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Progressione economica dipendenti: no al pensionato

Un ex dipendente pubblico, in pensione dal 1° gennaio 2006, ha fatto ricorso per essere stato escluso da una procedura selettiva per la progressione economica dipendenti, indetta nel settembre 2006 per il personale in servizio al 31 dicembre 2005. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l’esclusione. Ha chiarito che, sebbene la progressione abbia una finalità premiale, il beneficio è strettamente legato al contributo professionale fornito durante l’anno di riferimento (il 2006). Essendo il lavoratore già in pensione, non poteva aver maturato le competenze professionali per quell’anno e, di conseguenza, è stato legittimamente escluso.

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Pubblicato il 3 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Progressione Economica Dipendenti: Il Diritto Spetta Solo a Chi è in Servizio?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema di grande interesse per i lavoratori del settore pubblico che si avvicinano alla pensione: il diritto a partecipare alle procedure per la progressione economica dipendenti. Il caso esaminato chiarisce un punto fondamentale: per beneficiare di un avanzamento di carriera, è necessario essere in servizio attivo nell’anno di riferimento della valutazione, anche se il bando si rivolge a personale in servizio a una data precedente. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.

I Fatti del Caso: Una Richiesta Post-Pensione

Un dipendente di un’Agenzia pubblica era cessato dal servizio per pensionamento il 1° gennaio 2006. Nel settembre dello stesso anno, l’ente aveva indetto una procedura selettiva per l’attribuzione di sviluppi economici, aperta al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2005. Il lavoratore, pur essendo già in pensione, aveva presentato domanda, ritenendo di possedere il requisito richiesto dal bando.

L’amministrazione lo aveva escluso, sostenendo che, al momento della procedura, non era più un dipendente in servizio. L’uomo aveva quindi avviato una causa per ottenere il riconoscimento del suo diritto all’inquadramento superiore, con le relative conseguenze economiche su stipendio, buonuscita e trattamento pensionistico. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la sua domanda, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della sua esclusione dalla procedura selettiva. Pur correggendo in parte la motivazione della Corte d’Appello, i giudici di legittimità sono giunti alla medesima conclusione, stabilendo un principio chiaro sul rapporto tra servizio attivo e diritto alla progressione economica.

Le Motivazioni: la Progressione Economica per Dipendenti e il Requisito del Servizio

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della finalità delle progressioni economiche, cosiddette “orizzontali”. La Corte d’Appello le aveva considerate come un incentivo per le prestazioni future, presupponendo quindi la necessaria presenza in servizio del dipendente. La Cassazione, invece, aderendo a un orientamento consolidato, ha specificato che tali progressioni hanno una finalità “premiale”. Esse servono a riconoscere e ricompensare il diverso grado di abilità professionale che i dipendenti hanno acquisito e dimostrato nell’esercizio delle loro funzioni.

Nonostante questa diversa prospettiva, il risultato non cambia. La Corte ha stabilito che, essendo la progressione economica riferita all’apporto professionale relativo a un determinato anno (in questo caso, il 2006), è evidente che il beneficio debba riguardare solo coloro che hanno effettivamente maturato il necessario livello di professionalità prestando servizio in quell’anno. Poiché il ricorrente era stato collocato in quiescenza il 1° gennaio 2006, non poteva aver prestato alcuna attività lavorativa nel relativo anno di riferimento. Di conseguenza, la sua esclusione è stata ritenuta corretta, a prescindere dal requisito formale del bando che indicava come termine l’essere in servizio al 31 dicembre 2005.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa pronuncia offre un’indicazione cruciale per tutti i dipendenti pubblici. Il diritto a partecipare e a beneficiare di una progressione economica dipendenti non dipende solo dalla data indicata nel bando come termine per il possesso dei requisiti, ma è intrinsecamente legato alla prestazione lavorativa effettiva nell’anno a cui la progressione si riferisce. Un lavoratore che cessa il servizio non può rivendicare benefici economici legati a un periodo in cui non era più parte dell’organico dell’amministrazione. La sentenza ribadisce che le progressioni non sono un diritto acquisito basato solo sulla carriera passata, ma un riconoscimento delle competenze dimostrate nel periodo di valutazione specifico.

Un dipendente pubblico già in pensione può partecipare a una progressione economica indetta dopo il suo pensionamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il beneficio della progressione economica è legato all’apporto professionale fornito nell’anno di riferimento della procedura. Un dipendente già in quiescenza non può aver maturato il livello di professionalità richiesto per quell’anno.

Qual è la finalità delle progressioni economiche orizzontali?
La Corte chiarisce che le progressioni economiche hanno una finalità premiale, volta a riconoscere il grado di abilità professionale acquisito dai dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, piuttosto che un mero incentivo per il futuro.

Il fatto che il bando richiedesse di essere in servizio a una data precedente al pensionamento cambia qualcosa?
No. Anche se il bando indicava come requisito l’essere in servizio al 31.12.2005 (data in cui il ricorrente era ancora dipendente), la Corte ha ritenuto essenziale che il beneficio dovesse riguardare chi avesse prestato attività lavorativa nell’anno di riferimento della progressione (in questo caso, il 2006), anno in cui il ricorrente era già in pensione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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