Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3342 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15982-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1278/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 1596/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
R.G.N. 15982/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/01/2024
CC
RILEVATO
-che, con sentenza del 21 marzo 2018, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la declarato ria a motivo RAGIONE_SOCIALE‘essere l’istante, già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, distaccato presso l’RAGIONE_SOCIALE, ricollocato presso il RAGIONE_SOCIALE con inquadramento successivo in un ruolo temporaneo ad esaurimento, nel ruolo speciale e da ultimo nel ruolo unico del personale istituito nel 2009;
-che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto avere l’istante diritto alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa propria posizione ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione economica, risultando quella, a tenore del relativo bando, riservata al personale dipendente dal MEF in servizio alla data di scadenza del bando (22.12.2010) che alla data RAGIONE_SOCIALE‘1.1.2010 una anzianità di almeno due anni, anche se in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altra amministrazione ed avendo l’istante maturato tanto il requisito RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza al ruolo del MEF quanto quello RAGIONE_SOCIALEa permanenza biennale nella fascia F3 RAGIONE_SOCIALE‘Area II, circostanza questa solo genericamente contestata dal MEF;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 25, d.l. n. 78/2010, conv. dalla legge n. 122/2010, 1, comma 4 e 4 d.lgs. n. 283/1998, del DPCM 27.7.2010 e
RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 10, DM 28.12.2000, lamenta la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, atteso che il quadro normativo delineato dalle norme invocate ed in particolare il DPCM del 27.7.2010 smentirebbe l’essere stato il personale proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE e distaccato presso l’RAGIONE_SOCIALE posto alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE in questione e, comunque, sicché il richiamo dallo stesso bando operato al predetto DPCM sancirebbe l’esclusione dall a procedura del predetto personale;
-che preliminarmente va rilevata l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di improcedibilità del ricorso del MEF sollevata, con il proprio controricorso, dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c. in relazione al mancato tempestivo deposito RAGIONE_SOCIALEa copia notificata RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, risultando la notifica nella disponibilità del giudice in quanto effettuata in forma cartacea e depositata in via telematica corredata di attestazione di conformità;
-che, venendo all’esame RAGIONE_SOCIALE‘unico motivo di ricorso, è a dirsi come lo stesso si riveli meritevole di accoglimento alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘orientamento in prevalenza accolto nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo Cass. n. 30390/2022) per il quale, tenuto conto del richiamo contenuto nel bando al DPCM 27.7.2010 recante la rideterminazione del contingente di personale del RAGIONE_SOCIALE e all’accordo sindacale circa la progressione di carriera nell’ambito del MEF, deve riten ersi che il personale ammesso alle procedure selettive per il passaggio di fascia all’interno RAGIONE_SOCIALEa medesima area, deve appartenere al ruolo MEF, con esclusione dunque del personale proveniente dall’ETI, che risultava inserito inizialmente solo in via provvisoria e ad esaurimento, poi in una sezione speciale del ruolo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria ed, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘approvazione, con il DM
27.3.2009, del ruolo unico dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE, individuato e classificato a parte in una sezione ad esso dedicata, così da legittimare la lettura del quadro normativo per cui quel personale non è mai stato inserito nell’organizzazione del RAGIONE_SOCIALE e non ha mai prestato servizio presso le sue strutture intrattenendo con il RAGIONE_SOCIALE un vincolo limitato alla gestione contabile ed amministrativa in vista RAGIONE_SOCIALEa ricollocazione finalizzata al rientro a domanda nella pubblica amministrazione tra cui il ricorrente stabilizzato dall’1.1.2011 nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE, come dal medesimo dichiarato;
-che, pertanto, il ricorso va accolto e la causa, non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda introduttiva del giudizio e con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di merito ed altresì del presente giudizio di legittimità tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe oscillazioni ravvisabili nella giurisprudenza di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo, disponendo per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.1.2024