Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35536 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35536 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 18201/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
– intimate – avverso la sentenza n. 7214/2021 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 27.4.2021;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 19.10.2023 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
N. 18201/21 R.G.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe, con cui -nel contradditorio con RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -venne rigettato il suo appello avverso la sentenza del G.d.P. di RAGIONE_SOCIALE del 24.9.2019, che aveva a sua volta accolto l’opposizione da lui proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore, liquidando però le spese di lite al di sotto dei minimi tariffari (€ 400,00) ; l’appello venne rigettato in quanto, benché la liquidazione fosse inferiore di € 35,00 ai minimi tariffari, il Giudice di pace aveva congruamente motivato, giustificando lo scostamento per l’estrema s emplicità del caso concreto;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese;
-ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale ;
Considerato che:
la procura rilasciata dal ricorrente all’AVV_NOTAIO pone, quanto ai requisiti di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., le medesime problematiche già oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 20673/2023 ;
la relativa decisione delle Sezioni Unite non è stata ancora pubblicata;
in attesa di tanto, la causa deve rinviarsi a nuovo ruolo;
p. q. m.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno