Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23999-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente principale –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 7302/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 4134/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 23999/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 22 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto – una volta rinunciata la domanda principale relativa all’inserimento nella graduatoria della selezione per la progressione economica orizzontale del personale da cui assumeva di essere stato illegittimamente escluso in quanto in servizio alla data di indizione della procedura più non lo era all’atto della pubblicazione della graduatoria per essere insorta l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti -la sola domanda subordinata con la quale l’istante chiedeva il risarcimento del relativo danno;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in considerazione della finalità premiale della progressione economica orizzontale, implicante la spettanza a tutti coloro che effettivamente avessero fornito il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi, indipendentemente da una eventuale cessazione successiva del rapporto, fondata la pretesa risarcitoria, senza, tuttavia, pronunziare in ordine alla qualificazione e quantificazione del danno;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE , affidando l’impugnazione e tre motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME, il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, in relazione al quale l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1,
d.lgs. n. 165/2001, 3 e 97 Cost., lamenta l’erroneità dell’inquadramento giuridico della procedura in questione operata dalla Corte territoriale, assumendo essere quella procedura connotata da una finalità, oltre che premiale, anche incentivante di riconoscimento di professionalità pro futuro così da legittimare l’esclusione di quanti non fossero più in servizio all’atto della pubblicazione della graduatoria;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 85 e 86 per il comparto Agenzie fiscali, quadriennio 2002/2005, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale imputa alla Corte territoriale l’erronea interpret azione della disciplina contrattuale in materia di progressione economica orizzontale per aver attribuito ad essa carattere premiale;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla ritenuta fondatezza della pretesa risarcitoria residuata quale esclusivo oggetto del giudizio d’appello;
-che, dal canto suo, il ricorrente incidental e, con l’unico motivo, deduce l’inammissibilità del ricorso per essere stato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE depositato oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza, al funzionario che difendeva l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al giudice di primo gra do, validamente effettuata presso la cancelleria del predetto Tribunale, per quanto destinatario fosse l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il giudizio;
-che, prendendo le mosse dall’unico motivo del ricorso incidentale, in ragione della sua pregiudizialità logica e giuridica, se ne deve rilevare l’inammissibilità, non dando conto il ricorrente di aver sollevato tempestivamente già in sede di gravame l’ec cezione qui proposta;
-che venendo ora al ricorso principale, si deve riconoscere, in ragione del concentrarsi del giudizio sulla domanda di risarcimento del danno, dato dall’esclusione dalla graduatoria finale della procedura selettiva per la progressione economica orizzontale, il terzo motivo meritevole di accoglimento, non recando la motivazione dell’impugnata sentenza alcuna pronunzia in ordine all’an ed al quantum del danno;
-che, pertanto, il terzo motivo del ricorso principale va accolto, restando assorbiti i primi due motivi e rigettato il ricorso incidentale e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, inammissibili gli altri due motivi, inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023