Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4674 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7304/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 68/2018 depositata il 31/08/2018, RG 56/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la Corte d’Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e riformando la sentenza del Tribunale di Sassari emessa tra le parti, ha rigettato la domanda introduttiva del giudizio proposto dai lavoratori.
Gli stessi, dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE fino al pensionamento intervenuto nel 2012 (rispettivamente 1° luglio 2011 e 1° settembre 2011), avevano partecipato alla selezione indetta dall’RAGIONE_SOCIALE in data 31.12.2010 per l’acquisizione di una migliore posizione economica (da F2 a F3 per COGNOME, e da F3 a F4 per COGNOME), nell’ambito dell’Area di inquadramento posseduta; si erano collocati in posizione utile nella graduatoria approvata con provvedimento del 29.11.2012 e successiva rettifica del 30.11.2012, ma con nota del 15.4.2013 l’Amministrazione aveva riformato la graduatoria, espungendo il nominativo di coloro che, al pari dei ricorrenti, alla data del 29.12.2012 erano cessati dal servizio per qualunque titolo.
La Corte territoriale ha rilevato che l’art. 82 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, che prevede il rispetto dei criteri generali contenuti nel successivo art. 83, era stato richiamato nel bando della procedura rappresentato dalla determina del direttore centrale del 31.12.2010, n. NUMERO_DOCUMENTO.
Da tali disposizioni risultava la distinzione tra la fase di ammissione alla procedura e quella di attribuzione della progressione economica, che avviene all’esito di una selezione effettuata sulla base dei criteri indicati nella contrattazione integrativa alla quale rinvia il bando di avvio della procedura.
Escludeva il carattere premiale della progressione economica e riteneva corretta la modifica effettuata in data 13.4.2013 alla graduatoria approvata il 29.11.2012 come modificata il 30.11.2012.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando tre motivi di ricorso, assistiti da memoria.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come stabilito con costante indirizzo da questa Corte la questione della integrazione del contraddittorio – in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto (Cass. n. 6649 del 15/03/2017 e n. 9394 del 12/04/2017) – è da esaminare anche in sede di giudizio di cassazione d’ufficio o in base a censura di parte (di recente: Cass. n. 14423 del 24/05/2023; Cass. n. 5287 del 20/02/2023).
Tuttavia, è altrettanto consolidato l’ indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, anche in ipotesi di litisconsorzio necessario, va esclusa la necessità della fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica in caso di ricorso inammissibile (fra le tante: Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante ad essa seguite: Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317; Cass. 24 maggio 2013, n. 12995; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 30 agosto 2013, n. 19975; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1364) o infondato ictu oculi (Cass. 29 febbraio
2012, n. 3132; Cass. 10 aprile 2012, n. 5695; Cass., ord. 18 luglio 2012, n. 12399; Cass., ord. 28 dicembre 2012, n. 23994; Cass. Sez. Un., 11 maggio 2013, n. 11523; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13030).
Per evidente identità di ratio tale principio va applicato anche nel presente giudizio perché nel sito internet istituzionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (direttamente consultabile da questa Corte, anche d’ufficio: vedi, per tutte: Cass., 8 maggio 2018, n. 10948; Cass. 28 agosto 2014, n. 18418; Cass., 4 marzo 2016, n. 4296; Cass., 2 dicembre 2011, n. 25813) risulta che con accordo sindacale del 2015 è stato concordato ‘Lo scorrimento totale’ RAGIONE_SOCIALE graduatorie RAGIONE_SOCIALE progressioni economiche dell’anno 2010 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fiscali. Né va omesso di rilevare che, trattandosi di un accordo nazionale, questa Corte può consultarlo anche d’ufficio (arg. ex Cass. n. 14449 del 09/06/2017).
Poiché il presente giudizio si riferisce proprio alle progressioni economiche contemplate nel suddetto accordo sindacale, non si ritiene necessaria alcuna integrazione del contraddittorio perché dalla partecipazione al giudizio la parte ricorrente e quelle pretermesse non ricaverebbero alcun vantaggio concreto.
In definitiva, così come in caso di ricorso inammissibile o infondato ictu oculi , anche nel presente caso il giudice è tenuto ad adottare interpretazioni RAGIONE_SOCIALE norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti (ai sensi degli artt. 175 e 127, cod. proc. civ.).
Tutto questo per garantire il rispetto dei principi di ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost., e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), in uno con quello di economia processuale (sul punto, v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240),
che impone al giudice di adottare interpretazioni RAGIONE_SOCIALE norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti.
In particolare, anche dalla giurisprudenza della Corte EDU si evince che il giudice deve evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del giudizio.
Il rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101, cod. proc. civ., ha un ruolo di primaria importanza nel giudizio comportando l’attribuzione di sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma, Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Nella specie, però, tale principio non può venire in considerazione visto che, a causa dell’indicata sopravvenienza, il presente giudizio non è destinato ad esplicare alcun effetto sulle parti pretermesse mentre un eventuale integrazione del contraddittorio (in alcuni casi nei confronti di molte persone) avrebbe l’unico effetto di allungare irragionevolmente i tempi processuali costituendo così un ‘vuoto formalismo’, che la Corte EDU ha considerato più volte in contrasto con la Convenzione (vedi. per tutte: Corte EDU, 29 ottobre 2021, Succi c. Italia).
Pertanto, va esclusa anche nel presente caso la necessità della fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica.
Può passarsi ad esaminare i motivi di ricorso.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1336, 2907 e 2077, cod. civ., e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
I ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di non avere considerato che il riconoscimento di progressioni orizzontali nei confronti dei pubblici dipendenti integra un”offerta al pubblico’, in cui la finalità premiale per l’attività svolta è preminent e sia per la partecipazione alla procedura che per il conseguimento della progressione medesima.
Sostengono che nel rapporto di pubblico impiego l’Amministrazione non esercita poteri di autotutela, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell’ambito di un rapporto contrattuale paritario; argomentano che la posizione giuridica dei dipendenti non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, e non è pertanto degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro.
Lamentano che il giudice di appello non si è pronunciato sul modus operandi dell’Amministrazione, contrario ai principi di correttezza, affidamento e buona fede, non avendo valutato l’asserita modificazione dell’organigramma e RAGIONE_SOCIALE esigenze dell’RAGIONE_SOCIALE, la disciplina contenuta nel bando, né le lungaggini procedura li, che avevano determinato l’adozione della graduatoria dopo due anni dall’indizione della procedura concorsuale di progressione orizzontale, i cui effetti avrebbero dovuto avere decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Criticano la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima l’esclusione de i ricorrenti dalla graduatoria, sulla base di una modificazione intervenuta dopo l’indizione della procedura.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 83, 84 e 85 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE, nonché degli artt. 1362, primo comma, 1363 e 1375,
cod. civ., e dell’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Deducono i lavoratori che la progressione orizzontale, affidata a procedure attuate dall’Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, costituisce un riconoscimento economico con funzione premiale, rimanendo immutati i profili, i compiti e le mansioni dei dipendenti interessati.
Argomentano che le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva non richiedono la permanenza del rapporto di lavoro ai fini dell’accesso alla progressione economica.
I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e vanno accolti.
Questa Corte, nell’esaminare analoga questione, ha affermato i seguenti principi ai quali va data continuità (Cass. 26934/2022, cui adde Cass. 818 del 2023): «10. Nella fattispecie non è in questione una procedura per la progressione tra aree diverse (progressione verticale), ma la selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, progressione disciplinata dagli articoli 22, 82 ed 83 del CCNL per il personale del comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2002-2005 del 28 maggio 2004, norme confermate ed i ntegrate dall’articolo 5 del CCNL per il quadriennio 2006-2009, del 10 aprile 2008.
Secondo le previsioni del richiamato articolo 82, lo sviluppo economico all’interno RAGIONE_SOCIALE aree è correlato alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale prevista dal contratto collettivo – (a tenore dell’articolo 17 ogni dipenden te è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area nonché tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito) – ed è attuato attraverso la stipula del contratto integrativo di RAGIONE_SOCIALE, nel limite RAGIONE_SOCIALE risorse esistenti e disponibili nell’apposito fondo (fondo per le
politiche di sviluppo RAGIONE_SOCIALE risorse umane e della produttività, di cui all’articolo 85).
Ai sensi dell’articolo 83, i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono a cadenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno; a tal fine, le RAGIONE_SOCIALE pianificano i passaggi sulla base RAGIONE_SOCIALE risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. In ragione RAGIONE_SOCIALE risorse è individuato il numero di dipendenti che acquisisce la fascia retributiva.
Le selezioni avvengono sulla base di criteri oggettivi, che tengono conto della esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e culturali posseduti, dei percorsi formativi con esame finale (se attuati della amministrazione), di altri eventuali criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Il criterio della esperienza professionale, secondo la integrazione di cui all’articolo 5 CCNL 2006/2009, non è inteso come mera anzianità di servizio o in relazione ad altri dati formali ma è diretto a valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze.
Deve, da ultimo, evidenziarsi che ai sensi dell’articolo 4, commi uno e due e dell’articolo 85, comma uno, CCNL 2002/2005, le risorse del fondo sono finalizzate a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi i stituzionali mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Secondo il comma due, sesto alinea, dello stesso articolo 85 i costi degli sviluppi di carriera del personale, in ragione della prevista cadenza annuale, sono finanziati con una quota RAGIONE_SOCIALE risorse certe e stabili, tra quelle indicate dallo stesso contratto nazionale (articolo 84).
15. Sulla base della richiamata disciplina collettiva, dunque, i passaggi economici all’interno di ciascuna area professionale assolvono a plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità
di impiego richiesta ai dipendenti (funzione corrispettiva); riconoscere il diverso grado di abilità professionale acquisito progressivamente dai dipendenti nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni (funzione premiale); promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali (funzione incentivante).
16.Nel disegno RAGIONE_SOCIALE parti collettive il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale ed ha decorrenza dall’ 1° gennaio di ogni anno, sulla base della valutazione RAGIONE_SOCIALE abilità conseguite dal dipendente negli anni precedenti e dei titoli posseduti, sicché la funzione incentivante e quella premiale costituiscono due aspetti di una stessa valutazione.
17. Il criterio proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, secondo il quale, dalla finalità incentivante deriverebbe la necessità della permanenza in servizio dei dipendenti alla data di approvazione della graduatoria, incontra l’evidente limite di obliterare le f inalità corrispettiva e premiale; del resto, la decorrenza retroattiva della progressione alla data del 1° gennaio di ciascun anno resterebbe del tutto ingiustificata se la progressione stessa avesse l’unico scopo di promuovere prestazioni di lavoro future rispetto alla conclusione della procedura.
18. La retroattività dell’avanzamento economico non può che essere letta in coerenza con gli obiettivi perseguiti; l’intento RAGIONE_SOCIALE parti è quello di neutralizzare le inevitabili sfasature temporali dovute ai tempi di conclusione del contratto integrativo e di successivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE procedure selettive, legando la progressione, anche temporalmente, ai miglioramenti già realizzati.
19. Ne deriva che una volta che siano stati definiti i criteri di selezione – con la stipula del contratto integrativo – e venga avviata la procedura selettiva, non può ricavarsi dalla sola finalità di ottenere un aumento di efficienza dell’attività ammini strativa l’ulteriore requisito della permanenza in servizio del dipendente alla
data di approvazione della graduatoria. Il voler correlare il diritto alla progressione economica alla data di approvazione della graduatoria introdurrebbe un requisito aleatorio non previsto dalle parti collettive».
Tali principi trovano applicazione anche nella fattispecie in esame, nella quale peraltro non è messo in dubbio che i lavoratori, a causa del sopravvenuto pensionamento, con nota del 15.4.2013, siano stati espunti dalla graduatoria approvata con provvedimento del 29.11.2012 (e successiva rettifica del 30.11.2012) nella quale erano stati collocati in posizione utile rispetto ai posti banditi.
La Corte territoriale, che ha ritenuto priva di causa l’attribuzione del diritto ad una progressione economica a soggetti non più operanti presso l’Amministrazione ed ha ritenuto legittima l’esclusione dalla graduatoria dei lavoratori, ancorché gli interessati si fossero collocati in posizione utile, non si è dunque attenuta ai richiamati principi.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio sul punto.
7 . Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., l’omessa valutazione della circostanza che il potere di autotutela sia stato esercitato in spregio della normativa vigente in materia di pubblico impiego privatizzato, del l’omessa valutazione del legittimo affidamento del privato, del modus operandi dell’RAGIONE_SOCIALE e della circostanza che il risarcimento del danno deriva dalla somma RAGIONE_SOCIALE differenze di retribuzione dalla data di indizione della procedura al collocamento al riposo.
8. Il motivo è inammissibile.
È a pplicabile alla fattispecie l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012
n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, ‘in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, che non si ravvisano nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.
Va inoltre considerato che l'”omesso esame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità,
come nella specie, RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate (Cass., n. 2268 del 2022).
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso. Inammissibile il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso. Inammissibile il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre