Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11388 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11388 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ASSICURAZIONI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3952/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA R.G. GIP TRIBUNALE DI PIACENZA N. 552/2011 E R.G. P.M. N. 3694/2010
– intimata – avverso la sentenza n. 2181/2021 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 8 luglio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 5680/2018 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile per t ardività l’istanza di revocazione straordinaria proposta, ai sensi dell’art. 395, n umm. 1 e 3, cod. proc. civ., in relazione alla sentenza n. 10208/2014 del medesimo Ufficio;
resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE; non svolge difese in grado di legittimità l’Amministrazione giudiziaria identificata dal num. 552/2021 del R.G. G.I.P. e dal num. 3694/2010 del R.M. P.M. presso il Tribunale di Piacenza;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui i al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso per cassazione è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore dell’AVV_NOTAIO rilasciata all’estero , redatta in lingua straniera (inglese), munita di traduzione e corredata da un documento (verosimilmente una c.d. apostille ) in lingua straniera (probabilmente polacca), sprovvista di traduzione, tampoco giurata;
in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto;
alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolvere le seguenti questioni:
-) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione,
sia ai sensi della RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles del 25 maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto ;
-) i n caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii) se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., per la traduzione dell’atto e se tale potere -dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto;
la decisione sulle predette questioni assume valenza dirimente ai fini dello scrutinio di ammissibilità del presente ricorso;
alcuna valenza ‘sanante’ di una (eventuale) invalidità della procura originariamente conferita all’AVV_NOTAIO potrebbe invero assumere la procura rilasciata, quale difensore aggiuntivo della ricorrente, in favore dell’AVV_NOTAIO in data 5 febbraio 2025, quest’ultima munita di traduzione in lingua italiana ed accompagnata da apostille assistita stavolta da traduzione giurata di un esperto;
tale seconda procura è infatti successiva alla proposizione del ricorso (risalente al gennaio 2022): orbene, è noto che il requisito di ammissibilità del ricorso costituito dalla specialità della procura, postula, in forza del combinato disposto degli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso per cassazione (sul punto, Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075); neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ.;
si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite;
p. q. m.
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione