Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1922 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 3 Num. 1922 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12584/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME.
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 486/2022 depositata il 03/03/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2025 dal Consigliere relatore dr.ssa NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME proponeva appello avverso la sentenza n. 2694/2019, con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato improcedibile ex art. 3 del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162 del 2014, la domanda da lui stesso proposta nei confronti di COGNOME NOME, volta ad ottenere il risarcimento dei danni che l’attore asseriva di aver subito a causa dell’iniziativa assunta dal convenuto COGNOME -ed accolta dal Giudice dell’Esecuzione -di ottenere ex art. 609 cod. proc. civ. l’assegnazione dei beni mobili lasciati da esso appellante in un appartamento che, tuttavia, era stato locato dal COGNOME alla società RAGIONE_SOCIALE, unica e sola conduttrice dell’immobile.
Con la qui impugnata sentenza n. 486/2022 la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato due motivi.
Resta intimato NOME.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza, in vista della quale il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in punto: Omessa Motivazione: Violazione dell’articolo 111 comma 6 della Costituzione. -Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.: in punto: Omessa
Pronuncia: Violazione dell’articolo 112 del codice di rito’.
1.1. Sotto un primo profilo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che la corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in punto di omessa motivazione e di conseguente violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., poiché non risulterebbe individuabile il percorso logico -giuridico in virtù del quale la disciplina dell’art. 609 cod. proc. civ. è stata applicata ad esso ricorrente, nonostante egli non rivestisse affatto la qualità di conduttore prevista dalla norma.
1.2. Sotto un secondo profilo il ricorrente deduce, sempre in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che la corte di appello sarebbe altresì incorsa nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi pronunciata sulle specifiche argomentazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e in sede di gravame da esso ricorrente, in allora appellante, riguardo l’arbitraria commistione tra la società RAGIONE_SOCIALE e la persona fisica di COGNOME NOME.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Articolo 360 comma 1, numero 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; in punto: Violazione dell’articolo 3 del DL. 132/2014’.
Lamenta, sotto un primo profilo, che i giudici di merito sarebbero incorsi in falsa applicazione dell’articolo 3 del d.l. n. 132 del 2014 e succ. mod., là dove hanno ritenuto che il procedimento dovesse essere preceduto da ‘negoziazione assistita obbligatoria’, essendone invece esplicitamente esclusi sia i procedimenti di opposizione all’esecuzione che i procedimenti incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata.
Lamenta altresì, sotto altro profilo, che la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare improcedibile il giudizio, sul rilievo del mancato raggiungimento dell’accordo, tra le parti della negoziazione assistita, entro il termine previsto dalla legge, poiché, invero, una siffatta
evenienza non sarebbe stata di ostacolo alla prosecuzione del processo.
Il Collegio, premesso che ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., ‘Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale’, rileva che nel caso di specie la procura rilasciata al difensore da parte del ricorrente non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione.
3.1. Dall’esame diretto, consentito a questa Corte quale giudice del fatto processuale (v. Cass., Sez. Un., n. 8077/2012), risulta che la procura in questione:
-è la scansione di un documento analogico ed è stata depositata nel fascicolo telematico insieme al ricorso per cassazione, che è invece un file nativo digitale;
-è intitolata ‘mandato e procura speciale’ ;
-non menziona per nulla il presente giudizio di cassazione né fa riferimento alla sentenza impugnata;
-fa invece riferimento ‘ad ogni più ampia facoltà di legge’ conferita al difensore, ivi compresa quella di ‘chiamare terzi in causa, transigere, conciliare, rinunziare agli atti del giudizio o accettare rinunzie, quietanzare’ ed ulteriormente aggiunge, sempre in riferimento al difensore, ‘nominandolo proprio procuratore speciale a norma dell’art. 185 c.p.c. per la comparizione e l’interrogatorio, con facoltà inoltre di nominare altri procuratori o avvocati, anche disgiuntamente tra loro, nonché consulenti di parte’ .
3.2. Orbene, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno già avuto modo di affermare, per un verso che ‘In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o
mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso’ (v. Cass., Sez. Un., n. 2075/2024); per altro verso che ‘In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici -al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato -di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (v. Cass., Sez. Un., n. 2077/2024; Id., n. 2075/2024).
Nel caso di specie, la procura, originariamente analogica, scansionata e depositata telematicamente con il ricorso nativo digitale si può considerare ad esso materialmente congiunta, ma contiene espressioni che non si riferiscono inequivocabilmente alla proposizione del ricorso per cassazione, bensì ad attività tipiche del giudizio di merito, specificamente indicate in relazione alla comparizione del difensore, in qualità di procuratore speciale della parte, per rendere interrogatorio avanti al giudice ai sensi e per gli effetti dell’art. 185 cod. proc. civ., che è disposizione per nulla afferente al giudizio di legittimità, ovvero per nominare consulenti di parte, dunque in riferimento al subprocedimento di consulenza tecnica d’ufficio ed alle relative operazioni peritali, che nuovamente non attiene al giudizio di cassazione.
3.3. L’esistenza, nel contenuto della procura, di espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente
dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (v. Cass., n. 1392/2020; Cass., n. 28146/2018), e l’assenza di ogni riferimento in essa al provvedimento impugnato comportano pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale.
Anche a voler prescindere dai summenzionati profili, lo scrutinio di entrambi i motivi proposti rivela inoltre la loro intrinseca inammissibilità.
4.1. Il primo motivo è inammissibile perché contiene la proposizione cumulativa delle censure di omessa pronuncia ed omessa motivazione.
Va anzitutto premesso e ribadito il generale principio per cui ‘Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito’ (v., tra le tante, Cass., n. 11603/2018).
In particolare, poi, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che ‘In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio
di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ (v. Cass., n. 27551/2024).
Il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mentre il mancato rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione senza un’adeguata giustificazione: v. Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2022, n. 29952); ne deriva dunque la contraddittorietà tra i due motivi, se proposti cumulativamente.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile, perché lamenta che la corte territoriale sarebbe incorsa in violazione o falsa applicazione di legge in tema di negoziazione assistita, ma contiene deduzioni generiche ed assertive.
Questa Suprema Corte ha già ripetutamente avuto modo di affermare che ‘In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non
potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa’ (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745, e successive conformi, tra cui Cass., n. 18998/2021; Cass., n. 20870/2024).
Invece, come anche condivisibilmente osservato dal Pubblico Ministero, il ricorrente si è limitato a dedurre la violazione dell’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, senza, tuttavia, illustrarne il contenuto precettivo e senza raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, fondate sulle diverse disposizioni dell’art. 4, comma 3, dell’art. 2, comma 2, lett. a), e dell’art. 2, comma 3 del d.l. n. 132 citato, che avrebbe dovuto, invece, espressamente richiamare, al fine di dimostrare che le argomentazioni addotte dalla Corte di appello contrastano con i precetti normativi applicabili alla fattispecie in esame, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare le norme del d.l. n. 132 violate e/o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con esse.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME