Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
COMUNE DI CARRARA
-intimato –
Avverso e per la revocazione dell ‘ordinanza n. 33518/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, pubblicata il giorno 15 novembre 2022.
REVOCAZIONE ORDINANZA DI CASSAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10940/2023 R.G., proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME E COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 7 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
con ricorso articolato in due motivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME domandano la revocazione della ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata, con la quale è stata dichiarata inammissibile per difetto di rituale procura speciale l’impugnazione di legittimità dagli stessi proposta avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 973/2019 che li aveva condannati al pagamento di somme in favore dell’RAGIONE_SOCIALE a titolo di rette insolute per il ricovero di una loro congiunta;
resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE;
non svolge difese in questo giudizio il Comune di Carrara;
disposta la trattazione in adunanza camerale, il P.G. non ha depositato conclusioni scritte mentre ambedue le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa;
Considerato che
con il primo motivo, lamentando « errore percettivo in ordine all’assenza di valida procura speciale », parte ricorrente assume la idoneità della procura inserita nel fascicolo del ricorso per cassazione, seppure non materialmente congiunta al ricorso, poiché « giunta alla Cancelleria della Corte di Cassazione a mezzo del servizio postale e quindi depositata congiuntamente al ricorso nel rispetto del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. », procura conferita successivamente alla pubblicazione della sentenza: in dettaglio, sostiene che « la busta di spedizione contenente il ricorso e la procura cartacea appare, in concreto, elemento idoneo ad integrare il requisito della congiunzione materiale di cui all’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. »;
il secondo motivo prospetta un « errore sull’attribuzione al difensore del deposito telematico del ricorso e della procura in data 22/06/2022 »
r.g. n. 10940/2023 Cons. est. NOME COGNOME
consistito nell’aver riferito ai difensori del ricorrente la scansione e l’inserimento nel fascicolo telematico dell’atto recante la procura speciale, attività invece compiuta dal personale di Cancelleria;
l’istanza di revocazione così articolata non merita accoglimento;
è doveroso premettere che ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, num.4, cod. proc. civ., occorre siano integrati i seguenti presupposti:
l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente individuabile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto -risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive -tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti
che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
ciò posto, con la ordinanza impugnata, questa Corte:
(i) ha rilevato la presenza nel fascicolo di parte ricorrente – ma senza data e timbro attestante l’avvenuto deposito e l’epoca di esso di una procura speciale redatta su foglio non spillato al ricorso, nemmeno ad esso mai congiunto (« non recando alcun segno che possa far propendere per una sua originaria congiunzione con l’atto introduttivo della lite »), foglio recante l’apposizione a stampa della data di conferimento della procura;
(ii) ha sottolineato che il ricorso per cassazione indicava la procura come rilasciata « in calce al presente atto » ma lo stesso si componesse di ventiquattro pagine mentre « il foglio separato non reca(va) alcun numero di pagina »;
(iii) ha rimarcato come alla procura speciale non fosse operato in ricorso alcun riferimento nell’elenco degli atti allegati allo stesso;
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(iv) ha soggiunto che l’originaria mancanza di valida procura non potesse essere sanata dalla scansione e deposito in via telematica dell’atto contenente la procura, siccome operazione compiuta in data successiva alla notifica del ricorso;
(v) in punto di diritto, ha ritenuto che quella redatta su detto foglio non integrasse una « valida procura speciale, in quanto il ricorso per cassazione non è tra gli atti per i quali sia prevista la sanatoria di cui all’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. »;
con l’articolato ragionamento, questa Corte ha, in buona sostanza, inteso porre in luce la inidoneità della procura rilasciata sul foglio separato per mancanza di prova circa la anteriorità del conferimento della procura (non rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) rispetto alla notifica del ricorso, in conformità ad un consolidato indirizzo di nomofilachia (cfr., oltre a Cass. 09/04/2009, n. 8708, citata nella ordinanza gravata, anche Cass. 24/01/2012, n. 929; Cass. 13/09/2012, n. 15338; Cass. 19/08/2020, n. 17317, nonché, da ultimo, Cass. 04/06/2021, secondo cui: « la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l ‘ esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all ‘ atto della notificazione dell ‘ impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica »);
a fronte di siffatta trama argomentativa, il primo motivo di revocazione si appalesa inammissibile, in quanto:
-) per un verso, esso prospetta un errore valutativo e non già percettivo, dacché l’argomentazione del ricorrente, al fondo, si risolve nel sostenere, con giudizio precipuamente in iure , la qualificabilità della procura in questione come materialmente congiunta al ricorso (in tal senso invocandosi Cass. 09/12/2022, n. 36057) e, per l’effetto, l’idoneità della stessa a sorreggere il proposto ricorso per cassazione;
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-) d’altro canto, la circostanza dell’invio a mezzo posta della procura unitamente al ricorso – peraltro non emergente dagli atti di causa (l’indice del fascicolo di parte sottoscritto dal cancelliere non fa menzione della procura speciale: e a tale indice la legge processuale ascrive valenza certificatoria del rituale ed effettivo inserimento di atti e documenti nella produzione di parte: Cass. 23/02/2022, n. 5893; Cass. 09/01/2024, n. 916) – è comunque irrilevante, dacchè non comprova il rilascio della procura in epoca anteriore alla notifica del ricorso per cassazione;
anche il secondo motivo di revocazione è inammissibile;
il passaggio motivazionale criticato (relativo alla scansione della procura) assolve, nell’iter seguito dall’ordinanza, valore rafforzativo della accertata inesistenza di una procura speciale di epoca anteriore alla notifica del ricorso, sicché la contestazione di esso, di per sé sola, è inidonea, per difetto di decisività, a importare la revocazione;
ad ogni buon conto, non corrisponde al vero l’assunto dei ricorrenti: l’ordinanza impugnata ha soltanto rilevato la scansione e l’inserimento dell’atto di procura nel fascicolo telematico in data 22 giugno 2022, senza ascrivere la paternità dell’operazione ai difensori dei ricorrenti;
il ricorso per revocazione è inammissibile;
il regolamento delle spese della presente impugnazione segue la soccombenza;
attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore d ell’RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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