Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5187 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18009/2019 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2019, depositata il 7.3.2019 della Corte d’Appello di Campobasso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente, a suo tempo dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, partecipò alla procedura selettiva per l’attribuzione degli sviluppi economici 2010/2012 (posizione economica da F3 a F4), la cui graduatoria venne approvata il 15.4.2013. Quantunque collocata in posizione utile , l’RAGIONE_SOCIALE (nella quale era nel frattempo confluita l’RAGIONE_SOCIALE) la escluse dalla graduatoria, perché già posta in quiescenza il 30.3.2012.
La lavoratrice si rivolse quindi al Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nella graduatoria utile alla progressione economica 2010/2012.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse la domanda e successivamente, la Corte d’Appello di Campobasso, adita dalla lavoratrice, confermò la decisione di primo grado, rigettando l’impugnazione .
Contro la sentenza della Corte d ‘ Appello, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per l’acc oglimento del ricorso. La ricorrente ha infine depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’a rt. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è così rubricato: «omessa pronuncia su ‘motivo’ principale ed assorbente: 1) accertamento della nullità e/o illegittimità con conseguente disapplicazione del Provv. del 15.4.2013 Registro NUMERO_DOCUMENTO, emesso dal Direttore generale del personale dell’RAGIONE_SOCIALE. In subord ine,
omessa motivazione -Artt. 112, 132, comma 4, n. 4, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Con il secondo motivo si censura, testualmente: «violazione/falsa applicazione: d.lgs. n. 165/2001, art. 52, comma 1 bis , 2° p., sulle ‘progressioni economiche’ infraarea che sottendono proprio la premialità per merito, impegno e performance dimostrati dal dipendente e già valutati dall’Amministrazione di appartenenza d.lgs. n. 150/2009 ‘decr. Brunetta’, art. 23 sulla p.e.o. siccome definita (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il terzo motivo è intitolato: «violazione/falsa applicazione CCNL 2004 Agenzie Fiscali artt. 22, 24, 82, 83, 84, 85, punto 4 … (Contratti pubblici: d.lgs. 165/2001, artt. 47, comma 8, 63, comma 5, e 64, comma 3 e ss. …) Definizione e rappresentazione dell’istituto del ‘differenziale’ CCNL 10.4.2008, art. 5, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, lett. a e b … CCNI Criteri integrativi -Art. 16, p. 5: ‘La nuova posizione economica è attribuita con decorrenza 1° gennaio nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del co. 2. La permanenza minima nella fascia retributiva di appartenenza è fissata in due anni’ ‘Accordi’ del 2010, Prot . nn. 10631, p. 3, 4 e 5, e 71585 dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il quarto motivo è rubricato «violazione/falsa applicazione artt. 1355, 1362, 1366, 1371, 1418, 1325 c.c., in difetto di condiciones iuris (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Il quinto motivo denuncia «violazione/falsa applicazione artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., art. 111, comma 6, Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Infine, col sesto motivo si denuncia «violazione/falsa applicazione artt. 1355, 1175, 1374, 1375, 1366 c.c.; art. 97, comma 3, 51 Cost.; artt. 22, 24, 82-85 CCNL 2004; CCNI 2008 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
Prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessaria una precisazione sull’integrità del contraddittorio.
La sentenza della Corte d’Appello di Campobasso indica, quali parti del processo, anche « tutti i dipendenti dell’area funzionale II da F3 a F4, già appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, iscritti nella graduatoria RAGIONE_SOCIALE procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici 2010/2012, approvata in data 15.4.2013 » e li definisce « appellati contumaci ».
Il ricorrente ha formulato, nel corpo del ricorso, istanza per essere autorizzato a notificare l’atto ai «3.729 potenziali controinteressati» mediante pubblicazione nell’apposita area tematica del sito istituzionale internet dell’RAGIONE_SOCIALE.
L ‘istanza è inammissibile, perché priva di indicazione RAGIONE_SOCIALE generalità dei numerosissimi «potenziali controinteressati» che dovrebbero essere destinatari della notificazione. Su tali presupposti, la notificazione sarebbe inesistente e sicuramente inidonea ad instaurare il contraddittorio nei confronti di una indistinta molteplicità di persone (Cass. nn. 8558/2018; 121/2005). Per lo stesso motivo, è da escludere che l’omessa notificazione del ricorso per cassazione agli indeterminati «potenziali controinteressati» possa determinare il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confronti di tale indeterminata massa soggettiva. Priva di effetti deve intendersi, infatti, in parte qua , la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, che a sua volta individua solo genericamente gli «appellati contumaci», senza minimamente accennare al fatto
che siano stati convenuti in giudizio e a come il contraddittorio sarebbe stato instaurato nei loro confronti.
7.1. Come stabilito con costante indirizzo da questa Corte, la questione della integrazione del contraddittorio -in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto interessato (Cass. nn. 6649 /2017 e 9394/2017) – è da esaminare in sede di giudizio di cassazione d’ufficio o in base a censura di parte (di recente: Cass. nn. 14423/2023 e 5287/2023).
Tuttavia è altrettanto consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche in ipotesi di litisconsorzio necessario, va esclusa la necessità della fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica in caso di ricorso inammissibile (Cass. S.U. n. 6826/6826; fra le tante ad essa seguite: Cass. nn. 690/2012, 1032/2012, 19317/2012, 12995/2013, 15106/2013, 19975/2013, 1364/2014) o infondato ictu oculi (Cass. nn. 3132/2012, 5695/2012, 12399/201223994/2012, S.U. 11523/2013, 13030/2013).
Per evidente identità di ratio tale principio va applicato anche nel presente giudizio, perché nel sito internet istituzionale dell’RAGIONE_SOCIALE (direttamente consultabile da questa Corte, anche d’ufficio: vedi, per tutte: Cass. 10948/2018, 18418/2014, 4296/2016, 25813/2011) risulta che con accordo sindacale del 2015 è stato concordato lo «scorrimento totale» RAGIONE_SOCIALE graduatorie RAGIONE_SOCIALE progressioni economiche del l’ anno 2010 RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali. Né va omesso di rilevare che, trattandosi di un accordo nazionale, questa Corte può consultarlo anche d’ufficio (arg. ex Cass. n. 14449/2017).
Poiché il presente giudizio si riferisce proprio alle progressioni economiche contemplate nel suddetto accordo sindacale, non si ritiene necessaria alcuna integrazione del contraddittorio perché dalla partecipazione al giudizio la parte ricorrente e quelle pretermesse non ricaverebbero alcun vantaggio concreto.
In definitiva, così come in caso di ricorso inammissibile o infondato ictu oculi , anche nel presente caso il giudice è tenuto ad adottare interpretazioni RAGIONE_SOCIALE norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.).
Tutto questo per garantire il rispetto del principio di ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost., e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamental i), in uno con quello di economia processuale (sul punto, v. Cass. 2240/2013), che impone al giudice di adottare interpretazioni RAGIONE_SOCIALE norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti.
In particolare, anche dalla giurisprudenza della Corte EDU si evince che il giudice deve evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, perché non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio.
Il rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p .c. ha un ruolo di primaria importanza nel giudizio, comportando l’attribuzione di sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto alla partecipazione al
processo in condizioni di parità (art. 111, comma 2, Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Nella specie, però, tale principio non può venire in considerazione, visto che, a causa dell’indicata sopravvenienza, il presente giudizio non è destinato ad esplicare alcun effetto sulle parti pretermesse, mentre un eventuale integrazione del contraddittorio (in ipotesi, nei confronti di moltissime persone) avrebbe l’unico effetto di allungare irragionevolmente i tempi processuali costituendo così un «vuoto formalismo», che la Corte EDU ha considerato più volte in contrasto con la Convenzione (vedi, per tutte: Corte EDU, 29 ottobre 2021, Succi c. Italia).
Pertanto, va esclusa anche nel presente caso la necessità della fissazione di un termine per l ‘i ntegrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica.
8. Per passare, quindi, all’esame del ricorso, si rileva che il primo motivo è inammissibile, perché davvero non si comprende in che termini viene ipotizzata una omessa pronuncia o, in subordine, una omessa motivazione da parte della Corte d’Appello , la quale ha affrontato e deciso la questione posta dal ricorrente, ovverosia l ‘accertamento del suo diritto a rimanere iscritto nella graduatoria utile per la progressione economica dei dipendenti, nonostante il suo pensionamento nelle more dell’approvazione della graduatoria medesima. Non si comprende, in altri termini, la pretesa di scindere, come una autonoma domanda -tale da richiedere un ‘autonoma pronuncia e una specifica motivazione la richiesta di accertare l’illegittimità del provvedimento con cui
l’RAGIONE_SOCIALE decise di espungere il ricorrente (insieme agli altri lavoratori nella sua situazione) dall’elenco degli ammessi al beneficio. Si tratta, con tutta evidenza, dell ‘altra faccia della medesima questione: da un lato, il diritto a restare nella graduatoria comport a l’illegittimità dell’espunzione; dall’altro lato, l’illegittimità dell’espunzione presuppone l’accertamento del diritto a restare nella graduatoria, e non richiede altri presupposti.
Il secondo e il terzo motivo sono da valutare congiuntamente, in quanto entrambi volti a contestare la conformità della decisione assunta dalla Corte d’Appello di Campobasso alle disposizioni della contrattazione collettiva, che, in forza de lla delega contenuta nell’art. 52, comma 1 -bis , del d.lgs. n. 165 del 2001, hanno stabilito le modalità per le «progressioni all’interno della stessa area …, in funzione RAGIONE_SOCIALE capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti , attraverso l’attribuzione di fasce di merito ».
Questi motivi sono fondati, intendendosi qui dare continuità a quanto già affermato da questa Corte in un precedente specifico nel quale l’esito del giudizio di merito era stato opposto e il ricorso per cassazione era stato quindi proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 26934/2022).
9.1 Nel motivare tale decisione è stato affermato, e qui si ribadisce, che:
« 10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali
2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006 -2009, del 10 aprile 2008.
11. Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all’interno RAGIONE_SOCIALE aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo – (a tenore dell’articolo 17 ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) – ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di RAGIONE_SOCIALE, nel limite RAGIONE_SOCIALE risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le politiche di sviluppo RAGIONE_SOCIALE risorse umane e della produttività, di cui all’articolo 85).
12. Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le Agenzie pianificano i passaggi sulla base RAGIONE_SOCIALE risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione RAGIONE_SOCIALE risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva.
13. Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è
diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
1 4. Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota RAGIONE_SOCIALE risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84).
15. Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
16. Nel disegno RAGIONE_SOCIALE parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dall’1 gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione RAGIONE_SOCIALE abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
17. Il criterio proposto dalla AGENZIA ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione
della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le finalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento RAGIONE_SOCIALE parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione -con la stipula del contratto integrativo -e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività amministrativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive ».
9.2. Per venire più precisamente alla motivazione adottata nella sentenza qui impugnata, la Corte d’Appello di Campobasso ha innanzitutto riconosciuto una duplice finalità al concorso interno per le progressioni economiche: «premiale ed incentivante». Ha quindi ritenuto necessario escludere che i dipendenti non più in servizio al momento in cui la procedura si conclude possano godere dei benefici economici, perché altrimenti «sarebbe vanificato» l’ interesse «del datore di lavoro
di stimolare il suo dipendente a prestazioni ottimali anche per il futuro».
La motivazione non è condivisibile. Innanzitutto, una volta riconosciuta la duplice finalità del concorso, non si spiega in base a quale criterio quella incentivante debba necessariamente prevalere su quella premiale. La Corte territoriale sostiene che, in caso di riconoscimento della progressione ai lavoratori pensionati prima dell’approvazione della graduatoria, sarebbe vanificata la funzione incentivante. Ma si sarebbe allo stesso modo potuto dire che il mancato riconoscimento del beneficio ai dipendenti solo perché (nel frattempo) pensionati vanifica la funzione premiale nei confronti di lavoratori che hanno dimostrato di meritare il beneficio.
Inoltre, ricordato il fatto che qui si discute del diritto alla migliore posizione economica dalla data di decorrenza del bando e fino al pensionamento , non è vero che la funzione incentivante sia del tutto vanificata dal pagamento ai lavoratori andati in quiescenza, perché questi lavoratori saranno stati incentivati a svolgere al meglio le loro mansioni , anche in quell’ultimo periodo di attività, dalla prospettiva di poter meritare il miglioramento retributivo già bandito, per il quale hanno fatto domanda, e che era in corso di approvazione.
10. Con l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, i rimanenti rimangono assorbiti, dovendosi comunque procedere alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Campobasso , la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: « nella selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme
confermate ed integrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008, il diritto alla progressione economica spetta -per il periodo in cui rimangono in servizio -anche ai lavoratori che, avendo fatto domanda ed avendo i requisiti per l’utile inserimento in graduatoria, siano stati posti in quiescenza nelle more dell’ approvazione della graduatoria ».
11. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il primo ed assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20.12.2023.