D devono comunque essere ripetute da coloro che vi abbiano fatto ingresso dalla posizione di vertice dell’area C.
Dalla lettura dell’art. 5 non si trae alcun argomento per cui tale posizione di vertice sia in grado di assicurare un qualche automatismo o privilegio di progressione.
3.2. Infondata è anche la censura incentrata sulla violazione dell’art. 12, comma 3, del CCNL, norma transitoria che, secondo l’impostazione della ricorrente, avrebbe mantenuto una progressione economica automatica, fino al livello D3, per coloro che alla data di entrata in vigore del CCNL erano o avrebbe dovuto essere inquadrati nell’area D.
Si tratta di una lettura che non può essere condivisa, in quanto la norma evocata -nel prevedere che «fino al 31.12.2001, la progressione economica … può svilupparsi fino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3» e dunque nell’usare il verbo «può» non contempla un automatismo, ma una eventualità, evidentemente pur sempre legata al sussistere delle condizioni previste altrove per le progressioni; la specialità della norma, e dunque del regime transitorio, è piuttosto data dal fatto che essa pone un duplice limite, l’uno temporale (fino al 31.12.2001) e l’altro di livello economico (D3), escludendo che fino al 31 dicembre 2001 la progressione possa spingersi comunque oltre quel livello.
3.3. Anche l’ultimo profilo del terzo motivo concernente la asserita violazione dell’art. 7 CCNL Enti locali del 1° marzo 1999 -va disatteso.
La sentenza impugnata ha espressamente affermato che, nel passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione professionale dei dipendenti degli enti locali, la ricorrente, già titolare della VII qualifica, dovesse essere inquadrata nella posizione economica iniziale D1, sulla base della tabella di corrispondenza C allegata al CCNL, e che tale posizione iniziale era stata a lei
«correttamente attribuita dalla precedente sentenza di questa Corte».
3.4. La ricorrente sostiene poi che, in realtà, la sua qualifica funzionale di provenienza fosse la VII LED e che pertanto, in base alla stessa tabella C, le dovesse essere attribuita la posizione economica iniziale D2 e non la D1.
Nell’affermare ciò, tuttavia, la ricorrente omette di indicare quando avrebbe introdotto o contestato tale inquadramento iniziale, in particolare se tale aspetto avesse formato oggetto di una domanda anche subordinata o di un motivo di ricorso per cassazio ne della prima sentenza d’appello.
Tale omissione impedisce di prendere in esame questa parte del motivo e la rende inammissibile, dato che sulla posizione iniziale di inquadramento nell’area D si è ormai formato il giudicato interno, non più scrutinabile in questa sede.
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
La Presidente NOME COGNOME