Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11388 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ASSICURAZIONI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3952/2022 R.G. proposto da COMPENSA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA R.G. GIP TRIBUNALE DI PIACENZA N. 552/2011 E R.G. P.M. N. 3694/2010
– intimata – avverso la sentenza n. 2181/2021 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 8 luglio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la Compensa Towarzystwo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dispiegato contro la sentenza n. 5680/2018 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato inammissibile per t ardività l’istanza di revocazione straordinaria proposta, ai sensi dell’art. 395, n umm. 1 e 3, cod. proc. civ., in relazione alla sentenza n. 10208/2014 del medesimo Ufficio;
resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE non svolge difese in grado di legittimità l’Amministrazione giudiziaria identificata dal num. 552/2021 del R.G. G.I.P. e dal num. 3694/2010 del R.M. P.M. presso il Tribunale di Piacenza;
le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa; l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui i al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso per cassazione è stato proposto in forza di una procura speciale alle liti in favore dell’Avv. NOME COGNOME rilasciata all’estero , redatta in lingua straniera (inglese), munita di traduzione e corredata da un documento (verosimilmente una c.d. apostille ) in lingua straniera (probabilmente polacca), sprovvista di traduzione, tampoco giurata;
in ordine alla validità di una procura speciale di tal fatta, oggetto di divergenti indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di nomofilachia, sono state investite (con ordinanza del 22/03/2024, n. 7757) le Sezioni Unite di questa Corte, onde dirimere il contrasto;
alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolvere le seguenti questioni:
-) se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione,
sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, integri un requisito di validità dell’atto ;
-) i n caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa: (i) se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura; (ii) se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., per la traduzione dell’atto e se tale potere -dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione; (iii) se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto;
la decisione sulle predette questioni assume valenza dirimente ai fini dello scrutinio di ammissibilità del presente ricorso;
alcuna valenza ‘sanante’ di una (eventuale) invalidità della procura originariamente conferita all’Avv. COGNOME potrebbe invero assumere la procura rilasciata, quale difensore aggiuntivo della ricorrente, in favore dell’Avv. NOME COGNOME COGNOME in data 5 febbraio 2025, quest’ultima munita di traduzione in lingua italiana ed accompagnata da apostille assistita stavolta da traduzione giurata di un esperto;
tale seconda procura è infatti successiva alla proposizione del ricorso (risalente al gennaio 2022): orbene, è noto che il requisito di ammissibilità del ricorso costituito dalla specialità della procura, postula, in forza del combinato disposto degli artt. 365 e 83, terzo comma, cod. proc. civ., la necessaria anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso per cassazione (sul punto, Cass., Sez. U, 19/01/2024, n. 2075); neppure operando, nel giudizio di legittimità, la disciplina di sanatoria dei difetti della procura, dettata dall’art. 182 cod. proc. civ.;
si profila pertanto necessario, in ragione della evidente logicità preliminare, disporre il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite;
p. q. m.
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione