Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32180 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32180 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4554/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE con domicilio digitale EMAIL;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avvocata NOME (CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrenti-
nonché contro
NOME, NOME COGNOME, NOME, NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL;
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1373/2023 depositata il 24/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Il Comune di Angri ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24.11.2023, con cui la Corte di appello di Salerno, pronunciando in seguito a rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5916/2016, lo ha condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore degli attori e dei convenuti ad adiuvandum, della somma di € 1.000.543,03 (€ 222.404,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come calcolati dal CTU) e lo ha dichiarato tenuto in favore degli attori e dei convenuti ad adiuvandum al pagamento, a titolo di indennità di occupazione legittima per gli anni 1987 e 1988, della complessiva somma di € 9.474,92, da maggiorare degli interessi al tasso legale dal 31.3.
1988 sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti territorialmente competente, con aggravio di spese.
Si sono costituti separatamente i controricorrenti COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
I controricorrenti hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancanza di valida procura speciale per il ricorso per cassazione ex art. 365 cod. proc. civ.
Il Consigliere delegato ha formulato la seguente proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
« In effetti la procura, indicata in ricorso come ‘ mandato su foglio separato ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod.proc.civ. da intendersi come mandato in calce al presente atto ‘, recita testualmente:
‘ MANDATO –AVV_NOTAIO, cod. fisc. CODICE_FISCALE, Vogliate rappresentare e difendere il Comune di Angri, in persona del Sindaco/legale rappresentante p.t., cod. fisc. CODICE_FISCALE, nell’azione giudiziaria volta alla sospensione della provvisoria esecuzione degli effetti della sentenza della Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, n. 1373/2023 pubblicata il 24.11.2023, resa nell’ambito n. 981/2016 (come da delibera di G.M. di Angri n. 219 del 19.12.2023 di affidamento incarico) con ogni ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio, rinunciare agli atti, riscuotere e rilasciare quietanza, transigere e conciliare, riassumere e proseguire il processo, chiamare in causa terzi anche in garanzia, resistere alle opposizioni di cui agli artt. 615-617, 619-645 cod. proc. civ., proporre appello, presentare atto di precetto e ricorso per decreto monitorio, procedere esecutivamente e nella fase di pignoramento e tutto quant’altro possa occorrere, con espressa e preventiva ratifica di ogni atto e operato. A questi fini, dichiariamo : a) di aver ricevuto informativa e di aver fornito il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle
vigenti norme di legge, per l’assolvimento dell’incarico professionale; b) di essere stati compiutamente edotti circa tutti i rischi del contenzioso da intraprendere e il suo grado di complessità, le caratteristiche, l’importanza dell’incarico e la prevedibile durata del processo; c) di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento della procura sino alla conclusione dell’incarico. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto informativa ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Eleggiamo domicilio digitale presso l’indirizzo presso l’indirizzo pec: EMAIL e in Salerno alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO‘ f.to ill.le -per autentica -vergato ill.le -Asseverazione di Conformità trascritta -firmato digitalmente da NOME COGNOME -C=IT’.
Si tratta evidentemente di una procura che non soddisfa il requisito della specialità ex art. 365 cod. proc. civ. e neppure si riferisce in linea oggettiva all’impugnazione per cassazione della sentenza 1373/2023 ma solo alla sospensione della sua esecuzione.
La parte ricorrente con nota di deposito ex art. 372 cod. proc. civ. del 23.7.2024 (erroneamente datata 2023) lo ha implicitamente riconosciuto, dichiarando ‘ Il sottoscritto AVV_NOTAIO, in qualità di procuratore costituito del Comune di Angri (SA) nella vicenda epigrafata con la presente deposita Procura Speciale alle liti rilasciata in data 21.12.2023, come da protocollo del Comune di Angri, che sostituisce la precedente procura, erroneamente allegata .’ e allegando una diversa procura speciale, non datata ma protocollata dal Comune in data 21.12.2023.
In data 27.2.2025 i ricorrenti NOME COGNOME e altri hanno depositato istanza diretta a che ‘ previa assegnazione del ricorso alla competente sezione, sia fissata la c.d.c. ai fini della delibazione dell’inammissibilità e/o improcedibilità ovvero la manifesta infonda-
tezza del ricorso n. 4554/2024 ai sensi e per gli effetti dell’art. 380 bis cod. proc. civ. ‘.
Il ricorso appare inammissibile per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ.
Il vizio genetico non può ritenersi sanato per effetto del deposito di una nuova procura, rispettosa del precetto di specialità, avvenuto abbondantemente dopo la scadenza del termine di costituzione del ricorrente e la costituzione dei controricorrenti.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nel ritenere non sia possibile una sanatoria dell’atto mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., pur dopo la riforma ad opera del d.lgs. 149/2022, dettato per il giudizio di merito, poiché l’art. 365 cod. proc. civ. prescrive l’esistenza di una valida procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso (Sez. 3, n. 1255 del 19.01. 2018; Sez. 3, 27.09.2023, n. 27467; Sez. 1, 25.11.2022, n. 34867; Sez. Unite n. 37434 del 21.12.2022).
A nulla rileva la data della nuova procura depositata (che il ricorrente ritrae dal timbro municipale di protocollo) perché il vizio attiene al mancato tempestivo deposito della procura speciale.
Si propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.».
A seguito della comunicazione parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
Ritiene il Collegio di decidere il ricorso in conformità alla proposta di definizione anticipata, dando così continuità al consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale ciò che rileva essenzialmente ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è che il conferimento della procura alle liti avvenga all’interno della finestra temporale segnata dal momento
(iniziale) di pubblicazione del provvedimento da impugnare e da quello (finale) della notificazione del ricorso: dunque, rispettivamente, né prima, né dopo (cfr. Cass. Sez. Un. 2075/2024; id. n. 35466/2021). Non può, dunque, nel giudizio di cassazione una procura speciale depositata al di fuori di detta finestra temporale produrre alcuna sanatoria dell’inammissibilità sancita dall’art. 365 cod. proc. civ..
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuno dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
Inoltre -come previsto dall’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ. – va de plano (cfr. Cass. 19641/2025) disposta a carico della parte ricorrente la condanna al pagamento di un analogo importo a favore di ciascuno dei controricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. nonché dell’importo di euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc, civ. in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di ciascuno controricorrente, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre euro 200, per esborsi ed oltre 15% per rimborso spese generali oltre accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento a favore di ciascun controricorrente di ulteriori euro 8.000,00 a si sensi dell’art. 96
comma 3 cod. proc. civ. e di euro 2500,00 a favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME