Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 15539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1795/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME , domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC de ll’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Comune di AGIRA , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC de ll’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso sentenza della C orte d’ Appello di Caltanissetta n. 259/2020, depositata il 2/7/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che
il ricorrente, dipendente del Comune di Agira in posizione economica A4, si rivolse al Tribunale di Enna, in funzione di giudice
del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al passaggio nella posizione economica A5 con decorrenza 1°/1/2004, in esito a una procedura selettiva interna indetta dal Comune in data 24/4/2008;
la domanda venne accolta dal Tribunale, con decisione che è stata rifo rmata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, avendo questa dichiarato la nullità della procedura selettiva per mancanza di copertura finanziaria e dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione, nonché, conseguentemente, del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione de lla procedura;
ritenuto che
la presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in rilievo la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione;
alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
in particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni:
a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilan cio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priori sull’esistenza del potere della P.A. di attivarle;
b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare;
c) le condizioni cui sono subordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;
d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b) e c) ;
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 5/4/2024.