Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34375 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34375 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 25930 – 2018 R.G. proposto da:
ESPOSITO RAGIONE_SOCIALE – c.f./p.i.v.a. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Oristano, al INDIRIZZO presso lo dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende “in forza di procura margine del ricorso di primo grado” (così ricorso per cassazione, pag. 1).
RICORRENTE
contro
PREFETTO di CAGLIARI
INTIMATO
avverso la sentenza del tribunale di Cagliari n. 377/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2019 da consigliere dott. NOME COGNOME
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso in data 27.1.2013 al giudice di pace di Iglesias la “RAGIONE_SOCIALE.n.c. proponeva opposizione avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Cagliari le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 318,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all’art. 142, 8 c.d.s., accertata in data 1.3.2012, con verbale di contravvenzione della poliz municipale del Comune di Iglesias.
Resisteva il Prefetto di Cagliari.
Con sentenza n. 158/2014 il giudice adito accoglieva l’opposizione ed annullava il verbale.
2. Proponeva appello il Prefetto di Cagliari.
Resisteva la “RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 377/2018 il tribunale di Cagliari accoglieva l’appello ed, totale riforma della gravata sentenza, rigettava l’opposizione in prime cu esperita dalla “RAGIONE_SOCIALE
2.1. Evidenziava il tribunale che, così come aveva dedotto l’appellante, la collettiva appellata non aveva con l’iniziale ricorso in opposizione formul ragioni di censura in ordine alle modalità di notificazione del verbale.
Evidenziava in ogni caso il tribunale che le attività materiali, di stam consegna del verbale, ben potevano essere delegate a soggetti terzi, pur di natura privata, senza che ne risultasse inficiato il procedimento di notificazione
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “RAGIONE_SOCIALEn.RAGIONE_SOCIALE ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con og conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Prefetto di Cagliari non ha svolto difese.
4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell’art. 380 . bis, 10 co., cod proc. civ. ha fissato l’adunanza in camera di consiglio..
5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n 5, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia su fatto decisivo.
6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la azione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. viol
7. Il ricorso è inammissibile.
8. L’avvocato NOME COGNOME agisce innanzi a questa Corte per conto della “RAGIONE_SOCIALE “in forza di procura a margine del ricorso di prim grado” (così ricorso per cassazione, pag. 1).
Soccorre perciò l’insegnamento di questa Corte secondo cui, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione d sentenza impugnata; è, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’ introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le f giudizio (cfr. Cass. 30.7.2012, n. 13558; Cass. (ord.) 11.9.2014, n. 19226, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attes l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’a svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; consegue che il ricorso é inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per
cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 all’esito cod. proc. civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. persista la validità della procura per il giudizio di appello).
9. L’inammissibilità del ricorso rende vano il rilievo della invalidità notifica del ricorso per cassazione, siccome eseguita all’Avvocatura distrettua dello Stato. Tanto in applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002).
10. Il Prefetto di Cagliari non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del present giudizio va pertanto assunta.
11. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, d.p.r. cit., se dovuto. 10 co. bis,
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a dell’art. 13, 1° co. d.p.r. cit., se dovuto. bis,