Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 12484 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12484 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14260-2024 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 162/2023 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 91/2022;
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.14260/2024
COGNOME
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 15 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Sassari di rigetto dell’opposizione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME per il pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto a seguito del riconoscimento dell’anzianità di servizio per il servizio di impiego a tempo determinato, rideterminava l’importo dovuto al predetto titolo nella minor somma di euro 8.031,00 rispetto all’importo di euro 10.032,15 recato dal decreto ingiuntivo, che revocava;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto in primo luogo non aver il primo giudice considerato, ai fini del computo, il termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE fissato al 10.7.2001, facendo decorrere la ricostru zione dell’anzianità di servizio dal 17.11.2000, in secondo luogo, l’aver il medesimo erroneamente interpretato l’art. 79 del CCNL per il comparto Scuola del 29.11.2007, che, nel prevedere fino al 2007 l’articolarsi della progressione stipendiale secondo la scansione temporale dei periodi di permanenza nelle singole fasce così determinata anni 0-2, 3-8, 9-14, 15-20 ecc. e disciplinando il verificarsi del passaggio da una posizione stipendiale all’altra ‘al termini dei periodi previsti’ doveva essere letto nel senso che la fascia stipendiale successiva sarebbe stata acquisita al compimento dell’anno indicato nella fascia medesima ovvero al 29° giorno dell’ultimo mese dell’anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente e non al decorso dei mesi di durata dell’anno ivi indicato (quindi,
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con riferimento alla prima fascia 0-2 anni ai due anni, 11 mesi e 29 giorni e non ai 24 mesi) ed, infine, non aver ancora il primo giudice tenuto conto di dover considerare rilevanti ai fini della ricostruzione dell’anzianità il solo periodo effettivamente lavorato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, imputa alla Corte territoriale di aver pronunciato in contrasto con il precedente giudicato, assumendo che il dispositivo dell’originaria senten za del Tribunale di Cagliari comportasse la ricostruzione dell’anzianità riconosciuta ai sensi della clausola 4 allegata alla direttiva 1999/70/CE a decorrere al 17.11.2000 data di inizio dell’impiego a termine della ricorrente;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 79 CCNL Sanità 29.11.2007, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’invocata norma con riferimento all’individuazione del termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successivo, assumendo che quel termine cade nel primo giorno successivo all’esaurimento dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente (quindi 0-2 al primo giorno successivo al decorso di 24 mesi e non al compimento del terzo);
che, quest’ultima questione riveste rilevanza nomofilattica non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza di questa Corte in relazione ai quali possa dirsi risolta l’incertezza interpretativa che la norma dell’art. 79 CCNL Sanità 29.11.2007 induce con riguardo alla formula letterale che la connota per la quale il passaggio tra una fascia stipendiale e l’altra potrà essere
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acquisita ‘al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2’, qui da considerarsi articolata secondo la seguente scansione temporale 0-2, 3-8, 9-14 ecc.;
che resta ancora da definire se la norma come formulata vada intesa nel senso accolto da entrambi i giudici del merito per cui la locuzione ‘al termine dei periodi previsti’ differisce il passaggio al compimento dell’anno considerato nella fascia stipendiale successiva decorsi, quindi, nel caso della fascia 0-2, due anni, 11 mesi e 29 giorni di servizio effettivo, ovvero nel senso che tale passaggio all’esaurirsi dell’anno indicato nella fascia stipendiale precedente cioè una volta decorsi 24 mesi di servizio effettivo;
che si ritiene pertanto opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione