Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24750 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9407/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL
-ricorrente-
contro
CUSATI ESTER
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 10259/2024 depositata il 16/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Con ricorso notificato il 22.4.2024 NOME COGNOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale ex art. 391 bi s cod. proc. civ. e/o la revocazione con riguardo all’ordinanza n. 10259/2024 della Corte di cassazione pubblicata in data 16.04.2024.
2.Con detto provvedimento era stata dichiarata l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. del ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza n.594/2023 della Corte d’appello di Napoli per il mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica del provvedimento impugnato con condanna dello stesso ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
3.Il ricorrente in questa sede affida le proprie doglianze ad un unico motivo, imputando alla Corte di essere incorsa in un errore di fatto ex art 391 bis cod.proc.civ., quale errore di percezione o mera svista materiale, laddove ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza della corte partenopea sull’erroneo presupposto dell’omesso deposito della copia autentica dell’ordinanza impugnata, senza avvedersi che il controricorrente non ha disconosciuto la copia depositata (copia non autenticata).
4.Pertanto, richiamando il principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 8312/2019 secondo il quale ‘il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata – redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico -, priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca la conformità della copia informale all’originale’ , chiede, con il presente ricorso, di procedere alla correzione
dell’errore di fatto in cui è incorsa la Corte nella parte dell’ordinanza in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e/o alla sua revocazione.
NOME NOME è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. .
CONSIDERATO CHE:
7.Il ricorso è inammissibile esulando la richiesta dal perimetro del procedimento per correzione dell’errore materiale.
8.Il procedimento di correzione dell’errore materiale consente infatti di eliminare gli errori che viziano il provvedimento considerato non nella sua essenza di atto giurisdizionale ma, semplicemente, come documento. Ne deriva che gli errori emendabili sono quelli che intervengono nel momento della redazione del documento, la cui semplice lettura rende palese e rilevabile ictu oculi l’incongruenza esistente fra i concetti sottesi al contenuto del documento stesso e la loro materiale esteriorizzazione.
9.Nel caso di specie, la declaratoria di improcedibilità costituisce la ratio decidendi del provvedimento fatto oggetto della richiesta di correzione e si risolve nella richiesta di modifica della decisione contenuta nell’atto giurisdizionale ( e non nella richiesta di correzione del documento): dunque è inammissibile.
Con riguardo alla domanda alternativa di revocazione, pure formulata con il ricorso in esame, essa è pure inammissibile in ragione del difetto di procura speciale.
11.Infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il giudizio per revocazione tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale. Ciò comporta che il ricorso per revocazione, proposto ai sensi dell’art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ. (che richiama i precedenti articoli 365 e seguenti dello stesso codice), deve essere
sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione (Cass. civ. Sezione III n. 700 del 16 gennaio 2006 e n. 18343 del 16 settembre 2005, Sezione V n. 6198 del 22 marzo 2005 e n. 13083 del 17 giugno 2005, Sezione Lavoro n. 19228 del 7 settembre 2006 e n. 30 del 20 gennaio 1995).
L’odierno ricorrente ha invero utilizzato per l’odierno ricorso per revocazione la procura speciale a suo tempo rilasciata per il ricorso in cassazione avverso all’ordinanza della Corte d’appello di Napoli che, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, deve considerarsi inutilizzabile.
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Nulla è dovuto per spese di giustizia essendo rimasta intimata la controparte COGNOME NOME
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025.