Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8362 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al n. 7428/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore.
– intimata
–
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI FORLÌ n. 639/2020 pubblicata il 12 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con sentenza n. 639/2020 del 12 agosto 2020 il Tribunale di Forlì respinse l’appello spiegato da NOME COGNOME contro la decisione di primo
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO.
grado, che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione da lei proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 avverso un verbale di accertamento di violazione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, elevato dal RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale, riconosciuta la possibilità di presentare il ricorso in opposizione a sanzione a mezzo del servizio postale, rilevò che nel caso di specie la opponente non aveva dato prova di avere spedito per posta il ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, avvenuta il 3. 2. 2016, risultando l’opposizione deposita presso la Cancelleria soltanto in data 9. 3. 2016 e non potendo prendersi in considerazione, al fine di dimostrare che il ricorso era stato spedito il 4. 3. 2016, l’avvis o di ricevimento, in quanto prodotto solo in grado di appello, in violazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., che vieta la produzione di documenti nuovi in appello.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 28. 2. 2021, ha proposto ricorso NOME, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza n. 29058 del 19. 10. 2023, questa Corte, all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso in camera di consiglio, ha disposto rinvio a nuovo ruolo al fine di acquisire i fascicoli dei giudizio di merito.
Il primo motivo di ricorso denuncia nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per ‘ travisamento del fatto processuale ‘ nonché per violazione e falsa applicazione di legge e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rimproverando al Tribunale romagnolo di aver erroneamente confermato la declaratoria di in ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione resa dal Giudice di pace, pur emergendo ex actis – e in particolare dal timbro apposto dall’ufficio postale mittent e sulla busta in cui era contenuto il ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa litela prova RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esperito rimedio ; si assume inoltre l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione che ha ritenuto
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO.
inammissibile, perché proposta solo in appello, la produzione del relativo avviso di ricevimento, contenente la data di spedizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c..
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile e perciò non esaminato la produzione in appello RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente l’opposizione, attestante la tempestività RAGIONE_SOCIALEa sua spedizione, richiamando la disposizione di cui all’ar t. 345, comma 3, c.p.c., che vieta la produzione di documenti nuovi in appello. Questa conclusione è errata, perché il divieto dettato dall’art. 345 c.p.c., riferendosi espressamente ai mezzi di prova, trova applicazione con riguardo esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito RAGIONE_SOCIALEa causa, cioè ai fatti su cui si fondano le domande e le relative eccezioni di merito, ma non anche nei confronti di atti volti a dimostrare lo svolgimento e la regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale e quindi a superare eventuali eccezioni di decadenza per il mancato adempimento di oneri relativi al processo ( Cass. n. 17062 del 2019; 5610 del 2019 ). Nel caso di specie l’errore del Tribunale è risultato decisivo, atteso che dalla documentazione emerge che il ricorso in opposizione è stato spedito in data 4. 3. 2016 e quindi entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione.
Il secondo motivo, che riproduce i motivi di opposizione non esaminati, ed il terzo, che investe la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, si dichiarano assorbiti.
La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio.
R.G. N. NUMERO_DOCUMENTO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.