Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34268 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6   Num. 34268  Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 30170-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE P_IVA, in persona del legale rappresentante in proprio e qual procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE P_IVA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-con troricorrente – avverso la sentenza n. 612/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non parteci del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
che, con sentenza n.612/2017, la Corte d’appello di Bologna , in conformità con la pronuncia di primo grado, ha ritenuto insussistente l’obbligo di NOME di iscriversi e versare i contributi presso la RAGIONE_SOCIALE degli esercenti attività commerciali tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che la NOME ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con unico motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’RAGIONE_SOCIALE e non anche per coloro che
svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con l RAGIONE_SOCIALE;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizi dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la RAGIONE_SOCIALE commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che deve giungersi alla conferma della sentenza impugnata con la conseguenza che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.); che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio2019.