Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1003 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 1003 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2026
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 14260/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 01/10/2025
PU
SENTENZA
sul ricorso 14260-2024 proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE SCOLASTICO REGIONALE RAGIONE_SOCIALEA SARDEGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 91/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di Sassari di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto a seguito del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio per il servizio di impiego a tempo determinato, rideterminava l’importo dovuto al predetto titolo nella minor somma di euro 8.031,00 rispetto all’importo di euro 10.032,15 recato dal decreto ingiuntivo, che revocava.
La decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, in primo luogo, che il primo giudice non aveva considerato, ai fini del computo, il termine di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE fissato al 10.7.2001, facendo decorrere la r icostruzione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio dal 17.11.2000; in secondo luogo, l’avere il medesimo erroneamente interpretato l’art. 79 del CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, che, nel prevedere fino al 2007 l’articolarsi RAGIONE_SOCIALEa progressione stipendiale secondo la scansione temporale dei periodi di permanenza nelle singole fasce così determinata anni 0-2, 3-8, 9-14, 15-20 ecc. e disciplinando il verificarsi del passaggio da una posizione stipendiale all’altra ‘al termini dei periodi previsti’, doveva ess ere letto nel senso che la fascia stipendiale
successiva sarebbe stata acquisita al compimento RAGIONE_SOCIALE‘anno indicato nella fascia medesima ovvero al 29° giorno RAGIONE_SOCIALE‘ultimo mese RAGIONE_SOCIALE‘anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata RAGIONE_SOCIALE‘anno ivi indicato (quindi, con riferimento alla seconda fascia 3-8 anni ai due anni, 11 mesi e 29 giorni e non al compimento di soli 24 mesi ). Infine evidenziava il giudice d’appello che, diversamente da quanto fatto dal Tribunale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità occorreva tener conto del solo periodo effettivamente lavorato. 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza interlocutoria n. 14260/2025 la causa, inizialmente avviata alla definizione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa questione posta dal ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso, conclusioni tuttavia modificate in udienza nel senso RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del medesimo.
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, imputa alla Corte territoriale di avere pronunciato in contrasto con il precedente giudicato ed assume che il dispositivo RAGIONE_SOCIALE‘originaria sentenza del Tribunale di Cagliari, passata in giudicato, imponeva di procedere alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘anzianità, riconosciuta ai sensi RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
maturata a decorrere al 17.11.2000, data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘impiego a termine RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e non dalla successiva data del 10.7.2001 data di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva in questione.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 79 CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, la ricorrente lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘invocata disposizione con riferi mento all’individuazione del termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successivo. Assume che quel termine cade nel primo giorno successivo all’esaurimento RAGIONE_SOCIALE‘anno indicato nella fascia stipendiale precedente, quindi con riferimento alla fascia stipendiale 0-2 al primo giorno successivo al decorso di 24 mesi ovvero al giorno di ingresso nel terzo anno di servizio e non al compimento di tale anno come se la formula di cui all’art. 79 CCNL, secondo cui il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al ‘termine dei periodi previsti’, potesse essere riferita all’anno di accesso a tale fascia e così al terzo anno.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non indica alcuna norma di legge e di contratto che sarebbe stata violata nella fattispecie ed inoltre si limita a richiamare la pronuncia del Tribunale di Sassari, passata in giudicato, senza asso lvere all’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., essenziale al fine di verificare l’effettiva ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘invocato giudicato esterno preclusivo RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale.
Il secondo motivo è infondato.
L’art. 79 del CCNL 29 novembre 2007 per il personale non dirigenziale del comparto scuola, nel disciplinare la progressione professionale, prevede che « Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni
stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione ». La Tabella alla quale la clausola contrattuale rinvia indica in progressione le diverse fasce stipendiali, definite nei termini che seguono: da 0 a 2; da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a 27; da 28 a 34; da 35 in poi. Dette fasce, ribadite dal CCNL 23 gennaio 2009, sono state poi modificate, a decorrere dal 1° settembre 2010, dal CCNL 4 agosto 2011 che ha accorpato in un’unica fascia 0 -8 le prime due, lasciando per il resto immutato il successivo sviluppo professionale.
4.1. Questa Corte da tempo ha affermato che l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel prevedere che il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di cui all’art. 40 del medesimo decreto, consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia la diretta interpretazione di tali contratti che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura negoziale degli stessi, va compiuta secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. del cod. civ., e non sulla base degli artt. 12 e 14 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge in generale. Si è precisato, inoltre, che l’esegesi va condotta facendo innanzitutto riferimento al significato letterale RAGIONE_SOCIALEe espressioni usate e solo qualora quest’ultimo risulti non univoco, facendo ricorso agli ulteriori criteri interpretativi, che esplicano una funzione sussidiaria e complementare laddove una clausola si presti a diverse e contrastanti interpretazioni (cfr. fra le tante Cass. n. 2772/2008).
4.2. I richiamati principi rilevano nella fattispecie nella quale si contrappongono due opzioni esegetiche alternative RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale nella parte in cui prevede che «il passaggio
tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2», termine che la ricorrente colloca al compimento dei 24 mesi di servizio mentre il RAGIONE_SOCIALE, e la Corte territoriale che alla tesi di q uest’ultimo ha prestato adesione, ritengono maturato solo al compimento di un’anzianità pari a 2 anni, 11 mesi e 29 giorni. estremi 0/2, per la seconda fa riferimento anno, non può essere collocato nella fascia possano vantare un’anzianità triennale. La 24° mese di attività) contrasta con il tenore del
Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dalla ricorrente non considera che le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo RAGIONE_SOCIALEe altre, sicché l’art. 79 del CCNL va letto in combinato disposto con la tabella alla quale lo stesso rinvia, tabella che, mentre per delimitare la prima fascia stipendiale indica gli all’anzianità compresa fra 3 ed 8 anni di servizio (il medesimo ragionamento può essere replicato per le fasce successive ed anche in relazione alla tabella come modificata dal CCNL del 2011), il che implica con evidenza che il periodo compreso fra il compimento del 24° mese di servizio e quello RAGIONE_SOCIALEa maturazione del terzo stipendiale successiva alla prima, essendo questa riservata a coloro che pretesa anticipazione RAGIONE_SOCIALEa seconda fascia stipendiale a coloro che inizino, ma non abbiamo compiuto, il terzo anno di servizio (ossia a partire dal primo giorno successivo al compimento del testo contrattuale in rilievo, lì dove indica con chiarezza che il passaggio avviene al termine e non all’inizio dei periodi indicati, e stravolge la tabella che ne costituisce parte integrante, tabella che non a caso fa partire la prima fascia dall’anzianità 0 e non da 1, come sarebbe stato previsto ove la volontà RAGIONE_SOCIALEe parti collettive fosse stata quella di ricondurre il periodo necessario
per la maturazione RAGIONE_SOCIALE‘anno iniziale (3, 9, 15, 21…) alla fascia successiva e non a quella immediatamente antecedente.
4.3. Argomenti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi sostenuta dalla ricorrente, fatta propria anche dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale, non si possono trarre dalla motivazione di Cass. 3247/2025, pronunciata in continuità con Cass. n. 33054/2023, sia perché quelle pronunce hanno interpretato una diversa contrattazione, sia in quanto la questione che in quel caso veniva in rilievo era quella di stabilire se il passaggio dovesse avvenire al compimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, valorizzando la data di assunzione dei singoli lavoratori, o se invece fosse necessario attendere il 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno di maturazione del requisito. 5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità stante la novità RAGIONE_SOCIALEa questione sottoposta al vaglio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1^ ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO relatore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME