Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5132  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23999-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE  presso  i  cui  Uffici  domicilia  in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente principale –
contro
NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
 ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 7302/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 4134/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G.N. 23999/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 22 gennaio 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Benevento e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto – una volta rinunciata la domanda principale relativa all’inserimento nella graduatoria della selezione per la progressione economica orizzontale del personale da cui assumeva di essere stato illegittimamente escluso in quanto in servizio alla data di indizione della procedura più non lo era all’atto della pubblicazione della graduatoria per essere insorta l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti -la sola domanda subordinata con la quale l’istante chiedeva il risarcimento del relativo danno;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in considerazione della finalità premiale della progressione economica orizzontale, implicante la spettanza a tutti coloro che effettivamente avessero fornito il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi, indipendentemente da una eventuale cessazione successiva del rapporto, fondata la pretesa risarcitoria, senza, tuttavia, pronunziare in ordine alla qualificazione e quantificazione del danno;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE ,  affidando  l’impugnazione  e  tre  motivi,  cui resiste,  con  controricorso,  il  COGNOME,  il  quale,  a  sua  volta, propone ricorso incidentale articolato su un unico motivo, in relazione al quale l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, nel denunciare la  violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 1,
d.lgs.  n.  165/2001,  3  e  97  Cost.,  lamenta  l’erroneità dell’inquadramento  giuridico  della  procedura  in  questione operata  dalla  Corte  territoriale,  assumendo  essere  quella procedura  connotata  da  una  finalità,  oltre  che  premiale, anche incentivante di riconoscimento di professionalità pro futuro così da legittimare l’esclusione di quanti non fossero più in servizio all’atto della pubblicazione della graduatoria;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83 85 e 86 per il comparto Agenzie fiscali, quadriennio 2002/2005,  l’RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  principale  imputa  alla  Corte  territoriale l’erronea interpret azione  della disciplina contrattuale  in materia  di  progressione  economica  orizzontale  per  aver attribuito ad essa carattere premiale;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE  ricorrente  principale,  lamenta  a  carico  della Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla ritenuta fondatezza della pretesa risarcitoria residuata quale esclusivo oggetto del giudizio d’appello;
-che, dal canto suo, il ricorrente incidental e, con l’unico motivo, deduce l’inammissibilità del ricorso per essere stato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE depositato oltre 30 giorni dalla notifica della sentenza, al funzionario che difendeva l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi al giudice di primo gra do, validamente effettuata presso la cancelleria del predetto Tribunale, per quanto destinatario fosse l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale si svolge il giudizio;
-che, prendendo le mosse dall’unico motivo del ricorso incidentale,  in  ragione  della  sua  pregiudizialità  logica  e giuridica,  se  ne  deve  rilevare  l’inammissibilità,  non  dando conto il ricorrente di aver sollevato tempestivamente già in sede di gravame l’ec cezione qui proposta;
-che venendo ora al ricorso principale, si deve riconoscere,  in  ragione  del  concentrarsi  del  giudizio  sulla domanda  di  risarcimento  del  danno,  dato  dall’esclusione dalla  graduatoria  finale  della  procedura  selettiva  per  la progressione economica orizzontale, il terzo motivo meritevole  di  accoglimento,  non  recando  la  motivazione dell’impugnata sentenza alcuna pronunzia in ordine all’an ed al quantum del danno;
-che, pertanto, il terzo motivo del ricorso principale va accolto, restando assorbiti i primi due motivi e rigettato il ricorso  incidentale  e  la  sentenza  impugnata  cassata  in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità,  disponendo  altresì  in  ordine  alle  spese  del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  terzo  motivo  del  ricorso  principale, inammissibili  gli  altri  due  motivi,  inammissibile  il  ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il ricorso incidentale a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20.12.2023