Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 19491 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19491 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2019
ORDINANZA
sul ricorso 21482-21117 proposto da:
1NPS GLYPH IST1Tl IO NAZIONALV GLYPH PRkAlDrNZA GLYPH C. L,/ . SOCIAI,V, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio GLYPH e GLYPH quale GLYPH mandatario RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE SOCIkT.1 GLYPH DI COGNOME, RIZZAZIONV,Dii CRiDi11 RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE l’ AVOCATURA RAGIONE_SOCIALE CKNTRAI i GLYPH D11,1, 1 1STITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME I)’.1.01S10, .1) VITA RAGIONE_SOCIALE, IYMANU11,1′. GLYPH COGNOME, NTONINO SGROI, 1,11.10 IARITATO, GIUSITP1. 1.1AN0.,
– ricorren tc –
Con tra
COGNOME CI IkS1 COGNOME, elettivamente domiciliati in R( )N , GLYPH R Bl R I N i 47 presso lo studio
dell’avvocato NGK1.0 GLYPH ND01.1’0, clic li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ,.RNIANDO COGNOME/1. IL RCO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 140/2017 della CORTI’. D’API-1 , 1,LO eli , depositata il 09/03[2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2(J/03/2019 dal Consigliere Relatore 1)ott. NOME COGNOMERO.
RILIWATO IN l’.TTO
che, con sentenza depositata il 9.3.2017, la Corte d’appello di Genova ha confermaro la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di NOME COGNOME c NOME Chiesi di iscriversi e versare i contributi presso I i Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni per conto di .11eanza ssicurazioni che avverso tale pronuncia l’INPS, in proprio e nella spiegata eivalità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritualrnente comunicata alle parti unitamente al decreto eli fissazione dell’adunanza in camera eli consiglio;
che le parti controricorrenti hanno depositato memoria;
CONSIDVR:TO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’IN PS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 9 5.5.1939 per la
disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell’art. 44, con -ima 2, di. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/20(13), in relazione agli artt. 1, 1. n. 613/1966, 29,1. n. 160/19 7 5, e 1, comma 2()2, 1. n. 662/1996, per avere la Ccnte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 9 , dl. n. 269/201)3, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della mm -ma l contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la civalità dei soggetti mAlettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio e stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da eluesta Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, cim la c(mseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attiviti sia SVOha dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all’art. 9 , comma 9 6, 1. n. 335/1995, ove l’attività in questi( me sia
Ric. 2017 n. 21482 sez. ML – ud. 20-03-2019 3 –
esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superic)re ad curo 5.(100,o0 ((ass. n. 30554 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a cluello dovuto per il ricorso;
I,a Corte rigetta il ricorso. (5)mpensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, con -inla 1-(//m/er, del d.P.R. n. 115 del 2()02, d’a atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7 0.3. 9 (110.