Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 454/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME;
-intimati – avverso la sentenza n. 93/2023 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 28/06/2023 R.G.N. 72/2020;
Oggetto:
Impiego pubblico
–
progressione
economica
–
collocamento in quiescenza
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (Area II, F3) è stato escluso dalla graduatoria per le progressioni economiche orizzontali (da F3 a F4) in ragione del suo collocamento in quiescenza nelle more della procedura di individuazione dei beneficiari avviata nel 2010.
Il pensionamento è avvenuto in data 01.08.2012.
Il lavoratore ha lamentato che, prima dell’adozione del provvedimento n. 46187/NUMERO_DOCUMENTO, con cui è stata disposta l’esclusione di tutti i dipendenti cessati dal servizio alla data 29.11.2012 ed a cui è stata allegata una nuova graduatoria, era stata emanata la determina n. 61277/2012, nella quale il lavoratore era risultato in possesso dei requisiti richiesti dal bando ai fini della p.e.o. e risultava collocato alla posizione n. 2581 della graduatoria.
Il dipendente ha agito in giudizio contro l’RAGIONE_SOCIALE (ed altri controinteressati) per chiedere, previa disapplicazione del provvedimento di esclusione, l’accertamento del diritto ad essere nominato vincitore della procedura di p.e.o. e di essere inserito nella nuova graduatoria, con conseguente condanna dell’Amministrazione all’assegnazione della fascia retributiva F4 dell’Area 2 ed il pagamento della p.e.o. corrispondente.
Il Tribunale, preliminarmente espletata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri dipendenti che, a seguito della modificazione della graduatoria, venivano collocati in posizione utile per la p.e.o., ha accolto integralmente il ricorso e condannato l’Amministrazione al pagamento del quantum dovuto.
Il giudice di merito ha rilevato che, in accordo con la ratio RAGIONE_SOCIALE progressioni economiche, l’unico requisito richiesto per partecipare alla selezione era la presenza in servizio alla data del 1.1.2020, mentre non
era richiesta la permanenza in servizio alla data di pubblicazione della graduatoria. Se così non fosse stato, si sarebbe determinata una ingiustificata penalizzazione dei dipendenti legata ai ritardi dell’amministrazione.
3. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
La Corte d’appello di Cagliari ha accolto il gravame e riformato la pronuncia di prime cure, rigettando la richiesta di disapplicazione della determina di esclusione, con conseguente rigetto anche della pretesa risarcitoria.
Secondo il Collegio, l’Amministrazione appellante ha agito correttamente, avendo riformulato la graduatoria per una duplice ragione: 1) perché il 1.12.2012 erano state accorpate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Territorio secondo quanto disposto dal D.L. n. 95/2012 cosa che aveva comportato la rivisitazione della graduatoria per il diverso criterio per la valutazione della progressione per fasce stipendiali, con un successivo accordo nel marzo 2013; 2) perché nella graduatoria erano inserite persone cessate dal servizio prima della approvazione RAGIONE_SOCIALE graduatorie, sì che riconoscere loro l’incentivo per l’impegno e per la produttività che non potranno garantire.
In secondo luogo, la Corte Territoriale ha rilevato che il bando ha disciplinato i requisiti per l’ammissione e per la formazione della graduatoria dei vincitori senza nulla precisare in ordine al requisito della permanenza in servizio del dipendente al momento dell’approvazione della graduatoria; ne consegue che, la successiva interpretazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, ossia l’esclusione del personale cessato dal servizio dal significato del termine ‘dipendente’ contenuto nel bando, oltre a rientrare nella discrezionalità dell’amministrazione, era anche legittima e condivisibile.
Nel silenzio del bando, l’Amministrazione non era tenuta a fare riferimento ai soli requisiti di partecipazione alla selezione, ma è legittimata a tenere conto anche della evoluzione della situazione
lavorativa e personale degli stessi al momento dell’approvazione della graduatoria: il tutto in funzione della ratio della selezione quale sopra precisata.
Gli eredi del dipendente hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 331 cod. proc. civ.
Lamentano che il giudice di secondo grado abbia ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio in favore di litisconsorti necessari.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 82, 83, 84 e 85 del c.c.n.l. comparti Agenzie fiscali, sottoscritto dalle parti il 28 maggio 2004 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1375, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
Censurano la sentenza impugnata per non aver correttamente interpretato e applicato le disposizioni del contratto collettivo in tema di progressioni orizzontali dei dipendenti RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali, anche alla stregua RAGIONE_SOCIALE norme codicistiche di ermeneutica contrattuale e della correttezza e buona fede.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 1336 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 2907 cod. civ., 2077 cod. civ. e con l’art. 97, 1° 2° comma Cost.
Criticano la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale non si è avveduta che le procedure selettive per le attribuzioni di progressioni economiche orizzontali rientrano nello
schema dell’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod. civ., donde la maturazione del diritto da parte del dipendente che, in servizio all’atto dell’indizione della procedura, sia successivamente cessato dal servizio anteriormente alla sua conclusione.
Rilevano che la riconducibilità al suddetto schema implica la sussistenza di un diritto a godere dei relativi benefici anche in capo ai dipendenti che, seppure fossero in servizio al momento dell’indizione della procedura, siano successivamente cessati dal servizio stesso anteriormente alla conclusione della procedura.
Censurano la sentenza impugnata per aver il Giudice di seconda istanza erroneamente ritenuto che la procedura selettiva per attribuzioni di progressioni economiche orizzontali prevedesse implicitamente l’esclusione di tutti quei soggetti che medio tempore fossero cessati dal servizio in quanto, seppur legittimati a partecipare alla procedura, erano privi dei requisiti per il conseguimento dello stesso.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Lamentano che il giudice di secondo grado non abbia valutato che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione era stato esercitato in spregio alla normativa vigente in materia di pubblico impiego privatizzato ed ai principi di tutela del legittimo affidamento del privato, che aveva ragione e titolo di pretendere il ristoro del danno «frutto della somma RAGIONE_SOCIALE differenze retributive dalla data di indizione della procedura al collocamento a riposo».
Il primo motivo è infondato.
5.1. Come da questa Corte già affermato in relazione a vicenda del tutto analoga (v. Cass. 15 febbraio 2024, n. 4154) alla luce della situazione di soccombenza degli originari controinteressati, parti -come risulta da pag. 2 della sentenza impugnata -del giudizio di primo grado, questi ultimi per un verso erano autonomamente legittimati a
impugnare la pronuncia ad essi sfavorevole, assumendo quindi la veste di cointeressati all’appello (in concorso con l’RAGIONE_SOCIALE appellante), e per altro verso erano privi di interesse a contraddire rispetto all’appello proposto dall’amministrazione, con la conseguenza che la mancata notificazione dell’appello ai predetti non ha determinato alcuna violazione dell’integrità del contraddittorio (sul principio processuale amministrativo, per cui nel giudizio di appello proposto dall’amministrazione resistente soccombente in primo grado gli originari controinteressati, avendo una posizione coincidente con essa, sono privi di interesse a contraddire e non devono quindi essere evocati in giudizio, v., tra le tante, Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2020, n. 19; Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4930; CGARS, 1° giugno 2012, n. 509).
Di conseguenza, non sussiste parimenti alcuna esigenza di procedere, anche in sede di legittimità, alla notifica del ricorso per cassazione nei confronti degli originari controinteressati.
5.2. Peraltro, in relazione a costoro il presente giudizio, come si dirà, non sarebbe destinato comunque ad esplicare alcun effetto, mentre un’eventuale integrazione del contraddittorio avrebbe l’unico esito di allungare irragionevolmente i tempi processuali, costituendo adempimento ispirato ‘vuoto formalismo’, che la Corte EDU ha considerato più volte in contrasto con la Convenzione (vedi. per tutte: Corte EDU, 29 ottobre 2021, Succi c. Italia). Infatti, nel sito internet istituzionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (direttamente consultabile da questa Corte, anche d’ufficio: vedi, per tutte: Cass. 8 maggio 2018, n. 10948; Cass. 28 agosto 2014, n. 18418; Cass. 4 marzo 2016, n. 4296; Cass. 2 dicembre 2011, n. 25813) risulta che con accordo sindacale del 2015 è stato concordato ‘lo scorrimento totale’ RAGIONE_SOCIALE graduatorie RAGIONE_SOCIALE progressioni economiche dell’anno 2010 RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali. Né va omesso di rilevare che, trattandosi di un accordo nazionale, questa
Corte può consultarlo anche d’ufficio (arg. ex Cass. 9 giugno 2017, n. 14449).
Poiché il presente giudizio si riferisce (si noti) proprio alle progressioni economiche contemplate nel suddetto accordo sindacale, non sarebbe necessaria, anche in considerazione di tali sopravvenienze, legate alle intervenute intese sindacali, alcuna integrazione del contraddittorio perché dalla partecipazione al giudizio la parte ricorrente e quelle (per ipotesi) pretermesse non ricaverebbero alcun vantaggio concreto In definitiva, così come in caso di ricorso inammissibile o infondato ictu oculi , anche nel presente caso il giudice è tenuto pur sempre ad adottare interpretazioni RAGIONE_SOCIALE norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.). Ciò per garantire, in ultima analisi, anche il rispetto del principio di ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost., e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), in uno con quello di economia processuale (sul punto, v. Cass. 30 gennaio 2013, n. 2240).
Sono fondati il secondo e il terzo motivo come da precedenti di questa Corte (Cass. 4154/2024 cit.; Cass. 21 febbraio 2024, n. 4631; Cass. 12/01/2023, n. 818; Cass. 13 settembre 2022, n. 26934/2022) cui il Collegio valuta di prestare adesione e che vengono richiamati in questa sede anche ex art. 118 att. cod. proc. civ.
Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del c.c.n.l. per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002 -2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’art. 5 del c.c.n.l. per il quadriennio 2006 -2009, del 10 aprile 2008.
8. Secondo le previsioni del richiamato art. 82, lo sviluppo economico all’interno RAGIONE_SOCIALE aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo (a tenore dell’art. 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) – ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di RAGIONE_SOCIALE, nel limite RAGIONE_SOCIALE risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo RAGIONE_SOCIALE risorse umane e della produttività, di cui all’art. 85); ai sensi dell’art. 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base RAGIONE_SOCIALE risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.
In ragione RAGIONE_SOCIALE risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva; le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa.
Il criterio della esperienza professionale, secondo l’integrazione di cui all’art. 5 c.c.n.l. 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’arti. 85, comma 1, c.c.n.l. 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.
Secondo il comma 2, sesto alinea, dello stesso art. 85, i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota RAGIONE_SOCIALE risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (art. 84).
Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
Nel disegno RAGIONE_SOCIALE parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione RAGIONE_SOCIALE abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
Il criterio affermato dalla Corte territoriale secondo il quale dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta, perciò, in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento RAGIONE_SOCIALE parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo
svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione -con la stipula del contratto integrativo -e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria.
Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive.
Nella fattispecie di causa è pacifico che il dipendente era in servizio al momento di avvio della procedura selettiva e che si collocava in posizione utile nella graduatoria approvata.
La sentenza impugnata, che si è discostata nella fattispecie dai principi già indicati, va conseguentemente cassata, con rinvio alla Corte di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Quanto al quarto, ed ultimo motivo, ne va (infine) dichiarata l’inammissibilità; si rileva, in proposito, che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 143 del 2012, prevede l’ ‘omesso esame’ come riferito ad un fatto decisivo per il giudizio, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico (cfr., Cass. 26 gennaio 2022, n. 2268), non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni, quali quelle interpretative dedotte nel motivo in esame, che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31332).
15. In conclusione, vanno accolti il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione