Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3247  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
Oggetto: C.N.R. – Fasce stipendiali.
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6313/2020 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato  in  INDIRIZZO  presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME,  con diritto di ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec dei Registri ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4292/2019 della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/08/2019 R.G.N. 7987/2013; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente a tempo indeterminato del RAGIONE_SOCIALE (di seguito: C.N.RRAGIONE_SOCIALE) fin dal 1982 con qualifica di collaboratore tecnico professionale e successivamente, ai sensi del d.P.R. n. 586/1987, di RAGIONE_SOCIALEtore 3° liv., quindi con inquadramento nel secondo livello professionale quale primo RAGIONE_SOCIALEtore con decorrenza 1/5/2000 ed ancora nel primo livello professionale come dirigente di RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 31/12/2001 ex art. 4, comma 12 c.c.n.l. 1998, agiva dinanzi al Tribunale di Napoli per ottenere la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE fasce stipendiali ritenendo erronea l’interpretazione del c.c.n.l. enti di RAGIONE_SOCIALE 2002 -2005 fornita dalla parte datoriale.
Il ricorrente, in particolare, lamentava che: -il transito nella 4 a fascia stipendiale gli era stato riconosciuto solo dal 1° gennaio 2002 invece che dal 1° luglio 2001; -quello successivo alla 5 a gli era stato riconosciuto solo dal 1° gennaio 2006 invece che dal 1° gennaio 2005; -quello alla 6 a fascia gli era stato riconosciuto solo dal 1° gennaio 2011 invece che dal 1° gennaio 2010, con l’ulteriore conseguenza pregiudizievole di averlo fatto incorrere nel blocco degli stipendi disposto dal d.l. n. 78/2010 (v. sul punto pag. 2 della sentenza qui impugnata).
 Il  Tribunale  di  Napoli  accoglieva  la  domanda  nei  limiti  della prescrizione quinquennale e, a seguito della riformulazione dei conteggi, dichiarava  il  diritto  del  lavoratore  alla  ricostruzione  della  carriera  così come  indicato  nell’atto  introduttivo,  anche  ai  fini  della  buonuscita,
condannando per l’effetto il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 21.343,66 oltre accessori e respingendo la domanda risarcitoria.
 In  riforma  della  sentenza  di  primo  grado  la  Corte  d’appello  di Napoli rigettava integralmente le domande formulate nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.
Rilevava  preliminarmente  la  Corte  territoriale  che  il  COGNOME  non aveva proposto appello incidentale avverso la decisione del Tribunale che aveva  circoscritto  l’entità  RAGIONE_SOCIALE  differenze  retributive  nei  limiti  della prescrizione quinquennale ed aveva respinto la domanda risarcitoria.
Riteneva, poi, che la piana lettura del c.c.n.l. applicabile ratione temporis deponesse nel senso che il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore viene acquisita al termine dei periodi previsti nella Tabella B, sicché già sul piano letterale era evidente che il passaggio alla posizione stipendiale successiva avviene al termine dei periodi stabiliti dall’indicata Tabella che nello specifico sono così ripartiti: il primo dall’inizio del rapporto lavorativo al quarto anno; il secondo dal quinto all’ottavo; etc. Nella Tabella B -aggiungeva il giudice di merito -si precisa inoltre che gli anni devono considerarsi finiti, cioè interamente compiuti.
Ciò significava, a dire dei giudici di appello, che tali anni devono essere compiuti interamente per poter essere considerati finiti, pertanto il passaggio alla fascia stipendiale successivo potrà avvenire solo una volta che gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30 siano stati completati, in maniera da garantire il rispetto della indicata permanenza nelle rispettive fasce. Il senso da dare ad ‘anni finiti’ non può che essere di anni interamente compiuti, terminati e ciò avviene non all’inizio degli anni in questione ma al loro termine, cioè dopo dodici mesi dall’inizio degli anni indicati.
 Avverso  detta  pronunzia  ha  proposto  ricorso  per  cassazione  il lavoratore articolandolo in tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ignorato l’accertamento contenuto nelle sentenze n. 9306/2013, n. 19893/2013 e n. 8365/2017 del Tribunale di Napoli, depositate in grado di appello in uno all’attestazione di passaggio in giudicato, in aperto contrasto con la sentenza qui all’attenzione. Trattasi di decisioni -si argomenta nel motivo -che risolvono la medesima questione di diritto, in relazione alle stesse norme contrattuali, in giudizi in cui era costituito il RAGIONE_SOCIALE, in senso opposto a quanto ritenuto nella pronunzia qui impugnata e che hanno valore di giudicato esterno rispetto al presente giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1 c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Biennio economico 2000 -2001 e allegata Tabella 1 e dell’art. 17, commi 1 e 3, del c.c.n.l. 2002 -2005 RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in uno alla allegata Tabella D prima parte (dal 1.1.2002) e seconda parte (dal 1.1.2003), nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nonché dell’art. 7, comma 4, del c.c.n.l. 2008 -2009, in uno alla allegata Tabella E e, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, sezione seconda c.c.n.l. biennio biennio economico 1996 -1997 e allegata Tabella B, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, del c.c.n.l. parte normativa 1994 -1997 nonché dell’art. 4, comma 8 del c.c.n.l. 1998 -2001 e dell’art. 4, comma 8, del c.c.n.l. parte normativa 2002 -2005, violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito accolto l’erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE innanzi richiamate norme contrattuali fornita dal RAGIONE_SOCIALE in tema di fasce stipendiali superiori che ha comportato ritardo negli avanzamenti.
 Con  il  terzo  motivo  il  ricorrente  deduce  la  violazione  dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatti decisivi per
il giudizio e, segnatamente: a ) del fatto che l’anzianità è riconosciuta dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti e che, nello specifico, il dottCOGNOME COGNOME era stato nominato in ruolo a tutti gli effetti con decorrenza dall’1/8/1982; b ) del fatto -incontrovertibilmente risultante dagli atti di causa -che il dottCOGNOME COGNOME, alla data del suo inquadramento nel superiore livello I dirigente di RAGIONE_SOCIALE (dicembre 2001) aveva un’anzianità riconosciuta in tale livello di 12 anni e 11 mesi e dunque aveva già l’anzianità di 12 anni per il riconoscimento della 4 a fascia stipendiale (in luogo di quella di 12 anni e 12 mesi di servizio ritenuta dal RAGIONE_SOCIALE; c ) del fatto che i successivi inquadramenti nella 5 a e 6 a fascia stipendiale dovevano essere di conseguenza retrodatati.
È infondato e va rigettato il primo motivo di ricorso.
Esso confonde la nozione di giudicato esterno -che  a  tacer  ogni altra considerazione richiede che esso sia intervenuto tra le stesse parti processuali -con quello di precedenti giurisprudenziali che hanno risolto la medesima questione tra parti diverse o parzialmente diverse.
 Possono  esaminarsi  congiuntamente,  in  quanto  involgenti  la medesima questione, i motivi secondo e terzo, che vanno accolti per le ragioni di seguito esposte (si vedano, in termini Cass. n. 33054/2023 e Cass.  n.  5010/2024  ai  quali  si  intende  dare  continuità  e  alla  cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)
Va premesso che costituisce principio consolidato, cui il Collegio intende aderire quello secondo cui, in tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del predetto d.lgs. e che il giudice di legittimità ha il potere di conoscere ed interpretare detti atti normativi (cfr., tra le tante, fra le prime, Cass. n. 8254/2010).
 Ebbene  è  dalla  lettura  ed  interpretazione  della  normativa contrattuale -applicabile ratione temporis -che  emerge con chiarezza l’erroneità dell’interpretazione in cui è incorso il giudice territoriale.
7.1.  Costituisce  circostanza  di  fatto  pacifica  tra  le  parti  che  il ricorrente è stato assunto  in data 1/10/1982  con  la  qualifica di collaboratore tecnico professionale ed ha conseguito dall’1/5/2000 l’inquadramento nel secondo livello professionale quale primo RAGIONE_SOCIALEtore e poi con decorrenza dal 31/12/2001 l’inquadramento nel primo livello professionale dirigente di RAGIONE_SOCIALE.
Nel  presente  giudizio è in contestazione  la  correttezza  della decorrenza con cui le  sono  state  attribuite  le  fasce  stipendiali  dalla  4 a alla 6 a  sesta (si veda quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata già  richiamato  nello  storico  di  lite),  mentre  non  è  in  discussione  la decorrenza con cui al ricorrente sono state attribuite le prime tre fasce.
Questa Corte, nelle citate pronunce, ha precisato che l’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998, laddove prevede che il passaggio alla fascia di anzianità successiva avvenga al termine dei periodi indicati in Tabella, vada intesa non come riferentesi al 31 dicembre di ciascuno degli anni che in Tabella segnano la progressione di carriera ma al termine dell’anno, rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità, in relazione alla data di assunzione dei singoli lavoratori.
Si è in particolare ritenuto che la nota inserita nella Tabella B del c.c.n.l.  del  1998  (da  intendersi  non  limitata  solo  a  tale  Tabella  B  del 1998 ma come chiarificatrice dei generali criteri di computo e come tale utilizzabile  anche  a  seguito  RAGIONE_SOCIALE  modifiche  tabellari)  secondo  cui:  « gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30, devono considerarsi finiti », non può portare ad  un  prolungamento  del  periodo  fino  al  termine  dell’anno  solare  di riferimento.
Questa Corte ha inoltre chiarito che la contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE,  innanzi  ricordata,  laddove dispone che il passaggio di fascia
avvenga al compimento di un determinato anno di anzianità, va intesa nel senso che l’anno di anzianità utile al passaggio di fascia deve essere integralmente  compiuto  riguardo  alla  data  di  assunzione  dei  singoli lavoratori, dovendo escludersi che la normativa possa essere intesa nel senso che il transito avvenga al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori qualunque sia la data di assunzione.
7.2. Deve dunque escludersi che in forza dell’art. 4, comma 6, del c.c.n.l. 1995 -1998 il transito avvenga al termine dell’anno successivo a quello rilevante ai fini del passaggio di fascia di anzianità.
Ciò  premesso,  nella  Tabella  di  riferimento  (Tabella  B  del  c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE  di  RAGIONE_SOCIALE  1995 -1998)  il  passaggio  di  fascia  è  previsto  secondo  il seguente schema: 1 a  fascia 0 -4 anni: 2 a  fascia 5 -8 anni; 3 a  fascia 9 -12 anni; 4 a  fascia 13 -16 anni.
7.3.  Questa  Corte  ha  inoltre  precisato  che  la  disposizione  di  cui all’art.  4,  comma  6,  sezione  seconda  del  c.c.n.l.  del  5  marzo  1998  e l’art.  17  del  c.c.n.l.  2002 -2005,  secondo  cui  il  passaggio  di  fascia avviene alle scadenze indicate nelle singole tabelle, hanno il medesimo contenuto e portata (Cass. n. 33054/2023 cit.).
In particolare, l’art. 2, comma 1, del c.c.n.l. 2002 -2005 così dispone: « Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica », mentre ai sensi dell’art. 17 del c.c.n.l. 2002 -2005: « Gli stipendi dei RAGIONE_SOCIALEtori e tecnologi, come stabiliti dall’art. 6, Sez. II, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste. (…) A decorrere dall’1.1.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima Tabella D ». Anche l’art. 7, comma 2, del c.c.n.l. 2008 -2009, il quale stabilisce che: « Gli importi annui lordi degli stipendi e RAGIONE_SOCIALE fasce
stipendiali  risultanti  dall’applicazione  del  comma  1  sono  rideterminati nelle  misure  e  alle  scadenze  stabilite  dalla  allegata  Tabella  E »  ha  un contenuto e una portata analoga all’art. 4, comma 6, sezione seconda del c.c.n.l. del 5 marzo 1998.
In  particolare,  come  stabilito  dal  c.c.n.l.  quadriennio  2002 -2005 biennio  economico  2002 -2003  Tabella  D  seconda  parte  e  Tabella  E, vigenti  dall’1/1/2003,  i  periodi  di  permanenza  nelle  fasce  erano  i seguenti: 1 a  fascia 0 -3 anni: 2 a  fascia 4 -7 anni; 3 a  fascia 8 -12 anni; 4 a fascia 13 -16 anni; 5 a  fascia 17 -22.
Con  il  nuovo  c.c.n.l.  biennio  economico  2008 -2009  i  suddetti periodi sono stati così rimodulati, come da Tabella E: 1 a  fascia 0 -2 anni: 2 a   fascia  3 -7 anni; 3 a  fascia 8 -12 anni; 4 a  fascia 13 -16 anni; 5 a  fascia 17 -21 anni, 6 a  fascia 22 -29 anni; 5 a  fascia 30 anni in poi.
7.4. È stato da questa Corte precisato che la contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE, innanzi ricordata, laddove dispone che il passaggio di fascia avvenga al compimento di un determinato anno di anzianità, va intesa nel senso che l’anno di anzianità utile al passaggio di fascia deve essere integralmente compiuto (appunto ‘finito’: di qui il senso della nota di chiarimento sopra riportata), avuto riguardo alla data di assunzione, dovendo escludersi che la normativa possa essere intesa nel senso che il transito avvenga al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori qualsiasi sia la data di assunzione. Questa ultima interpretazione, oltre ad essere irragionevole, ingenererebbe un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli assunti a dicembre di ciascun anno, i secondi, evidentemente, maturando 11 mesi prima la progressione di carriera. Ne consegue che l’anzianità ed il compimento dell’anno utile ai fini del passaggio di fascia va valutato con riguardo alla data di assunzione dei singoli lavoratori e non con riguardo al 31 dicembre di ciascun anno.
La sentenza impugnata ha offerto una interpretazione dell’art. 4,  comma  6,  del  c.c.n.l.  1995 -1998  e  RAGIONE_SOCIALE  disposizioni  contrattuali successive non conforme ai principi espressi da questa Corte.
Nel caso di specie, considerato che il ricorrente, assunto in data 1/8/1982, aveva conseguito con decorrenza dal 31/12/2001 l’inquadramento nel livello professionale dirigente di RAGIONE_SOCIALE con una anzianità riconosciuta in tale superiore livello di anni 12 e mesi 11 ( ex art. 4, comma 12, del c.c.n.l. 1998) già con tale decorrenza doveva essere collocato nella 4 a fascia stipendiale di detto livello (con una anzianità residua di 11 mesi, utilizzabile per il conseguimento della fascia successiva), per transitare poi nella 5 a fascia stipendiale del 1° livello a far data dal gennaio 2005, al compimento del 16° anno (c.c.n.l. quadriennio 2002 -2005 biennio economico 2002 -2003, Tabella D seconda parte e Tabella E sopra ricordato), e nella 6 a fascia stipendiale a far data dall’1/1/2010, a seguito del compimento del 21° anno e a decorrere dall’inizio del 22° anno (essendo entrato in vigore il nuovo c.c.n.l. biennio economico 2008 -2009), deponendo in tal senso le espressioni letterali della normativa applicabile (anzianità dal primo giorno di assunzione e indicazione precisa degli anni 4, 8, 12, 16 ecc. quali anni di anzianità in cui cessa la permanenza nelle singole fasce stipendiali).
Va dunque ribadito il seguente principio di diritto: ‘In tema di progressione economica orizzontale dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, l’anno utile al passaggio di fascia (cd. ‘anno finito’) matura, ex artt. 4, comma 6, c.c.n.l. del 1998 e 17 del c.c.n.l. del 7.4.2006, avuto riguardo alla data di assunzione di ciascun lavoratore, escluso che le norme innanzi indicate prevedano per tutti i dipendenti indistintamente il transito alla fascia successiva al 31 dicembre di ciascun anno, essendo detta interpretazione del sintagma ‘anno finito’ irragionevole, generando un’evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori assunti il primo gennaio e quelli
assunti nel corso dell’anno, i secondi, evidentemente, maturando prima la progressione di carriera, senza alcuna valida giustificazione’.
Conclusivamente vanno accolti il secondo e il terzo, rigettato il primo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Cote  d’appello di Napoli che,  in  diversa  composizione, provvederà  alla  rideterminazione  RAGIONE_SOCIALE  fasce  stipendiali  del  lavoratore attenendosi  a  quanto  sopra  evidenziato  e  quantificherà  le  differenze retributive  tenendo  conto  del  giudicato  interno  intervenuto  in  punto  di prescrizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigetta il primo;  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  ai  motivi  accolti  e rinvia,  anche  per  le  spese,  alla  Corte  d’appello  di  Napoli,  in  diversa composizione.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  consiglio  della  Sezione