Produzione Documentale Tardiva: la Cassazione Spiega Quando è Sanabile
Nel processo civile, il rispetto delle scadenze per il deposito di atti e documenti è cruciale. Tuttavia, cosa succede se la produzione documentale tardiva o irregolare viene contestata? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3269 del 2 febbraio 2023, offre importanti chiarimenti, sottolineando come il comportamento delle parti e il principio di acquisizione processuale possano sanare vizi formali e temporali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una controversia in cui alcuni professionisti avevano agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di determinati diritti. A sostegno delle loro pretese, avevano depositato certificati e diplomi attestanti la frequentazione di corsi di specializzazione.
I giudici di primo e secondo grado, tuttavia, avevano ritenuto questi documenti inutilizzabili. La ragione? Erano stati considerati frutto di una produzione documentale tardiva, avvenuta oltre i termini perentori fissati dall’articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile. In particolare, sebbene la memoria difensiva che li menzionava fosse stata depositata tempestivamente il 29 giugno 2010, un’annotazione successiva nel fascicolo telematico sembrava indicare che il deposito materiale fosse avvenuto solo il 10 gennaio 2011.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ribaltamento e Rinvio
Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dei professionisti, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo esame.
Secondo gli Ermellini, la corte territoriale ha errato nel non considerare una serie di elementi decisivi che, nel loro insieme, deponevano per la tempestività e la validità della produzione documentale.
Le Motivazioni della Sentenza: Oltre il Dato Formale
La Cassazione ha costruito il suo ragionamento su più pilastri, evidenziando come una valutazione meramente formale possa tradire i principi di giustizia sostanziale.
In primo luogo, la memoria difensiva del 29 giugno 2010 non solo era stata depositata nei termini, ma recava un timbro di deposito e dichiarava espressamente di allegare i certificati e una tabella riassuntiva. Questo costituiva un primo, forte indizio della contestualità del deposito dei documenti.
In secondo luogo, una successiva certificazione del cancelliere, datata 2016, aveva chiarito che la data del 10 gennaio 2011 non si riferiva al deposito, ma alla mera collocazione dei documenti in un faldone separato per esigenze logistiche, a seguito di un trasloco degli uffici giudiziari. Non vi era quindi prova certa di un deposito tardivo.
Il punto cruciale della decisione, però, risiede nell’applicazione di due principi fondamentali del diritto processuale:
1. Accettazione Implicita della Controparte: La Corte ha osservato che le amministrazioni convenute, ovvero le controparti nel giudizio, avevano a loro volta depositato gli stessi identici documenti. Questo comportamento, sebbene avvenuto in una fase successiva del processo, è stato interpretato come un’accettazione implicita della produzione documentale degli attori. Non si può, infatti, contestare la tardività di un documento e al tempo stesso avvalersene.
2. Principio di Acquisizione Processuale: La Cassazione ha ribadito un caposaldo del nostro sistema: una volta che un elemento di prova entra nel processo, esso è ‘acquisito’ alla causa e il giudice ha il dovere di valutarlo per formare il proprio convincimento, a prescindere da chi lo abbia prodotto e da eventuali irregolarità nella sua introduzione, se queste non sono state tempestivamente e validamente eccepite. L’irritualità della produzione non equivale alla sua inutilizzabilità, specialmente quando non viene leso il principio del contraddittorio.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza è un monito importante sull’eccessivo formalismo. Ci insegna che la prova di un tempestivo deposito può essere desunta anche da elementi indiretti e dal comportamento processuale delle parti. La mancata opposizione tempestiva a una produzione irrituale e, a maggior ragione, l’utilizzo dello stesso documento da parte dell’avversario, hanno un effetto sanante.
Per gli avvocati, emerge la necessità di monitorare attentamente non solo le proprie scadenze, ma anche le produzioni avversarie, sollevando eccezioni in modo tempestivo. Per le parti, la decisione rafforza la fiducia in un sistema dove la sostanza dei fatti, una volta provata e non contestata, prevale sulla forma, in virtù del principio superiore di acquisizione processuale che mira all’accertamento della verità.
Un documento prodotto in modo irregolare è sempre inutilizzabile?
No. La sentenza chiarisce che una produzione irregolare (ad esempio, senza la firma del cancelliere sull’indice) non rende automaticamente il documento inutilizzabile. Se la controparte non solleva una tempestiva opposizione, l’irregolarità può essere sanata e il documento resta valido ai fini della decisione.
Cosa succede se la controparte deposita lo stesso documento che io avrei prodotto tardivamente?
Secondo questa decisione, tale comportamento costituisce un’accettazione implicita della produzione documentale. Inoltre, in base al principio di acquisizione processuale, una volta che il documento è entrato nel fascicolo di causa, il giudice deve prenderlo in considerazione, a prescindere da chi lo abbia materialmente depositato.
Come si può dimostrare che un deposito è avvenuto tempestivamente se i registri di cancelleria sono ambigui?
La prova può essere fornita anche in via indiretta. In questo caso, la Corte ha dato valore al fatto che la memoria difensiva, depositata nei termini, menzionava espressamente il contestuale deposito dei documenti. Ha inoltre considerato rilevanti le successive certificazioni della cancelleria che chiarivano le ragioni dell’ambiguità e, soprattutto, il comportamento concludente della controparte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3269 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3269 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2023
azionato (certificati attestanti la frequentazione dei corsi di specializzazione rilasciati dagli organi accademici) non siano stati prodotti tempestivamente nel giudizio di primo grado né indicizzati e siano inutilizzabili, non essendovi prova che il cd. ‘raccoglitore nero’ nel quale erano inseriti sia stato prodotto in allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c. tempestivamente depositata il 29 giugno 2010.
I motivi sono fondati.
La sentenza impugnata ha osservato (a pag. 22) che la menzionata seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ‘reca il timbro di deposito sulla prima facciata’ avente data (29 giugno 2010) rispettosa del termine del 30 giugno 2010 e, quindi, è stata depositata tempestivamente; che nella stessa memoria (a pag. 2) si legge: ‘Si depositano per ognuno degli attori copia di certificati e dei diplomi dei corsi di specializzazione frequentati rilasciati dai competenti Organi accademici, nonché copia di dichiarazione sostitutiva’ e ‘tabella riassuntiva, contenente i dati relativi ai corsi frequentati dagli odierni attori, ad integrazione e/o correzione di quanto già contenuto nel libello introduttivo’ (così anche la sentenza del tribunale richiamata dalla sentenza di appello a pag. 20); inoltre, il giudice istruttore, con ordinanza istruttoria del 22 febbraio 2011, ha dato atto del fatto che i diplomi di specializzazione erano custoditi nella cancelleria.
E’ pertanto incontestato che i documenti siano stati depositati in giudizio e muniti di tabella riassuntiva (cioè di indice dei dati relativi ai corsi frequentati dagli attori) ma, ad avviso della Corte distrettuale, non vi sarebbe prova che il deposito sia avvenuto tempestivamente,
cioè che i documenti siano stati inseriti nel cd. ‘raccoglitore nero’ e che quest’ultimo s ia stato effettivamente depositato in allegato alla seconda memoria, risultando al contrario dall’annotazione nello ‘Storico del fascicolo’ (visionabile nel fascicolo informatico) che i documenti erano stati depositati solo il 10 gennaio 2011, oltre i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., quindi tardivamente.
Tuttavia, non si può prescindere dalla successiva certificazione del cancelliere in data 5 novembre 2016 che ha escluso che il deposito dei documenti fosse avvenuto il 10 gennaio 2011, data in cui si attestava la mera presenza dei documenti nel faldone separato dal fascicolo d’ufficio per esigenze logistiche, in conseguenza del trasloco degli uffici del Tribunale in altra sede, e non ha indicato un’altra data di deposito, eventualmente diversa da quella del 29 giugno 2010 in cui era stata depositata tempestivamente la seconda memoria.
Non è chiara quindi la ragione in base alla quale dovrebbe ritenersi che il deposito sia avvenuto in una data imprecisata e diversa da quella di deposito tempestiv o della memoria contenente l’attestazione del contestuale deposito di quei documenti.
La ipotizzata mancanza della firma del cancelliere in calce all’indice dei documenti prodotti (sebbene la memoria recante il timbro di deposito contenesse la tabella riassuntiva dei documenti allegati) non rende irrituale la produzione, ma determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente ed anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione, che qui risulta ex actis , dei documenti di cui intende avvalersi (cfr. Cass. n. 27313 del 2018); si è anche affermato che la documentazione, quand’anche irregolarmente prodotta, è comunque utilizzabile nel processo se la controparte l’ abbia anche implicitamente accettata, dal momento che,
ove non sussista una tempestiva opposizione alla produzione irrituale, non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio che le norme di cui agli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. sono dirette ad assicurare (cfr. Cass. n. 14661 del 2019).
Nella specie, non è dubbio che le amministrazioni convenute in giudizio abbiano implicitamente accettato la produzione documentale effettuata dagli attori, depositando anch’esse i medesimi documenti. All’argomento valorizzato in senso contrario dalla Corte territoriale, che si tratti di produzione irritualmente compiuta dalle predette amministrazioni contestualmente alla terza memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (dedicata alla prova contraria e non a quella diretta dei fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio), si può replicare che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice che, quindi, è tenuto a valutarle.
In conclusione, accolti i pertinenti motivi e assorbiti gli altri (terzo e quarto del ricorso NOME, secondo motivo del ricorso COGNOME), la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma, 26 gennaio 2023