Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2075 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 2075 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – ora RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ( );
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE AGRIGENTO n. 824/2021, depositata il 2 luglio 2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’ammissibilità del ricorso, essendo valida la procura alle liti; rimessione RAGIONE_SOCIALE decisione del ricorso alla Sezione semplice;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, resa pubblica in data 2 luglio 2021, che accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME alla cartella di pagamento notificatagli da essa RAGIONE_SOCIALE per un importo di euro 12.533,62, dichiarando detta cartella ‘priva di efficacia giuridica’.
La ricorrente, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha denunciato, anzitutto, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., in quanto tardiva; in via subordinata al primo motivo, ha poi lamentato: a ) l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., del fatto decisivo costituito dalla proposizione di detta l’eccezione; b ) la vio lazione dell’art. 617, comma primo, c.p.c., per aver la sentenza impugnata dichiarato illegittima la cartella esattoriale in quanto priva di motivazione, pur essendo l’opposizione proposta dal COGNOME tardiva; c ) la violazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 241/1990 e 13, comma terzo, del d.P.R. n. 602/1973, per aver il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi erroneamente ritenuto la cartella di pagamento priva di motivazione.
2. -L’intimato NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
-A seguito dello scioglimento e dell’estinzione di RAGIONE_SOCIALE, si è costituita, depositando memoria e documenti, l’RAGIONE_SOCIALE, che, in forza dell’art. 76, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’originaria ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE ha, quindi, depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
-Con ordinanza interlocutoria n. 19039 del 5 luglio 2023, la Terza Sezione -preliminarmente rilevando d’ufficio che ‘la procura conferita da RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in RAGIONE_SOCIALE in data 29/9/2021′ – ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha assegnato la causa a queste Sezioni Unite in ragione RAGIONE_SOCIALE questione di massima di particolare importanza e, comunque, oggetto di contrasto giurisprudenziale relativa alla validità RAGIONE_SOCIALE procura speciale conferita dalla ricorrente.
-In prossimità dell’udienza pubblica il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale chiede che sia dichiarata l’ammissibilità del ricorso, per essere valida la procura alle liti, e che venga rimessa la decisione sullo stesso alla sezione semplice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Queste Sezioni Unite, su sollecitazione RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione, sono investite RAGIONE_SOCIALE decisione sulla questione che attiene al conferimento RAGIONE_SOCIALE procura speciale per proporre il ricorso per cassazione e, segnatamente, se questa possa essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto stesso.
2. La Sezione rimettente, nel dare conto dell’orientamento (ascritto a Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che ritiene invalida la procura alle liti conferita per il ricorso per cassazione in cui l’autografia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto di impugnazione, pone in rilievo che esso si fonda sul fatto che l’art. 83, comma terzo, c.p.c. autorizza il legale cui l’ordinamento non riconosce, come al notaio, un potere certificativo generale a certificare l’autografia del soggetto che sottoscrive la procura speciale alle liti alle sole condizioni ai soli limiti indicati dalla stessa norma.
Sicché, la procura speciale «non può essere un atto a sé stante, ma -ai fini dell’autentica dev’essere necessariamente ‘apposta in calce o a margine’ di uno degli atti elencati» dal citato comma terzo dell’art. 83, ossia in intimo e necessario collegam ento con uno di essi.
Si opporrebbe, poi, ad una autenticazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE procura speciale ‘a distanza (spaziale, oltre che temporale)’ la previsione, dettata dall’art. 2703, comma secondo, primo periodo, c.c., per cui, in generale, l’autenticazione RAGIONE_SOCIALE sott oscrizione deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale a ciò abilitato.
L’ordinanza interlocutoria dà, poi, conto che ulteriore argomento a sostegno dell’indirizzo incline a ravvisare, nella specie, l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità si rinviene nella normativa emanata in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, avendo il legislatore, in tale specifico contesto, espressamente derogato alla regola RAGIONE_SOCIALE contestualità temporale e spaziale RAGIONE_SOCIALE autenticazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE procura speciale alle liti, posta dall’art. 83, terzo comma, c.p.c.
Si è, infatti, consentito all’AVV_NOTAIO ma soltanto nella vigenza dell’art. 83, comma 20 -ter , del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 127, disposizione, poi, abrogata dall’art. 66 -bis , comma 12, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108 – di certificare l’autografia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione ‘apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di com unicazione elettronica’.
E con la stessa norma emergenziale si è ulteriormente precisato in modo significativo (con previsione che altrimenti sarebbe stata ‘in parte superflua’ ove l’art. 83 c.p.c. avesse già riconosciuto all’AVV_NOTAIO ‘il potere di raccogliere la sottoscrizione d el mandato separatamente dall’atto al quale si riferisce’) che la ‘procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del RAGIONE_SOCIALE‘.
La Sezione rimettente rammenta, poi, che l’orientamento contrario -seguito da Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827 -assume che ‘il requisito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo’.
A tal riguardo, si ritiene che il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘contestualità’, spaziale e/o cronologica, del conferimento RAGIONE_SOCIALE procura speciale e dell’autenticazione RAGIONE_SOCIALE relativa sottoscrizione non sia contemplato
dal citato art. 83, ‘la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte’, per cui è valida la procura speciale «che purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso -dia ‘certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione’».
L’ordinanza interlocutoria ritiene, infine, che il riscontrato contrasto ‘non trova composizione nelle statuizioni’ RAGIONE_SOCIALE sentenza di queste Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022, «perché prescinde dall’oggetto di quelle e cioè dalla mera ‘collocazione topografica’ RAGIONE_SOCIALE procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell’art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni e il suo concreto esercizio».
3. -Il contrasto di giurisprudenza va risolto nel senso di dare continuità all’orientamento che la stessa ordinanza interlocutoria n. 19039/2023 richiama come contrario ai precedenti (Cass., Sez. III, 6 aprile 2022, n. 11240; Cass., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11244; Cass., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 12707; Cass., Sez. III, 4 novembre 2022, n. 32569; Cass., Sez. III, 4 aprile 2023, n. 9271) che intendono il requisito RAGIONE_SOCIALE contestualità tra certificazione RAGIONE_SOCIALE procura alle liti e redazione del ricorso per cassazione imposto ai fini RAGIONE_SOCIALE validità RAGIONE_SOCIALE procura stessa ex art. 83, terzo comma, c.p.c. e, quindi, dell’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 365 c.p.c.
La stessa ordinanza interlocutoria individua in Cass. n. 36827/2022 l’espressione dell’indirizzo incline a reputare valida la procura alle liti rilasciata ai fini RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso per cassazione pur non contestualmente alla sua redazione.
Si tratta, invero, di orientamento ben radicato nella giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte -come danno atto, con le rispettive memorie ex art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente, che il pubblico ministero, rappresentante la Procura generale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sua funzione istituzionale di compartecipe alla costruzione RAGIONE_SOCIALE nomofilachia – e che, come tale, ha già trovato conferma in ulteriori e più recenti pronunce di varie Sezioni semplici, pure successive alla stessa ordinanza di rimessione n. 19039 del 5 luglio 2023 (tra queste: Cass., Sez. III, 2 febbraio 2023, n. 3267; Cass., Sez. Lav., 28 settembre 2023, n. 27525; Cass., Sez. Lav., 17 ottobre 2023, n. 28823; Cass., Sez. III, 6 novembre 2023, n. 30817; Cass., Sez. Lav., 21 novembre 2023, n. 32248; Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2023, n. 32453; Cass., Sez. I, 22 novembre 2023, n. 32466; Cass., Sez. II, 23 novembre 2023, n. 32574; Cass., Sez. III, 4 dicembre 2023, n. 33708).
4. -Giova, quindi, muovere da talune più generali affermazioni di principio che, in tema di procura alle liti per ricorrere in cassazione, queste Sezioni Unite hanno, di recente, avuto modo di ribadire con nettezza nello svolgimento del proprio compito di giudice RAGIONE_SOCIALE nomofilachia, ispirandosi senza riserve a quel patrimonio valoriale che si rinviene nei principi RAGIONE_SOCIALE nostra Costituzione (artt. 24 e 111 Cost.). Questi ultimi, in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), assicurano al diritto di difesa una ‘centralità’ fondamentale, volta a far sì che possa trovare reale attuazione lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientat o, ossia l’effettività RAGIONE_SOCIALE tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito.
Di qui, pertanto, come ribadito più volte, la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 § 1 CEDU:
tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia , Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia ; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950).
In questo contesto, e proprio al fine di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa, la ‘funzione di grande rilievo sociale’ dell’AVV_NOTAIO assume una peculiare importanza nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, la quale come precisato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 36507 del 9 dicembre 2022 -non può, pertanto, svolgersi ‘senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato RAGIONE_SOCIALE classe forense’.
4.1. -Con la citata sentenza n. 36507/2022 è stato enunciato il principio così massimato: ‘In tema di procura alle liti, a seguito RAGIONE_SOCIALE riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito RAGIONE_SOCIALE specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di
cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti’.
Principio, questo, che, come già posto in rilievo dalla stessa anzidetta pronuncia n. 36507/2022 (cfr. § 14), si estende alle ulteriori fattispecie, contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., di procura nativa digitale e di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo (e il medesimo principio, così esteso, questo Collegio ha inteso ribadire con decisione, resa su altro ricorso, deliberata nella stessa odierna camera di consiglio).
4.2. -Si rivela, dunque, essenziale, affinché l’AVV_NOTAIO possa spendere il potere di certificazione dell’autografia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte che la legge gli attribuisce, la ‘collocazione topografica’ RAGIONE_SOCIALE procura rispetto all’atto cui la stessa accede. E tanto si rinviene dalla stessa lettera RAGIONE_SOCIALE legge (art. 83 c.p.c.), la quale, per altro verso, non fa menzione RAGIONE_SOCIALE data (né tantomeno del luogo) di conferimento quale requisito di forma-contenuto RAGIONE_SOCIALE procura alle liti.
In siffatti termini si è già espressa questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15177 del 1° giugno 2021 (segnatamente, §§ 35 e 36), che -nel pronunciarsi sulla disciplina speciale recata dall’art. 35 -bis ¸comma 13, del d.lgs. n. 25/2008 in materia di protezione internazionale quanto alla procura alle liti per accedere al giudizio di legittimità -ha rammentato, anzitutto, che la data del rilascio RAGIONE_SOCIALE procura, ‘alla stregua RAGIONE_SOCIALE disciplina generale, non costituisce un elemento di forma-contenuto dell’atto di procura, né una condizione di efficacia RAGIONE_SOCIALE certificazione del difensore’ e ciò
diversamente da quanto previsto dall’anzidetta disciplina speciale, dove -richiedendosi al difensore di certificare la data di rilascio in suo favore RAGIONE_SOCIALE procura medesima -essa ‘assurge a requisito condizionante l’ammissibilità stessa del ricorso per cassazione’.
Ma -come precisato ancora dalla sentenza n. 15177/2021 -un tale ‘potere certificatorio, conferito ex lege al difensore, non può dunque ritenersi mera declinazione del sistema di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125, comma 3 c.p.c., essendosi demandato al difensore un atto ben distinto ed ulteriore di fidefacienza circa il conferimento RAGIONE_SOCIALE procura posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, che si aggiunge all’autonomo potere asseverativo demandato al difensore quanto all’autentici tà RAGIONE_SOCIALE firma’.
Dunque, il poteredovere che la disciplina generale dell’art. 83, terzo comma, c.p.c. attribuisce al difensore investe (e si esaurisce nel) la certificazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione autografa RAGIONE_SOCIALE procura da parte dal suo assistito, in ciò risolvendosi ‘l’o ggetto e il perimetro del potere certificatorio che al difensore è dato di esercitare’; potere certificatorio che, pertanto, ‘non sussiste … su un oggetto diverso e ulteriore’ (così Cass., S.U., 19 novembre 2021, n. 35466).
E’ quindi evidente la saldatura di queste enunciazioni di principio con quelle già presenti nella giurisprudenza di questa Corte -riprese dalle pronunce più recenti innanzi ricordate -secondo le quali, ai fini del valido conferimento RAGIONE_SOCIALE procura alle liti (anche) per il giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. (richiamato per il controricorso dall’art. 370 c.p.c.), non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto, non essendo richiesta, a pena di nullità, la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE volontà RAGIONE_SOCIALE parte di fare proprio il contenuto del medesimo atto nel momento stesso RAGIONE_SOCIALE sua formazione ovvero ex post .
Il conferimento RAGIONE_SOCIALE procura a margine o in calce (anche nelle distinte modalità –RAGIONE_SOCIALE procura nativa digitale e RAGIONE_SOCIALE copia
informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo – contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c.), provando l’esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dello stesso art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità all’esterno del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non già nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, che attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente.
Di qui, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE circostanza che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella RAGIONE_SOCIALE redazione del ricorso (tra le molte: Cass., Sez. Lav., 16 maggio 1997, n. 4389; Cass., Sez. III, 23 aprile 1999, n. 4038; Cass., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4368; Cass., Sez. Lav., 13 settembre 2006, n. 19560; Cass., Sez. II, 17 marzo 2017, n. 7014; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2019, n. 5577; Cass., Sez. II, 27 maggio 2019, n. 14437; Cass., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 1165).
4.3. -Ciò che, dunque, rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento RAGIONE_SOCIALE procura alle liti avvenga all’interno RAGIONE_SOCIALE finestra temporale segnata dal momento (iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (per tutte: Cass., S.U., n. 35466/2021, citata).
In questa finestra temporale la procura rilasciata su foglio separato ed afferente a ricorso redatto in modalità analogica (come nel caso di specie) ‘si considera apposta in calce’ al ricorso stesso in forza di presunzione legale assoluta, giacché l’art. 83, terzo comma, c.p.c. così stabilisce qualora vi sia la ‘congiunzione materiale’ tra la prima e il secondo, ossia in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la ‘collocazione topografica’) tra due atti che nascono tra loro separati sia
temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’AVV_NOTAIO, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia ‘munito di procura speciale’, come richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 365 c.p.c.
A maggior ragione tanto vale in ambito di processo civile telematico (PCT), nelle ipotesi -anch’esse contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c., a seguito RAGIONE_SOCIALE novella recata dalla legge n. 69 del 2009 – di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo che afferiscano a ricorso nativo digitale, ossia di documenti informatici che possono essere congiunti (ossia, associati), virtualmente (con l’inserimento nel messaggio EMAIL ovvero nella busta telematica), soltanto in un momento successivo alla loro formazione.
4.4. -Né possono condurre a diverso avviso gli argomenti, tra loro coordinati, RAGIONE_SOCIALE rilevanza applicativa dell’art. 2703 c.c. e RAGIONE_SOCIALE normativa emergenziale da Covid-19 spesi dalle pronunce che sostengono la necessaria contestualità tra certificazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE procura e redazione del ricorso.
4.4.1. – Nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come ‘autenticazione minore’ (o ‘vera di firma’).
In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine RAGIONE_SOCIALE prova dell’autenticità RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l’autografia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte, non essendo necessaria l’attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall’art. 2703
c.c. per l’autentica RAGIONE_SOCIALE scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.
Successivamente, si è precisato che quella certificazione -intesa, come detto, quale ‘autentica minore’ – ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’att o RAGIONE_SOCIALE autenticazione RAGIONE_SOCIALE firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata).
In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE procura e certificazione dell’AVV_NOTAIO (ciò che trova una qualche r ispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all’art. 35 -bis ¸comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale – come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 -individua, nella certificazione RAGIONE_SOCIALE data di rilascio RAGIONE_SOCIALE procura, ‘un a utonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all’atto del rilascio RAGIONE_SOCIALE procura speciale’) e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente.
4.4.2. – Né, del resto, giova per un diverso avviso il richiamo alla previsione recata dalla disposizione emergenziale di cui all’art. 83, comma 20ter (ultimo periodo), del d.l. 17 marzo 2020, n. 17, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la quale (nello stabilire che: ‘La procura si considera apposta in
calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) esplicita ciò che era già desumibile dalla norma generale d ell’art. 83 c.p.c.
E lo fa in quanto si riferisce a fattispecie peculiare -rispetto alla quale intende ribadire la valenza di quella presunzione assoluta di ‘collocazione topografica’ che accomuna le altre ipotesi e, segnatamente, ancor più (in quanto pertinenti al mondo virtuale) quelle RAGIONE_SOCIALE procura digitale e di quella digitalizzata -, ossia al caso di una procura alle liti formata su documento analogico dalla stessa parte, che la sottoscrive e la invia telematicamente ‘anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità’ al difensore, il quale certifica l’autografia con la sola firma digitale sulla copia informatica RAGIONE_SOCIALE procura, così da esercitare una sorta di potere implicito di autenticazione rispetto all’origi nale cartaceo.
Si tratta, quindi, di modalità del tutto differente dal rilascio RAGIONE_SOCIALE procura (digitale o digitalizzata) in originale da parte del cliente, per cui la specialità RAGIONE_SOCIALE normativa emergenziale non attiene tanto alla non contestualità, ma alla eccezionale facoltà riconosciuta al cliente di inviare una copia informatica RAGIONE_SOCIALE procura cartacea con un meccanismo preordinato ad attestarne la conformità all’originale.
Ed è evidente che cessata l’emergenza da Covid -19, che imponeva un rigido distanziamento sociale, è anche venuta meno l’esigenza (fatta palese con l’abrogazione dell’anzidetto art. 83, comma 20ter , ad opera dell’art. 66 -bis , comma 12, del d.l. n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108 del 2021) di derogare al principio generale del rilascio RAGIONE_SOCIALE procura in originale, in formato digitale, ovvero digitalizzato, ma a cura del difensore, che certifica l’ autografia a mano e poi estrae la copia informatica autenticata con firma digitale.
5. -In conclusione, va ribadito il seguente principio di diritto:
‘In tema di ricorso per cassazione, il requisito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso’.
-Nella specie, la procura alle liti è stata conferita da RAGIONE_SOCIALE all’AVV_NOTAIO, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 2 luglio 2021, in data 29 luglio 2021 e in pari data il ricorso è stato notificato a NOME COGNOME.
Si tratta, dunque, di una valida procura speciale e il ricorso può, quindi, essere esaminato nel suo contenuto, dovendo a tal fine essere rimesso alla Terza Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
dichiara ammissibile il ricorso e ne rimette l’esame alla Terza Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni