Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14349/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ. (pec: EMAIL;
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo procuratore ad negotia , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimati-
per la cassazione della sentenza n. 623/2023 della CORTE d ‘ APPELLO di GENOVA, depositata il 30 maggio 2023; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con sentenza n. 452/2022 il Tribunale di Imperia rigettò l’opposizione di terzo proposta dall’Avv. NOME COGNOME avverso la sentenza n.158/2021, pronunciata dallo stesso Tribunale in grado d’appello , con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza parziale n.148/2018, emessa dal Giudice di pace di Sanremo nel giudizio risarcitorio introdotto dal suo assistito NOME COGNOME con diritto della UnipolSai s.p.a. ad ottenere la restituzione delle spese legali pagategli, in esecuzione della predetta sentenza parziale, nella qualità di difensore distrattario dell’attore;
l’appello avverso questa decisione è stato rigettato dalla Corte territoriale di Genova con sentenza 30 maggio 2023, n.623;
la Corte d’appello , previo sollevamento della questione ex art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando la pronuncia di questa Corte n.16729/2009, ha affermato che la sentenza che decide sull’opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è soggetta alle medesime impugnazioni proponibili avverso la decisione opposta; pertanto, poiché la decisione opposta, emessa in grado d’appello, era ricorribile per cassazione, anche la sentenza che aveva deciso l’opposizione avrebbe dovuto essere gravata con lo stesso mezzo;
la Corte di merito ha quindi regolato le spese del grado, condannando NOME COGNOMEappellante soccombente) al rimborso di
quelle sostenute dalla UnipolSai (appellata vittoriosa), pur applicando la riduzione nella misura del 50% ai sensi dell’art.4, comma 9 , del DM n. 55/2025, in considerazione della circostanza che l’ appellante aveva formulato dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, senza ottenere, peraltro, l’accettazione della controparte ;
per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorre NOME COGNOME sulla base di due motivi;
r isponde con controricorso l’ UnipolSai Assicurazioni s.p.a.; non svolgono difese NOME COGNOME e NOME COGNOME che restano intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; la società controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
con il primo motivo viene denunciata « la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. »;
il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere esaminato l’ eccezione di nullità della procura rilasciata dalla UnipolSai s.p.a. al suo difensore nel giudizio d’appello , Avv. NOME COGNOME e di conseguente nullità della costituzione della compagnia assicurativa nel predetto giudizio; evidenzia che, se avesse rilevato tale nullità, la Corte d’appello, pur dichiarando inammissibile l’impugnazione, non l’ avrebbe condannato al pagamento delle spese del grado;
1.1. il motivo è inammissibile;
perché si verifichi il vizio di motivazione lesivo del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. l’unico sindacabile in sede di legittimità in seguito alla riformulazione dell’art.360 n . 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012 -il vizio medesimo non solo deve concretare la totale mancanza, la mera apparenza, la irriducibile contraddittorietà o la perplessità ed obiettiva incomprensibilità della motivazione, ma deve altresì emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata, non potendo essere desunto aliunde dal confronto con altri atti o risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090);
nella specie, viene dedotto un vizio di motivazione non emergente direttamente dal testo della sentenza d’appello ma desumibile dal confronto con la memoria di replica depositata nel corso del giudizio, in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dalla UnipolSai per il giudizio d’ appello;
la censura è dunque inammissibile, non potendo essa essere riqualificata come censura di omessa pronuncia (vizio configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito: Cass. 176/10/2024, n. 26913), avuto riguardo alla circostanza che la stessa parte ricorrente ha dedotto che l’ eccezione non esaminata, concernente una questione processuale rilevabile d ‘ ufficio, era stata sollevata soltanto nella memoria di replica;
con il secondo motivo viene denunciata la « violazione dell’art. 83 cod. proc civ. »;
il ricorrente osserva che nella procura utilizzata dall ‘ Avv. NOME COGNOME per conto dell ‘ appellata Unipolsai Assicurazioni -priva d ell’ indicazione del nominativo dell’appellante e priva di data -non risultava alcun elemento da cui poteva ragionevolmente desumersi che fosse stata rilasciata per contraddire all’ appello da lui proposto avverso la sentenza n.452/2022 del Tribunale di Imperia, sicché essa avrebbe
potuto essere stata rilasciata anche prima che fosse notificato alla società conferente l’atto di citazione in appello;
2.1. il motivo è infondato;
dall’esame dell’atto depositato dallo stesso ricorrente in questo giudizio di legittimità come documento n. 8 -si evince che la procura in questione recava l’indicazione della società conferente (UnipolSai s.p.a.), del soggetto titolare dei poteri rappresentativi e degli estremi della procura notarile con cui tali poteri erano stati ad esso conferiti; era sottoscritta da detto soggetto con l’ autentica dell ‘Avv. NOME COGNOME ed indicava quindi il contenuto del mandato ad essa rilasciato con riferimento alle attività tipiche di ogni grado del giudizio di merito;
quanto al carattere di specialità -vigorosamente ma infondatamente contestato dal ricorrente -, esso può desumersi dalla pacifica circostanza (del resto, evincibile con evidenza dal documento rappresentativo della procura, versato in atti dal ricorrente, recante una sottoscrizione digitale ‘q u alificata’ riconducibile a ‘NOME COGNOME‘ ) che l a costituzione in giudizio dell’appellata era avvenuta in via telematica, sicché deve reputarsi che la procura, rilasciata su foglio A4, pur essendone materialmente separata, fosse telematicamente congiunta alla comparsa di costituzione e risposta in appello, per essere presumibilmente contenuta nella medesima ‘busta telematica’ ;
questa Corte, nel suo massimo consesso, ha affermato il principio -specificamente riguardante la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità -secondo cui tale requisito non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario che essa sia
congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057);
questo principio, nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche -e a fortiori -con riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all’atto cui accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva;
in definitiva, il ricorso va rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva espletata; in proposito, deve rimarcarsi che la memoria depositata dalla società controricorrente è meramente ripetitiva del controricorso;
avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto .
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME a rimborsare alla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 536,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione