Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30445 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
Oggetto:
Impiego pubblico
–
mobilità orizzontale
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6742/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l ‘ indirizzo pec dei Registri di RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE
presso i cui uffici in INDIRIZZO è domiciliato ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1127/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/08/2018 R.G.N. 897/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE, in servizio presso il Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale, premesso di essere inquadrato nell’Area II, profilo professionale di assistente giudiziario, presentava, in data 30/9/2010, istanza di mobilità orizzontale ai sensi dell’art. 20 del c.c.n.i. del RAGIONE_SOCIALE chiedendo il passaggio dalla qualifica B2 (assistente giudiziario) a quella B3 (cancelliere) producendo, a corredo RAGIONE_SOCIALE stessa, attestazione del Giudice di pace coordinatore circa l’avvenuto svolgimento delle mansioni di cancelliere B3 sin dall’11/1/2008.
L’istanza era respinta evidenziandosi da parte del RAGIONE_SOCIALE che: -non era stato ancora stabilito il numero dei posti B3 da ricoprire; -il passaggio tra profili riguardava solo le mansioni assegnate con ordine di servizio adottato a partire del 30/7/2010; -l’attività di assistenza del magistrato in udienza o nell’attività istruttoria poteva essere svolta dall’assistente giudiziario e non costituiva mansione propria del cancelliere.
Il COGNOME proponeva ricorso al Tribunale di Catanzaro che lo accoglieva ritenendo che il compito principale del cancelliere B3 fosse quello di assistere il magistrato in udienza, attività che il ricorrente aveva svolto a decorrere dal 2/18/2012 in uno con quella relativa al rilascio di copie autentiche di documenti, di deposito di sentenze, di comunicazione di atti al PM, di tenuta dei registri civili, di preparazione
dei fascicoli da trasmettere agli uffici giudiziari dirado superiore, di compilazione e trasmissione delle schede penali al casellario giudiziale.
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
La Corte d’appello di Catanzaro, esclusa ogni acquiescenza da parte dell’Amministrazione che si era limitata a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale, accoglieva l’impugnazione e respingeva la domanda.
Richiamava l’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale le progressioni all’interno RAGIONE_SOCIALE stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito.
Riteneva che non fosse possibile alcun automatismo essendo necessario lo svolgimento di una procedura selettiva adottata sulla base RAGIONE_SOCIALE dotazione organica del profilo di destinazione e delle esigenze di servizio dell’amministrazione.
Evidenziava che tanto era confermato dall’art. 20 del c.c.n.i. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEi del 29/7/2010 contenente richiami alle ‘domande’ degli interessati, alla verifica, in relazione ai requisiti di cui al comma 3, del possesso delle capacità professionali richieste nonchè, a parità di requisiti, alla anzianità di servizio.
Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha deposito memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l ‘ unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 52, comma 1 bis , del d.lgs. n. 165/2001 -art. 16 del c.c.n.l. di categoria e 20 del c.c.n.i. di categoria, nonché vizio di motivazione (in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) .
Sostiene che la norma del T.U., pur inserendo il concetto di selettività, non va ad restringere l ‘ area di interpretazione che viene colmata sia dal c.c.n.l. (art. 16) sia dal c.c.n.i. (art. 20). Richiama Cass. n. 2011/2017 secondo cui: ‘In tema di rapporto di lavoro pubblico, l ‘ equivalenza delle mansioni dipende dalla sola riconduzione di diverse mansioni alla stessa qualifica ad opera del contratto collettivo’.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia come violazione di legge, l ‘ erronea applicazione del c.c.n.i.
Da tempo questa Corte ha affermato che i contratti integrativi attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all ‘ art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001; 7.2. in relazione a detti contratti, pertanto, valgono gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. ed in ogni caso vanno indicati i criteri di ermeneutica contrattuale che la Corte territoriale avrebbe violato ( v. fra le tante, a Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018).
Per il resto, il motivo è infondato.
3.1. Va innanzitutto respinta l ‘ eccezione di improcedibilità formulata dal RAGIONE_SOCIALE per violazione dell ‘ art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per non avere il ricorrente depositato, in uno con il ricorso, il c.c.n.l. invocato.
È infatti principio consolidato quello secondo cui l ‘ improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell ‘ art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico, ancorché la decisione RAGIONE_SOCIALE controversia dipenda direttamente dall ‘ esame e dall ‘ interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicità, RAGIONE_SOCIALE sottoposizione a controllo
contabile RAGIONE_SOCIALE compatibilità economica dei costi previsti, l ‘ esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice era già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell ‘ art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, sì che la successiva previsione, introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune (cfr. Cass., Sez. U., 4 novembre 2009, n. 23329).
3.2. È indiscusso che si discuta di passaggio all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE stessa area e non tra aree diverse.
Il ricorrente era un B2 e chiedeva il passaggio al B3 (v. ricorso per cassazione pag. 2)
Il c.c.n.l. 2009 distingueva così le aree:
AREA FUNZIONALE SECONDA (ex B1, B2, B3 e B3S)
Appartengono a questa Area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono anche funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.
Sicuramente B2 e B3 appartenevano alla medesima Area funzionale seconda.
Orbene l ‘ art. 52, comma 1, bis del d.lgs. 165/2001 (inserito dall ‘ art. 62, comma 1, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito, nel testo ratione temporis vigente, che: « 1 -bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente RAGIONE_SOCIALE scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell ‘ attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l ‘ attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l ‘ amministrazione di
destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l ‘ accesso dall ‘ esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE progressione economica e dell ‘ attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l ‘ accesso all ‘ area superiore » .
La norma è, dunque, per la parte che qui interessa (« Le progressioni all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell ‘ attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l ‘ attribuzione di fasce di merito» ), fonte diretta del principio di selettività.
Ebbene, alla luce del testo di quella disposizione, non ha alcun fondamento il tentativo del ricorrente di restringerne la portata.
È del tutto evidente che, se le progressioni economiche all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE stessa area devono avvenire, per prescrizione di legge, «in funzione» di determinate caratteristiche dei lavoratori interessati, tali caratteristiche rappresentano un parametro di razionalità dei criteri che la pubblica amministrazione adotta, non solo per la comparazione tra i candidati ammessi, ma anche per l ‘ individuazione dei lavoratori che possono partecipare alla mobilità orizzontale.
Il principio non è affatto smentito (né sarebbe potuto esserlo stante la previsione di legge sopra considerata ed i limiti fissati dall ‘ art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) dall ‘ art. 16 del c.c.n.l. che riguarda i passaggi interni all ‘ area « 1 . All ‘ interno dell ‘ area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l ‘ accesso al profilo in base all ‘ Allegato A. 2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti RAGIONE_SOCIALE percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all ‘ accesso dall ‘ interno e l ‘ interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo. 3. Il passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto
conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall ‘ art. 13 (progressioni tra le aree). 4. Qualora nell ‘ area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, RAGIONE_SOCIALE medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l ‘ accesso all ‘ area, di cui all ‘ Allegato A e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall ‘ art. 18, commi 6 e 7 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all ‘ interno dell ‘ area) ».
Il c.c.n.l. impone, dunque, oltre al necessario rispetto dei limiti RAGIONE_SOCIALE dotazione organica e delle esigenze di servizio, una previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste e, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall ‘ art. 13 (progressioni tra le aree) che, a sua volta, così prevede: « 1. Le progressioni da un ‘ area all ‘ altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: a) garanzia dell ‘ accesso dall ‘ esterno nei posti disponibili in ciascun profilo nella misura di cui all ‘ art. 11, comma 2 (accesso dall ‘ esterno). b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all ‘ esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali. 2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei
requisiti culturali e professionali previsti per l ‘ accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall ‘ allegato A. 3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione: a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all ‘ art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili: – titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento; – corsi di formazione, anche esterni all ‘ Amministrazione, per i quali sia previsto l ‘ esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all ‘ attività lavorativa affidata; – qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, valutata ai sensi dell ‘ art. 22; – arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall ‘ interessato e valutata in relazione: all ‘ esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell ‘ esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall ‘ Amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; b) verifica RAGIONE_SOCIALE professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso un ‘ apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi. Gli elementi RAGIONE_SOCIALE selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso i titoli e l ‘ anzianità di servizio non assumono rilevanza prevalente. 4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall ‘ art. 13, comma 2 (codice disciplinare), del CCNL del 12 giugno 2003, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l ‘ assoluzione almeno in primo grado. 5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle Amministrazioni sulla base RAGIONE_SOCIALE
programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni ».
Del resto, il principio RAGIONE_SOCIALE necessaria selettività con riferimento alle procedure di progressione all ‘ interno delle posizioni individuate nella medesima area è stato già da tempo affermato da questa Corte (v. Cass. 8 gennaio 2018, n. 214 secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, la disciplina delle procedure selettive interne finalizzate alla mera progressione economica o professionale all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE medesima area o fascia, in quanto rientrante nella materia degli inquadramenti, è affidata alla contrattazione collettiva che può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività; la contrattazione integrativa è, invece, solo abilitata a disciplinare le materie delegate dai contratti nazionali nei limiti da questi stabiliti).
Tanto esclude la fondatezza del prospettato automatismo ovvero di un passaggio di area sul mero presupposto dello svolgimento di mansioni caratterizzanti il profilo di cancelliere.
Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso all’adunanza camerale del 24 settembre 2024.