Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE VALLE D’AOSTA , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME E NOME COGNOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 54/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/02/2022, r.g.n. 453/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
1. la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame proposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta avverso la sentenza con cui era stata condannata a corrispondere a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -docenti alle dipendenze della Regione in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato -le differenze retributive spettanti per effetto
Oggetto
Lavoro pubblico Regione Valle d’Aosta docenti precari anzianità – periodo di prova
R.G.N. 19562/2022
CC 21/02/2024
della progressione stipendiale stabilita dalla contrattazione collettiva di categoria;
2. nei limiti di rilevanza nella presente sede, la Corte territoriale, dopo aver premesso che al personale scolastico, docente e non docente, dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta si applica la disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, ai sensi del d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977, ha richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevano profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione e la brevità delle supplenze non potevano assurgere ad elementi idonei a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo;
2.1. quanto alle modalità di calcolo dei periodi di servizio rilevanti ai fini della maturazione della progressione stipendiale per anzianità, i giudici torinesi hanno attribuito rilievo alla stretta proporzionalità tra l’anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, sì da accantonare il criterio dei ‘180 giorni’ (di cui all’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, previsto per la diversa situazione della ricostruzione di carriera dei docenti immessi in ruolo) per valorizzare invece il criterio della prestazione effettiva, con conseguente computo dei periodi lavorati nei termini sopra specificati;
2.2. inoltre, la Corte di merito ha rigettato anche il terzo motivo d’appello, riferito solo ai Sig.ri COGNOME e COGNOME, ritenendo legittima l’estensione, operata dal primo giudice, del diritto alla progressione stipendiale anche al periodo di prova, sulla base del principio di parità di trattamento tra i lavoratori precari e quelli assunti a tempo indeterminato;
in particolare, ha osservato la Corte d’appello, se è vero che il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene stipulato all’atto dell’assunzione in prova, è altrettanto vero che il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati è disposto solo all’atto della conferma in ruolo, cioè all’esito della prova , con la conseguenza che durante l’anno di prova il docente percepisce il trattamento retributivo base, senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio eventualmente maturata nel corso degli anni di servizio pre-ruolo, derivando
da ciò, anche durante l’anno di prova, una disparità di trattamento retributivo tra i docenti che hanno prestato servizio a tempo determinato ed i docenti assunti direttamente a tempo indeterminato;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta con tre motivi, cui i docenti hanno resistono con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.
Considerato che :
occorre innanzitutto premettere, che, come si desume dalla sentenza impugnata ed anche dagli scritti difensivi delle parti, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato presentato nel gennaio 2020 quando NOME COGNOME non era stata ancora assunta a tempo indeterminato (l’assunzione è avvenuta il 1° settembre 2020) mentre erano stati assunti a tempo indeterminato sia NOME COGNOME (1° settembre 2017) sia NOME COGNOME (1° settembre 2016);
tale originario ricorso, peraltro, non si riferiva per nessun ricorrente alla ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo e, dunque, la domanda di cui al presente giudizio non riguarda la disapplicazione dell’art. 485 D.lgs. 297/1994 (il quale disciplina le modalità della ricostruzione di carriera, nel momento in cui un docente, a seguito del superamento di un concorso, passa da tempo determinato a tempo indeterminato) ma attiene all’adeguamento stipendiale in pendenza di rapporto a termine in ragione dell’anzianità di servizio (quanto a NOME COGNOME e a NOME COGNOME anche per l’anno di prova, posto che la ricostruzione della carriera opera esclusivamente a decorrere dall’anno successivo al superamento dell’anno di prova);
risulta inoltre, dai rispettivi scritti delle parti, che questa iniziativa giudiziaria aveva fatto seguito ad altra definita favorevolmente dalla Corte d’appello di Torino che riguardava le annualità comprese sino al deposito del ricorso, in quel caso avvenuto nel 2015;
all’udienza odierna viene chiamato il ricorso avverso la sentenza n. 315/2018 riguardante i predetti COGNOME e COGNOME, quindi in relazione alla loro posizione non si è formato alcun giudicato esterno;
il ricorso proposto dalla Regione Valle d’Aosta avverso la sentenza n. 313/2018 (iscritto al n. 2741/2019) riguardante la posizione di NOME COGNOME è stato invece rigettato da Cass. n. 31075/2023 e, pertanto, considerato che la Corte può rilevare anche d’ufficio il giudicato esterno se
conseguenza di proprie pronunce (Cass., Sez. U., 16/06/2006 n. 13916; Cass., Sez. U, 28/11/2007n. 24664; Cass., Sez. 5, 30/12/2011 n. 30780; Cass., Sez. L, 04/12/2015 n. 24740) e che nei rapporti di durata il giudicato fa stato anche per il periodo successivo quanto alle questioni giuridiche comuni, la pretesa di NOME COGNOME deve ritenersi coperta da giudicato quanto all’inclusione delle supplenze brevi ed al mancato rilievo dell’assenza di titolo abilitante, questione in relazione alla quale il ricorso della RAGIONE_SOCIALE sarebbe comunque infondato (v. infra );
con il primo motivo, l’amministrazione lamenta, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con riferimento ai periodi di servizio prestati in assenza di valido titolo di abilitazione, di idoneità all’insegnamento e di specializzazione per il sostegno, tali da escludere la paventata discriminazione e giustificare la diversità di trattamento;
in particolare, le censure sono sviluppate sostenendo che i docenti odierni controricorrenti avevano prestato supplenze su classi di concorso senza il relativo titolo di abilitazione, così da trovarsi in una situazione non comparabile rispetto a quella dei docenti di ruolo, necessariamente muniti di titolo e dunque differenziati sotto il profilo delle condizioni di formazione;
2.1. il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone la motivazione, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
2.2. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558);
2.3. alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla
Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo dell’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C-302/11- C-305/11, Valenza , in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati;
ne consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);
con il secondo motivo, prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con riferimento ai periodi di servizio prestati su supplenze saltuarie;
3.1. il motivo è infondato, in quanto, in coerenza con l’assunto sviluppato in riferimento al primo motivo, l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi la completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;
ne consegue che, correttamente, la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario, questione -come più volte ripetuto -del tutto diversa da quella della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo;
4. con il terzo motivo, prospettato sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485, 489, 490 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con riferimento ai periodi di servizio prestati su supplenze saltuarie;
l’amministrazione censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha riconosciuto ai Sig.ri COGNOME e COGNOME le differenze retributive anche per il periodo di servizio successivo all’assunzione in ruolo, ossia per il c.d. periodo di prova, anche in considerazione della mancata formulazione da parte dei lavoratori della domanda concernente la ricostruzione di carriera e il relativo riconoscimento della progressione stipendiale;
4.1. il rilievo è fondato, in quanto la disciplina eurounitaria trova applicazione unicamente nell’ipotesi di lamentate discriminazioni fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, mentre, nella specie, la Corte territoriale ha dato rilevanza alla disparità di trattamento subita dal docente, anche nel corso dell’anno di prova, rispetto a docenti a tempo indeterminato confermati dopo l’anno di prova;
sicché, a ben vedere, si intende far valere una discriminazione fra categorie di lavoratori assunti a tempo indeterminato -tale dovendo reputarsi anche il docente immesso in ruolo durante il periodo di prova -discriminazione che non può trovare tutela nell’invocata clausola 4 dell’Accordo quadro cit., che si applica all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li lega al loro datore di lavoro e non già a lavoratori assunti sulla base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in tal senso, di recente, Corte di giustizia UE 3 giugno 2021, C -942/19, Servicio Aragonés de Salud , pp. 32-37 e Cass. n. 30943 del 2023);
si deve, poi, aggiungere che, come si è già evidenziato in premessa, la domanda riguardava le condizioni di impiego in pendenza di rapporto a tempo determinato, e tale non è l’anno di prova, in relazione al quale l’adeguamento retributivo conseguente al riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata va domandato nell’ambito della diversa azione riguardante la ricostruzione della carriera;
va, quindi accolto il terzo motivo e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, quanto alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione;
la regolamentazione delle spese segue la soccombenza, quanto alla
posizione di NOME COGNOME;
il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese con riguardo a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione quanto alle suddette posizioni; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.