Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5500 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1115/2022, pubblicata in data 30 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
3 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, quale agente generale di RAGIONE_SOCIALE, ha agito in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento della somma di € 1.642,89 .
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Velletri.
Oggetto:
ASSICURAZIONE
Ad. 03/03/2026 C.C.
R.G. n. 22/2023
Rep.
Il Tribunale di Velletri, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece dichiarata improcedibile .
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimato. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si rileva che la società ricorrente ha conferito la procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. al suo difensore con un atto rilasciato all’este ro e munito di sottoscrizione autenticata da un notaio straniero, ma priva di apostille .
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 1, n. 15073 del 11/06/2018), « in base alla Convenzione sull ‘ abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, aAVV_NOTAIOata a l ‘ Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE con legge n. 1253 del 1966, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell ‘ autorità designata dallo Stato di formazione dell ‘ atto, di apposita ‘ apostille ‘ , da apporre sull ‘ atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur aderente alla Convenzione; è anche escluso che il medesimo giudice possa disporre la concessione di un termine per il rilascio di una nuova procura, come ora previsto dall ‘ art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2009, posto che nel giudizio di cassazione non è ipotizzabile una sanatoria dell ‘ atto mediante sua rinnovazione, essendo prescritta ex art. 365 c.p.c. l ‘ esistenza di una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso» .
La parte ricorrente non chiarisce, d’altra parte, se e per quali ragioni, nella specie, potrebbe eventualmente prescindersi dalla indicata « apostille », né invoca altra disciplina normativa che consentirebbe di attribuire efficacia alla procura in questione.
Il ricorso sarebbe da ritenere, per ciò solo, inammissibile.
Risulta, comunque, decisivo ed assorbente anche l’ulteriore rilievo dell’inammissibilità dell’ unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 , e dell’ art. 111 Cost. , in relazione all’ art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. ».
Secondo la società ricorrente, « il Tribunale di Velletri ha compensato le spese di lite dei due gradi di giudizio, nonostante la soccombenza totale dell’appellato, senza fornire legittima motivazione al riguardo ».
2.1 La compensazione delle spese processuali risulta, in realtà, giustificata dalla corte d’appello sulla base del rilievo per cui l’eccezione di giudicato esterno, in base alla quale è stata decisa la controversia, era stata sollevata dalla società convenuta esclusivamente nel corso del giudizio di appello.
Secondo q uest’ultima , si tratterebbe di una motivazione meramente apparente.
A sostegno di tale assunto, peraltro, si limita a sostenere che l’eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni (censura inconferente, in quanto il giudice di secondo grado ha accolto la suddetta eccezione proprio in base a tale principio), che la propria vittoria in giudizio era stata integrale e che non sussisteva nessuna delle condizioni che, in base alla formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie, consente la compensazione delle spese di lite (e, cioè, la reciproca soccombenza della parti, l’assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Non si fa alcun riferimento, nello svolgimento di tale censura, all’incidenza , sulla disciplina normativa applicabile, della sentenza n. 77 del 7 marzo -19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale dell ‘ art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall ‘ art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano « altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ».
2.2 Nella situazione descritta, in primo luogo, il motivo di ricorso deve ritenersi, di per sé, inidoneo a sostenere adeguatamente l’assunto della violazione dell’art. 92 c.p.c., in quanto la relativa censura è svolta in diritto senza la considerazione della disciplina normativa che effettivamente regolava il potere di compensazione, rappresentata dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77 del 7 marzo -19 aprile 2018 della Corte Costituzionale, sopra richiamata.
2.3 Anche, comunque, a volere per un momento prescindere da quanto fin qui osservato, la motivazione posta a base della statuizione impugnata, di compensazione delle spese di lite, non può affatto considerarsi inesistente, né meramente apparente, e neanche insanabilmente contraddittoria sul piano logico.
Essa è certamente sintetica, ma, altrettanto certamente, è possibile evincere, dal suo complessivo esame, che il giudice di secondo grado ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese processuali considerando che il giudizio si era svolto in relazione alla pretesa sostanziale fatta valere (e, sotto tale profilo, aveva visto integralmente vittoriosa la parte attrice, almeno in primo grado), che la pendenza del processo all’esito del quale si è formato (peraltro solo in corso di causa) il
giudicato esterno contrario alla decisione di primo grado di accoglimento della domanda era certamente nota alla società convenuta, che quel giudizio aveva promosso, ma che di tale pendenza non aveva fatto in precedenza cenno nel presente processo (pur essendo addirittura intervenuta la sentenza che lo aveva definito, poi passata in giudicato, prima della proposizione dell’appello), mentre poteva non esserne a conoscenza l’attore, agente assicurativo, in quanto non era parte di quel giudizio, in cui era stata convenuta direttamente ed esclusivamente la compagnia assicuratrice.
Orbene, la sopravvenienza in corso di causa di un giudicato esterno, tanto più in un contesto processuale in cui -come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, senza che nel ricorso siano formulate sul punto specifiche censure -non risultava dalla parte interessata nemmeno allegata la situazione poi sfociata nel giudicato stesso (di cui la controparte poteva non essere a conoscenza), ben può integrare una grave ragione, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Tanto più laddove l ‘atteggiamento processuale così tenuto dalla parte vittoriosa possa essere inteso come contrario alla buona fede ed alla durata del processo.
Tutto ciò considerato, ritiene la Corte -sebbene ad abundantiam , stante la rilevata inammissibilità del ricorso -che la decisione impugnata, intesa nella sua effettiva e complessiva sostanza, debba dirsi sostenuta da una motivazione adeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.
3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME