Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 19491 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19491 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2019
ORDINANZA
sul ricorso 21482-21117 proposto da:
1NPS RAGIONE_SOCIALE IST1Tl RAGIONE_SOCIALE PRkAlDrNZA RAGIONE_SOCIALE,/ . SOCIAI,V, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE mandatario RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE SOCIkT.1 RAGIONE_SOCIALE DI CART01, RIZZAZIONV,Dii CRiDi11 RAGIONE_SOCIALE SCCI elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE l’ AVOCATURA RAGIONE_SOCIALE CKNTRAI i RAGIONE_SOCIALE D11,1, 1 1STITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME I)’.1.01S10, .1) VITA SCIPLINO, IYMANU11,1′. COGNOME, NTONINO SGROI, 1,11.10 IARITATO, GIUSITP1. 1.1AN0.,
– ricorren tc –
Con tra
COGNOME, CI IkS1 COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso lo studio
dell’avvocato NGK1.0 RAGIONE_SOCIALE ND01.1’0, clic li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ,.RNIANDO COGNOME, NIARIALLICRk/1. COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 140/2017 della CORTI’. INDIRIZZO‘INDIRIZZO , depositata il 09/03[2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2(J/03/2019 dal Consigliere Relatore 1)ott. NOME COGNOME.,RO.
RILIWATO IN l’.TTO
che, con sentenza depositata il 9.3.2017, la Corte d’appello di Genova ha confermaro la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di NOME COGNOME c NOME COGNOME di iscriversi e versare i contributi presso I i RAGIONE_SOCIALE tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’RAGIONE_SOCIALE svolta di RAGIONE_SOCIALE o liberi di RAGIONE_SOCIALE per conto di .11eanza ssicurazioni che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella spiegata eivalità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritualrnente comunicata alle parti unitamente al decreto eli fissazione dell’adunanza in camera eli consiglio;
che le parti controricorrenti hanno depositato memoria;
CONSIDVR:TO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 9 5.5.1939 per la
disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 44, con -ima 2, di. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/20(13), in relazione agli artt. 1, 1. n. 613/1966, 29,1. n. 160/19 7 5, e 1, comma 2()2, 1. n. 662/1996, per avere la Ccnte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti sussisterebbe soltanto per i RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di RAGIONE_SOCIALE e non anche per coloro che svolgono l’RAGIONE_SOCIALE in virtù di un rapporto costituito direttamente con la RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 9 , dl. n. 269/201)3, cit., non include la posizione dei RAGIONE_SOCIALE di assicurazione che svolgono la loro RAGIONE_SOCIALE direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei RAGIONE_SOCIALE collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della mm -ma l contratto collettivo corporativo intercorrente tra RAGIONE_SOCIALE ed agenzie e sub-agenzie e la civalità dei soggetti mAlettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio e stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da eluesta Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei RAGIONE_SOCIALE assicurativi RAGIONE_SOCIALE, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’RAGIONE_SOCIALE di ricerca del cliente assicurativo, cim la c(mseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti ordinaria ove tale attiviti sia SVOha dal produttore in forma di impresa e presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 9 , comma 9 6, 1. n. 335/1995, ove l’RAGIONE_SOCIALE in questi( me sia
Ric. 2017 n. 21482 sez. ML – ud. 20-03-2019 3 –
esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superic)re ad curo 5.(100,o0 ((ass. n. 30554 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a cluello dovuto per il ricorso;
I,a Corte rigetta il ricorso. (5)mpensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, con -inla 1-(//m/er, del d.P.R. n. 115 del 2()02, d’a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 0.3. 9 (110.