Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5191  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3741-2022 proposto da:
COGNOME  NOME,  COGNOME,  domiciliati  in  ROMA, INDIRIZZO,  presso  la  CANCELLERIA  DELLA  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato –
nonchè contro
COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 449/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/07/2021 R.G.N. 357/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/12/2023
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 26 luglio 2021, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, rigettava le domande proposte con separati ricorsi poi riuniti da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE nonché dei controinteressati (dipendenti inseriti nella graduatoria in sostituzione degli istanti), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rimasti contumaci, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità e/o di efficacia e/o l’annullamento e/o la disapplicazione della determina del 15.4.2013 del Direttore Centrale del Personale dell’RAGIONE_SOCIALE con cui erano state ri formulate le graduatorie RAGIONE_SOCIALE procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici relative al personale RAGIONE_SOCIALE aree funzionali I, II e III già appartenente all’RAGIONE_SOCIALE, determina recante l’espunzione degli istanti dalla relative graduatorie, la declaratoria del loro diritto alla reintegra in quelle ed al conseguente inquadramento giuridico ed economico, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE differenze per stipendio ed indennità di buonuscita nonché la declaratoria del diritto degli istanti all’adeguamento conseguente del trattamento pensionistico;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in ragione del carattere incentivante RAGIONE_SOCIALE progressioni c.d. orizzontali, finalizzate al riconoscimento di professionalità pro futuro e, perciò, tali da presupporre  la  presenz a  in  servizio  del  dipendente  all’atto dell’approvazione  della  graduatoria,  legittima  l’esclusione degli  istanti  dalle  relative  graduatorie  per  essere  quella
evenienza  pacificamente  insussistente  per  i  medesimi,  in quanto già collocati in quiescenza o in posizione di esonero;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono i soli COGNOME  e  COGNOME,  affidando  l’impugnazione  a  tre  motivi,  in relazione alla quale l’RAGIONE_SOCIALE si  è limitata a rilasciare procura per l’eventuale difesa nel corso dell’udienza ed i controinteressati, tutti intimati ad eccezione della COGNOME, non hanno svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con i primi due motivi, distintamente rubricati con riferimento l’uno alla violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001 e 82 e 83 CCNL per il comparto Agenzie Fiscali relativo al quadriennio 2002/2005 e l’altro al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma unitariamente argomentati, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa la rilevanza del requisito della permanenza in servizio del dipendente all’atto dell’ap provazione della graduatoria correlata alla funzione incentivante RAGIONE_SOCIALE progressioni orizzontali, facendo discendere ciò dalla mancata considerazione di quanto emerge dagli accordi di attuazione RAGIONE_SOCIALE stesse circa il loro carattere premiale piuttosto che incentivante e l’inconfigurabilità del predetto requisito;
-che, con il terzo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentano l’incongruità dell’iter logico -giuridico seguito dalla Corte territoriale sotto il diverso profilo della mancata considerazion e dell’assenza nel bando della determinazione del momento di approvazione della graduatoria, ciò implicando l’illogico assoggettamento RAGIONE_SOCIALE procedure all’arbitrio dell’Amministrazione e il determinarsi di effetti preclusivi del beneficio legati all’indete rminatezza dei tempi di definizione RAGIONE_SOCIALE procedure tali da indurre ingiustificate disparità di trattamento;
-che il primo ed il secondo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., Cass., n. 26934/2022 e Cass. n. 818/2023) secondo cui, sulla base della disciplina collettiva, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità (funzione corrispettiva), riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni (funzione premiale), promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante), sicché il rilievo assorbente attribuito dalla Corte territoriale alla finalità incentivante, da cui deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data dell’approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale, viceversa, presupposta dalla prevista decorrenza retroattiva della progressione fissata al 1° gennaio dell’anno cui la progressione medesima, programmata con cadenza annuale, si riferisce;
-che  il  primo  ed  il  secondo  motivo  del  ricorso  vanno, dunque,  accolti,  restando  assorbito  il  terzo  e  la  sentenza impugnata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte  d’Appello  di  Firenze,  in  diversa  composizione,  che  si pronunzierà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo  accolto  e  rinvia,  anche  per  le  spese  alla  Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023
La Presidente
(NOME COGNOME)