Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 938 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 938 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 20129 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in appello, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 292/03/2021, depositata in data 19 gennaio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
– NOME COGNOME, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 11719/39/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della suddetta contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione sulla istanza del 10.05.2017 di rimborso di un credito Iva di euro 32.019,00 – riportato nella dichiarazione M.U. 2006, per l’anno di imposta 2005 – derivante dalla “cessazione dell’attività commerciale” in data 31.8.2015 e, quindi, dalla impossibilità di portare l’eccedenza di imposta in detrazione negli anni successivi;
-la CTR ha affermato che la comunicazione inviata dall’Ufficio al commercialista della contribuente in data 10.10.2007 non poteva valere, ai sensi dell’art. 2944 c.c., come atto interruttivo dell prescrizione decennale del credito tributario in quanto, trattandosi di
una mera comunicazione in ordine alla regolarità della dichiarazione dei redditi, non comportava alcun riconoscimento da parte dell’Amministrazione del diritto al rimborso in favore della contribuente;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
la contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 e 2944 c.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la comunicazione inviata dall’Ufficio al commercialista della contribuente in data 10.10.2007 non potesse valere come ricognizione del debito atta ad interrompere il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del credito Iva, per l’anno 2005 (richiesto in data 10.5.2017) derivante da cessazione dell’attività commerciale della contribuente medesima, ancorché il prospetto A “sintetico dichiarazione” in allegato alla comunicazione in questione riportasse specificamente l’esistenza del “credito in compensazione di euro 32.019,00”.
Il ricorso è inammissibile in quanto privo di procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. E’ la stesso, ricorrente che afferma nell’epigrafe del ricorso che è stato proposto “in virtù di procura in calce al ricorso in appello”.
Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso
per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. In materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13263 del 01/07/2020).
Tra l’altro si evidenzia che questa Corte, con Ordinanza n. 9358/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite alle SU la questione, fra le altre, di quali condizioni siano richieste nel caso di procura rilasciata su foglio separato ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Ebbene tale ordinanza non si applica al caso di specie perché, nel caso in questione, non vi è procura su foglio separato rispetto al ricorso.
4. Avuto riguardo a quanto dedotto in memoria, si rileva inoltre che, come da attestazione di cancelleria dì questa Corte del 15.12.2022, non risulta depositato agli atti l’originale della procura speciale conferita agli AVV_NOTAIO dalla sig.ra COGNOME né tantomeno la copia della detta procura allegata alla memoria può assumere una valenza sanante ex art. 182 c.p.c.; ciò in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non si potrebbe far luogo ad un ordine di rinnovazione della procura ai sensi del novellato (dalla L, n. 69 del 2009) art. 182 cod. proc. civ., atteso che l’applicazione di detta norma (già ritenuta incompatibile con il processo di cassazione a proposito di una questione di carenza di potere rappresentativo di un mìnore: Cass. n. 20016 del 2016) non è compatibile con la disciplina
del conferimento della procura per il giudizio di cassazione, che con il disposto dell’art. 365 cod. proc. cív. considera l’esistenza della procura speciale e, dunque, dì una procura speciale valida, come un requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, siccome conferma anche il n. 5 dell’art. 366 cod., proc. civ., il quale, esigendo che il ricorso indic la procura, palesa che essa deve esistere prima del ricorso, così contraddicendo l’idea che possa formarsi dopo (salvo il caso di una sostituzione del difensore originario). La previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d’altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria della nullità e non riguarda quella speciale della inammissibilità (Cass., sez. 3, n. 1255 del 2018).
Nel caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla 1. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. sez. 6-3-n. 19184 del 2021; Cass. n. 32008, del 9 dicembre 2019; Cass. n. 25435, del 10 ottobre 2019; Cass. n. 14281, del 20 giugno 2006).
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, va emessa la dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla 1. n. 228 del 2012 la quale deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità in mancanza di procura speciale, su di esso grava la pronuncia relativa alle spese
processuali, anche rispetto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato predetto (cfr. già Cass. 21 settembre 2015, n. 18577, fra le altre).
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi euro 5.500,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte d AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ov dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Cosi deciso in Roma in data 15 dicembre 2022