Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12017 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27890-2020 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza n. 89/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/03/2020 R.G.N. 26/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto
Inquadramento
e scorrimento graduatoria
R.G.N.27890/2020
COGNOME
Rep.
Ud.09/01/2025
CC
La signora NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Enna l’inquadramento nella categoria D4, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, quale dipendente del Comune di Barrafranca con inquadramento nella categoria D3, per effetto di una precedente sentenza del 26 ottobre 2011 n. 467/11 che le riconosceva il diritto all’inquadramento predetto con decorrenza dal 4 maggio 1999; deduceva che se l’ente datore di lavoro le avesse a suo tempo riconosciuto il diritto con la decorrenza poi accertata in giudizio, per effetto della procedura di progressione economica orizzontale attivata dal Comune nel luglio 2006, alla quale aveva positivamente partecipato, avrebbe conseguito il predetto inquadramento nella categoria D4. Chiedeva, pertanto, la declaratoria del diritto all’inquadramento nella categoria D4 e la condanna del Comune convenuto alla corresponsione delle differenze retributive, nonché al pagamento dei compensi previsti dall’articolo 17, comma 2 lett. f) CCNL Enti locali del 1° aprile 1999, come modificato dall’art. 36 CCNL 22 gennaio 2004 per effetto delle responsabilità dirigenziali connesse all’incarico di responsabile della biblioteca comunale rivestito sin dal 19 Marzo 1998.
Il Tribunale di Enna in parziale accoglimento del ricorso dichiarava il diritto all’inquadramento, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive, rigettando la domanda per le differenze retributive successive al 31 Marzo 2014, nonché la domanda per i compensi ex art. 17 CCNL.
La Corte di appello di Caltanissetta accoglieva l’appello proposto dal Comune rilevando la sussistenza di un principio generale, secondo cui il diritto alla progressione economica orizzontale è inscindibilmente collegato al positivo espletamento di apposite procedure valutative da svolgersi sulla base dei criteri stabiliti dagli stessi contratti collettivi anche decentrati ed integrativi, per cui dalla mancata partecipazione del dipendente a siffatte procedure imputabile all’inadempimento del datore di lavoro-nel caso presente per mancato inquadramento nella posizione economica D3 all’interno della categoria D già dal maggio 1999-potrà nascere in capo al medesimo dipendente solo una responsabilità di natura contrattuale per perdita di chance. In sintesi, la Corte distrettuale riteneva infondata la domanda di inquadramento in quanto non integrata la fattispecie contrattuale collettiva tassativamente prevista per l’accesso ad una posizione economica superiore, ossia la previa procedura su base di valutazione meritocratica.
Infine, la Corte di merito respingeva l’appello incidentale proposto dalla dipendente avente ad oggetto la mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla domanda fondata sull’articolo 17, comma 2 lett. f) CCNL del 1° Aprile 1999, come modificato dall’articolo 36 CCNL 22 gennaio 2004, rilevando che, viceversa, il giudice di prime cure aveva espressamente rigettato la domanda volta ad ottenere l’indennità in oggetto.
Proponeva ricorso per Cassazione la signora COGNOME con tre motivi di censura cui resisteva con controricorso l’amministrazione che depositava, altresì, memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 5, 6, 16 del CCNL 31/03/1999 Enti locali, unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art 2697 cod. civ., nonché degli articoli 115,414, 416 c.p.c.
Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la procedura PEO effettuata dalla dipendente non fosse utile per il passaggio da D3 a D4, non avendo la stessa partecipato ad alcuna PEO utile allo scopo; ed invero, ad avviso della Corte di merito, l’odierna ricorrente avrebbe partecipato alla procedura per la progressione da D2 a D3, ma non a quella distinta da D3 a D4 con conseguente impossibilità di ottenere il riconoscimento all’inquadramento richiesto.
Ad avviso della ricorrente l’articolo 5 del CCNL Enti locali non prevederebbe criteri di valutazione differenti a seconda che i dipendenti da valutare passino da D2 a D3 o da D3 a D4. In particolare, né il CCNL né il CCDI hanno previsto criteri diversi ovvero una diversa applicazione dei criteri medesimi. La Corte distrettuale, avrebbe erroneamente ritenuto che la dipendente non avesse partecipato alla specifica selezione per il passaggio da D3 a D4, laddove le procedure per la promozione, sebbene solo form almente distinte integrano un’unica procedura in quanto i compiti e i risultati da valutare in capo ai dipendenti oltre ad essere identici sono stati valutati applicando i medesimi criteri; per cui ad avviso dell’odierna ricorrente la valutazione tanto dei candidati D2 quanto dei candidati D3 sarebbe avvenuta sulla base del medesimo giudizio di graduazione e comparazione.
Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, la procedura espletata dalla medesima non può che ritenersi idonea per l’assunzione n ella procedura che ha condotto i D3 a divenire D4.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione incoerente ed illogica circa il fatto della ‘non verificatasi partecipazione della dottoressa COGNOME alla selezione specificamente indetta per la progressione da D3 a D4′.
La Corte di appello avrebbe travisato il contenuto delle deduzioni formulate dalla ricorrente che aveva dedotto l’illegittimità della procedura PEO cui aveva partecipato deducendo l’erroneità della graduatoria e che per l’effetto fosse dichiarato il suo diritto ad essere collocata in posizione utile per la posizione economica D4; la Corte di merito viceversa aveva ritenuto erroneamente che la dipendente avesse dedotto di essere stata esclusa dalla procedura utile per il passaggio da D3 a D4 avendo, invece, partecipato alla procedura per il passaggio da D2 a D3.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2058 c.c. Unitamente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 112e 414 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente la domanda risarcitoria per perdita di chance, laddove la predetta domanda era stata formulata sia pure solo in termini di domanda di risarcimento in forma specifica, nella misura in cui era stato richiesto il riconoscimento all’inquadramento ricorrendo tutti i presupposti per un risarcimento in forma specifica di natura integrale.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui nel pubblico impiego per la progressione economica orizzontale è necessario il previo esperimento di una procedura selettiva (cfr. Cass. 27932/2020). La contrattazione collettiva del CCNL Enti locali ha disciplinato i criteri per la progressione economica orizzontale (art. 5).
Nel rapporto di pubblico impiego, l’istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo del
miglioramento dell’efficienza ed efficacia dei servizi; esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore.
L’effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni, cosicché, attraverso l’istituto della progressione economica orizzontale si riconoscono differenziali retributivi, a parità di mansioni, fondati sull’effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici, come l’anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori. La sopraindicata disposizione della contrattazione collettiva non ha fatto altro che sviluppare tali principi, prevedendo criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli per l’attribuzione dei benefici economici premianti (secondo un sistema da attivarsi con la stipulazione del contratto collettivo integrativo). 4.2 L’art. 5 CCNL , al riguardo, prevede: ‘All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione dopo il trattamento tabellare iniziale e successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’articolo 13. 2.
La progressione economica di cui al comma uno si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’articolo 14 comma 3 nel rispetto dei seguenti criteri: a) per i passaggi nell’ambito della categoria A sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle professionalità dei profili interessati; b) per il passaggio alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita; c) per i passaggi alla seconda posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C previa selezione in base ai risultati ottenuti alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione all’impegno e alla qualità della prestazione individuale; d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D secondo la disciplina dell’art 12 comma tre previa selezione basata
sugli elementi di cui al precedente punto c) utilizzati anche disgiuntamente che tengano conto del -diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza – grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità – iniziativa personale capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro’.
Trattasi, come è evidente, della previsione di una procedura selettiva imprescindibile e rispetto alla quale le disponibilità di bilancio fungono solo da limite esterno. Conseguentemente, è da rilevarsi come la Corte di merito abbia correttamente ritenuto non sussistente il diritto all’inquadramento in D4 , nella misura in cui pacificamente la dipendente non aveva partecipato alla specifica selezione per la PEO da D3 a D4, seppure per causa imputabile all’amministrazione. In altri termini, la imprescindibile necessità della procedura selettiva richiesta dai principi generali in materia di pubblico impiego e dal CCNL sopraindicato non consente di poter ritenere che la odierna ricorrente abbia partecipato alla selezione soltanto per aver posseduto la valutazione positiva per la diversa ed autonoma procedura selettiva da D2 a D3; la apposita selezione richiesta, invero, richiede che il dipendente venga valutato con specifico riferimento alla selezione indetta per la diversa progressione economica che ha avuto luogo in tempo successivo, con eventuali diverse valutazioni rispetto a quelle adottate per la progressione economica distinta e diversa da D2 a D3, con conseguenti possibili esiti diversi.
Tale circostanza evidenzia la infondatezza delle censure dedotte che, viceversa, sono erroneamente incentrate sulla unicità della procedura selettiva all’interno dell’area , che, come detto, non è da ritenere sussistente, attesa la autonomia delle due selezioni.
Come rilevato dalla pronuncia impugnata la ricorrente avrebbe dovuto richiedere in sede di merito il danno da perdita di chance per non aver potuto partecipare alla selezione per la PEO superiore per causa a lei non imputabile.
Anche il terzo motivo è infondato.
La ricorrente contesta la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la domanda risarcitoria per perdita di chance non è stata presentata dalla ricorrente in primo grado neppure in via subordinata.
Al riguardo, la odierna ricorrente evidenzia che la domanda di risarcimento in forma specifica avrebbe ad oggetto anche quella per perdita di chance; più in particolare, la domanda formulata di risarcimento in forma integrale con riconoscimento del diritto alla posizione economica D4 avrebbe avuto ad oggetto anche il risarcimento per perdita di chance.
5.1 Orbene, l’occasione perduta (perdita di chance) come evento di danno è diverso e autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche trattandosi di un danno evento legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. ‘più probabile che non’ che, secondo l’ormai consolidato orientamento, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell’alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568). Pertanto, il motivo relativo alla presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondato nella misura in cui è stata proposta domanda di risarcimento del danno da perdita del diritto piuttosto che dell’occasione perduta fin dal ricorso introduttivo, con presupposti di fatto e di diritto pacificamente diversi.
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema