Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19945 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19945 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16715/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrenti- contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
-controricorrente-
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
COGNOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 495/2018, depositata il 16/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
A nome di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato proposto un ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 16 aprile 2018, n. 495.
Hanno resistito con distinti atti di controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno anzitutto eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura.
L’intimata NOME COGNOME non ha proposto difese in questa sede.
Con atto del 17 giugno 2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso a nome di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata dal controricorrente NOME COGNOME e a nome dei ricorrenti.
CONSIDERATO CHE
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura a proporre il ricorso per cassazione -sollevata in via preliminare da entrambi i controricorrenti è fondata.
In calce al ricorso, su foglio separato, vi è una procura speciale, rilasciata il 16.5.2019 da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tale procura è però conferita per proporre ricorso per cassazione avverso la ‘ sentenza n. 2998/2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Ancona il 19.7.2018 e pubblicata il 17.12.2018, notificata il 17.1.2019 …. ‘, così che il presente ricorso, proposto invece avverso la diversa sentenza della Corte d’appello di Ancona ‘ n. 495/2018 dell’11 .10. 2017, pubblicata in data 16 aprile 20116.4.2018 … , non notificata ‘ (così pag. 3 dell’atto) risulta mancante della procura speciale, prescritta dall’art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso in cassazione.
In memoria (pagg. 11 segg. dell’atto) , si sostiene che l’eccezione delle controparti sarebbe infondata, perché la procura, che sì contiene una errata indicazione del numero della sentenza gravata, è unita al ricorso e ne costituisce parte integrante; si richiama pertanto il principio secondo cui la procura è valida anche se non contiene un esplicito riferimento al provvedimento da impugnare, purché non emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione e si cita al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 36057/2022 e la pronuncia n. 19336/2023.
Il rilievo non coglie nel segno perché non considera che la presunzione di inerenza della procura al ricorso in calce al quale essa si trova, c.d. criterio topografico, vale quando nel conferimento della procura non vi siano riferimenti specifici alla sentenza impugnata, ma non può di certo valere quando, come nel caso di specie, le espressioni utilizzate nel conferimento della procura conducano univocamente a escludere l’intenzione delle parti di rilasciare la procura per proporre ricorso contro la sentenza alla quale esso si riferisce.
Le sezioni unite hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (v. SSUU sentenza n. 36057/2022).
L’art. 365 c.p.c., del resto, impone per la proposizione del ricorso in cassazione la procura speciale, ossia riferita ad una causa determinata, e l’art. 125 c.p.c. esige che il suo rilascio avvenga prima della notifica del ricorso, per assicurare che il mandato sia conferito dalla parte proprio per la proposizione del ricorso in cassazione contro una determinata sentenza, e la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto colmabili eventuali lacune nell’individuazione del provvedimento impugnato attraverso il riferimento al collocamento topografico della procura, in presenza di fattispecie concrete in cui il tenore letterale della procura fosse dubbio, ma nel caso in esame la procura speciale è stata conferita solo per impugnare in cassazione una sentenza diversa, pronunciata all’esito di un differente processo, così che essa risulta ‘in modo
assolutamente evidente’ non riferibile in alcun modo al ricorso in oggetto. Nel caso in esame, manca quindi proprio il caso dubbio che consente di applicare il principio di conservazione degli atti processuali.
Nella sentenza delle SSUU n. 36057/2022 si afferma proprio il contrario di ciò che oggi si sostiene perché nel caso ivi esaminato, la procura attribuiva un mandato a compiere anche atti non inerenti al giudizio di legittimità, ma non certo escludeva, come nel ns caso, la riferibilità al giudizio di cassazione per cui è causa; e lo stesso vale anche per il caso di cui alla sentenza n. 19336/2023, pure richiamata in memoria, ove vi era pur sempre il riferimento alla sentenza impugnata con la semplice aggiunta di facoltà riguardanti il giudizio di merito.
In linea con tale conclusione, vedasi anche la recente Cass. n. 14539/2025.
Inammissibile è pure l’atto di ‘rinuncia agli atti del giudizio’ del 17 giugno 2019 depositato dall’avvocato NOME COGNOME in qualità di difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ‘in virtù di procura speciale per proporre ricorso avanti la Corte di cassazione rilasciata in calce al ricorso introduttivo del giudizio indicato in intestazione, espressamente munito del potere di rinunciare agli atti’. Al predetto difensore, come si è visto, è stata conferita la procura a proporre il ricorso per cassazione ‘ contro la sentenza n. 29 98/2018 pronunciata dalla Corte d’Appello di Ancona il 19.7.2018, pubblicata il 17.12.2018 e notificata il 17.1.2019 ‘ e quindi, così come non è stato conferito nessun potere di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza n. 495/2018 dell’11.10.2017, pubblicata in data 16.4.2018 non notificata, non è stato conferito alcun potere a rinunciarvi, non potendosi d’altro canto rinunciare a un ricorso rispetto al quale non è stato conferito il potere di proposizione.
Il ricorso e l’atto di rinuncia vanno pertanto dichiarati inammissibili.
In ordine alla regolamentazione delle spese, va ricordato che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass., sez. un. n. 10706/2006), nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem ), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Nel caso in esame, come già detto, si tratta di procura rilasciata chiaramente ed espressamente per l’impugnazione di altra sentenza. Non è dunque possibile, pertanto, predicarne, ai fini del richiamato principio, la mera nullità, piuttosto che la radicale inesistenza, risolvendosi un siffatto contenuto non nella mera inosservanza di requisiti di contenuto-forma della procura, bensì nella identificazione di un atto diverso da quello richiesto
Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale -che costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l’esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, l’unico soccombente deve considerarsi lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l’atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non i soggetti da lui nominati, i quali, se non hanno conferito la procura, nulla possono avere affermato in proposito (sul regime delle spese in caso di procura rilasciata per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso’ v. tra le varie, cass. n. 29209/2024; 17793/2024; 18453/2022; 36638/2021; 14474/2019).
Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico dell’avvocato NOME COGNOME nella misura indicata in dispositivo.
Ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, il quale va posto a carico, sempre per le medesime ragioni, del predetto avvocato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e l’atto di rinuncia al medesimo; condanna l’avvocato NOME COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente NOME COGNOME che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge e in favore del controricorrente NOME COGNOME che liquida in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avvocato NOME COGNOME dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2025.