Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 102 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 102 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 8590 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOMEC.F.: GMB CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE -controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 324/2022, pubblicata in data 1° febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
29 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
–NOME COGNOME sulla base di un assegno bancario insoluto di € 40.000,00, ha agito in via esecutiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, ha intimato alla medesima società precetto di pagamento (in rinnovazione di precedente atto di precetto, già seguito da
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 29/11/2023 C.C.
R.G. n. 8590/2022
Rep.
esecuzione); la società intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, sia ai sensi dell’art. 615, coma 2, c.p.c., nell’ambito del primo processo esecutivo, sia, successivamente, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c .p.c., avverso l’atto di precetto in rinnovazione; le due opposizioni sono state riunite e accolte dal Tribunale di Como;
-la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado;
-ricorre il Correa, sulla base di due motivi;
-resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
-è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso;
-il ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.;
-è stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c.;
-parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.;
-il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione;
considerato che:
-la società controricorrente ha espressamente eccepito il difetto di specialità della nuova procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore, ai fini dell’istanza di decisione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto la stessa risulta genericamente riferita al presente giudizio di legittimità, ma non contiene alcun riferimento alla proposizione dell’istanza di decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione anticipata di esso, formulata dal Presidente;
-tale eccezione impone di risolvere una serie di questioni problematiche di carattere generale, sia relative ai requisiti della « nuova procura speciale » richiesta per la proposizione, da parte del difensore, dell’istanza di decisione del ricorso nonostante l’avvenuta formulazione di una proposta di definizione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (in particolare, quella avente ad oggetto la natura di procura « ad litem » ovvero di procura « ad actum » di detta procura e quella avente ad oggetto le concrete modalità del rilascio della stessa), sia relative alle conseguenze dell’eventuale irregolarità o radicale mancanza di siffatta procura, ovvero, comunque, dell’inefficacia, per qualunque ragione, dell’istanza di decisione proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ai fini dell’esito del ricorso ;
-si tratta di questioni problematiche nuove o, comunque, sulle quali ancora non si sono formati indirizzi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e che, in ogni caso, il Collegio ritiene di rilievo nomofilattico, per cui risulta opportuna la loro trattazione in pubblica udienza;
per questi motivi
la Corte:
-dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo .
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-