Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso R.G.N. 15798/2023
promosso da
COGNOME NOME , nato in Albania, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (pec: ), in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Prefettura di AVV_NOTAIO in persona del Prefetto pro tempore e Questura di AVV_NOTAIO in persona del AVV_NOTAIO pro tempore
– intimati – avverso la sentenza del Giudice di pace di AVV_NOTAIO n. 1815/2023, depositata il 26/06/23, comunicata dalla Cancelleria il 06/07/2023 , nell’ambito del procedimento R.G. n. 10627/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in questa sede impugnata il Giudice di Pace ha statuito nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito della cassazione del provvedimento con
cui era stato respinto il ricorso ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, proposto da COGNOME NOME contro il decreto di espulsione del Prefetto di AVV_NOTAIO (e del conseguente ordine di accompagnamento alla frontiera del AVV_NOTAIO) del 25/08/2020.
Avverso tale decisione il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) , c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c. (motivazione apparente).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , dell’art. 13, comma 2 bis , d.lgs. n. 286 del 1998 e degli artt. 28, 29, 30 e 31 del d.lgs. n. 283 del 1998, in combinato disposto con l’ art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 (violazione diritto all ‘unità familiare ex art 8 CEDU), oltre all’omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., dell’art. 1 d.lgs. n.159 del 2011.
Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso , risultando la procura speciale alle liti rilasciata prima che venisse adottata la decisione impugnata.
2.1. Com ‘è noto, ai sensi dell’art. 365 c.p.c. «Il ricorso è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.»
Questa Corte ha più volte precisato che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura risulti rilasciata in una data anteriore a quella della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2075 del
19/01/2024; cfr. le fattispecie esaminate da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17901 del 27/08/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19226 del 11/09/2014).
I requisiti appena descritti devono ritenersi operanti anche nel caso in cui la procura sia rilasciata all’estero da cittadino straniero, tenuto conto che l’art. 12 l. n. 218 del 1995, espressamente prevede che il processo civile che si svolge in Italia è regolato è regolato dalla legge italiana (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22559 del 04/11/2015).
2.2. Nella specie, la procura risulta rilasciata all’estero da cittadino straniero in data 09/04/2021 e reca lo specifico riferimento al precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza 25653/2022 (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25653 del 31/08/2022).
La sentenza impugnata risulta pubblicata successivamente, con precisione in data 26/06/2023, e comunicata il 06/07/2023, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché sottoscritto di un avvocato privo di procura speciale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio:
«In tema di giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale e, pertanto, è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, anche se viene conferita all’estero da cittadino straniero, poiché ai sensi dell’art. 12 l. n. 218 del 1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana».
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto difese.
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della