Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5610  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14349/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. (pec: EMAIL);
-ricorrente- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona del  suo procuratore ad negotia ,  NOME  COGNOME;  rappresentata  e  difesa dall’ AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente- nonché di
NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimati-
per la cassazione della sentenza n. 623/2023 della CORTE d ‘ APPELLO di GENOVA, depositata il 30 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 452/2022 il Tribunale di Imperia rigettò l’opposizione di terzo proposta dall’AVV_NOTAIO avverso la sentenza n.158/2021, pronunciata dallo stesso Tribunale in grado d’appello , con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza parziale n.148/2018, emessa dal Giudice di pace di Sanremo nel giudizio risarcitorio introdotto dal suo assistito NOME COGNOME, con diritto della RAGIONE_SOCIALE ad ottenere la restituzione delle spese legali pagategli, in esecuzione della predetta sentenza parziale, nella qualità di difensore distrattario dell’attore;
l’appello avverso questa decisione è stato rigettato dalla Corte territoriale di Genova con sentenza 30 maggio 2023, n.623;
la Corte d’appello , previo sollevamento della questione ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando la pronuncia di questa Corte n.16729/2009, ha affermato che la sentenza che decide sull’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; pertanto, poiché la decisione opposta, emessa in grado d’appello, era ricorribile per cassazione, anche la sentenza che aveva deciso l’opposizione avrebbe dovuto essere gravata con lo stesso mezzo;
la Corte di merito ha quindi regolato le spese del grado, condannando NOME COGNOME (appellante soccombente) al rimborso di
quelle sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE (appellata vittoriosa), pur applicando la riduzione nella misura del 50% ai sensi dell’art.4, comma 9 , del DM n. 55/2025, in considerazione della circostanza che l’ appellante aveva formulato dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, senza ottenere, peraltro, l’accettazione della controparte ;
per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorre NOME COGNOME, sulla base di due motivi;
r isponde con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE; non svolgono difese NOME COGNOME e NOME COGNOME che restano intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; la società controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo viene denunciata « la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. »;
il ricorrente censura  la  sentenza  impugnata  per  non  avere esaminato l’ eccezione di nullità della procura rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE al suo difensore nel giudizio d’appello , AVV_NOTAIO, e di conseguente nullità della costituzione della compagnia assicurativa nel predetto giudizio; evidenzia che, se avesse rilevato tale nullità, la Corte d’appello,  pur  dichiarando  inammissibile  l’impugnazione,  non l’ avrebbe condannato al pagamento delle spese del grado;
1.1. il motivo è inammissibile;
perché  si  verifichi  il  vizio  di  motivazione  lesivo  del  «minimo costituzionale»  richiesto  dall’art.  111,  sesto  comma,  Cost.  l’unico sindacabile in sede  di legittimità in seguito alla riformulazione dell’art.360 n . 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 -il vizio medesimo non solo deve concretare la totale mancanza, la mera apparenza, la irriducibile contraddittorietà o la perplessità ed obiettiva incomprensibilità della motivazione, ma deve altresì emergere  direttamente  dal  testo  della  sentenza  impugnata,  non potendo essere desunto aliunde dal confronto con altri atti o risultanze processuali  (Cass.,  Sez.  Un.,  07/04/2014,  nn.  8053  e  8054;  Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090);
nella specie, viene dedotto un vizio di motivazione non emergente direttamente  dal  testo  della  sentenza d’appello ma  desumibile  dal confronto con la memoria di replica depositata nel corso del giudizio, in  cui  sarebbe  stata  sollevata l’eccezione di  nullità  della  procura rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE per il giudizio d’ appello;
la  censura  è  dunque  inammissibile,  non  potendo  essa  essere riqualificata  come  censura  di  omessa  pronuncia  (vizio  configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito: Cass. 176/10/2024, n. 26913), avuto riguardo alla circostanza che la stessa  parte  ricorrente  ha  dedotto  che l’ eccezione  non  esaminata, concernente una questione processuale rilevabile d ‘ ufficio,  era  stata sollevata soltanto nella memoria di replica;
con il secondo motivo viene denunciata la « violazione dell’art. 83 cod. proc civ. »;
il ricorrente osserva che nella procura utilizzata dall ‘ AVV_NOTAIO per conto dell ‘ appellata RAGIONE_SOCIALE -priva d ell’ indicazione  del nominativo dell’appellante e  priva  di  data -non risultava alcun elemento da cui poteva ragionevolmente desumersi che fosse stata rilasciata per contraddire all’ appello da lui proposto avverso la sentenza n.452/2022 del Tribunale di Imperia, sicché essa avrebbe
potuto  essere  stata  rilasciata  anche  prima  che  fosse  notificato  alla società conferente l’atto di citazione in appello;
2.1. il motivo è infondato;
dall’esame dell’atto depositato dallo stesso ricorrente in questo giudizio di legittimità come documento n. 8 -si evince che la procura in questione recava l’indicazione della società conferente (RAGIONE_SOCIALE), del soggetto titolare dei poteri rappresentativi e degli estremi della procura notarile con cui tali poteri erano stati ad esso conferiti; era sottoscritta da detto soggetto con l’ autentica dell ‘AVV_NOTAIO ed indicava quindi il contenuto del mandato ad essa rilasciato con riferimento alle attività tipiche di ogni grado del giudizio di merito;
quanto al carattere di specialità -vigorosamente ma infondatamente contestato dal ricorrente -, esso può desumersi dalla pacifica circostanza (del resto, evincibile con evidenza dal documento rappresentativo della procura, versato in atti dal ricorrente, recante una sottoscrizione digitale ‘q u alificata’ riconducibile a ‘NOME‘ ) che l a costituzione in giudizio dell’appellata era avvenuta in via telematica, sicché deve reputarsi che la procura, rilasciata su foglio A4, pur essendone materialmente separata, fosse telematicamente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta in appello, per essere presumibilmente contenuta nella medesima ‘busta telematica’ ;
questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato il principio -specificamente  riguardante  la  procura  rilasciata  per  il  ricorso  per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità -secondo cui tale requisito non richiede la contestualità  del  conferimento  della  procura  rispetto  alla  redazione dell’atto cui  accede,  essendo  a  tal  fine  necessario  che  essa  sia
congiunta,  anche  mediante  strumenti  informatici,  al  ricorso  e  che  il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso  stesso  (Cass.,  Sez.  Un.,  19/01/2024,  n.2075;  v.  anche,  in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057);
questo principio, nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche -e a fortiori -con riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il requisito di specialità allorché la procura  sia  congiunta  (anche  telematicamente) all’atto  cui  accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva espletata;  in  proposito,  deve  rimarcarsi  che  la  memoria  depositata dalla società controricorrente è meramente ripetitiva del controricorso;
avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13,  comma  1 -quater ,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto .
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 536,00 per compensi,  oltre  alle  spese  forfetarie,  agli  esborsi  liquidati  in  Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione