Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5166 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5166 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14788/2025 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso il decreto del Tribunale di Milano in proc. n. 32629/2022 depositato il 28/05/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
ATTI DI CAUSA
Considerato che:
NOME, cittadino egiziano ha proposto impugnazione avverso il decreto N. 6270, pubblicato, in data 28.05.2025, dal Tribunale di Milano, nel procedimento portante rg. 32629/2022, in forza del quale la predetta Autorità Giudiziaria ‘dichiara inammissibile, in quanto tardiva la proposizione del ricorso avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Monza del 23.03.2022 e notificato a mani il 16.06.2022.
Con atto del 17/10/2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ritenendo che, essendo la procura, apposta su foglio separato, priva RAGIONE_SOCIALEa certificazione da parte del difensore RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 bis, tredicesimo comma, d.lgs. 25/2008, il presente ricorso per cassazione è inammissibile (Cass.Sez.Un. n. 15177/2021), né tale originaria mancanza può essere sanata da un rilascio postumo, poiché detta attestazione deve intervenire contestualmente all’atto del conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura, venendo meno, altrimenti, la sua funzione certificatoria (Cass. 27232/2020), propone la definizione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
Il difensore con atto del 25.10.2025 ha chiesto la decisione rilevando che la procura allegata al ricorso, depositato, in data 14.07.2025 (doc. 1 procura Cassazione), riporta la sottoscrizione del difensore per autentica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che
Il ricorso è inammissibile per difetto di procura.
In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art 35 bis, comma 13, del Dlgs
nr 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data RAGIONE_SOCIALEa procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘Unità Dublino, atteso che l’art. 3, comma 3 septies, del citato D.Lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13 (cfr Cass nr 24265/2022).
Di conseguenza i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, devono essere applicati anche ai procedimenti instaurati avverso i provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘Unità Dublino, visto che l’art 3, comma 3 del D.lgs nr 25 del 2008 ha, a proposito RAGIONE_SOCIALEa procura speciale per il ricorso per cassazione, la medesima formulazione del successivo dall’art 35 bis, comma 13, del Dlgs nr 25 del 2008 , con tutto ciò che ne consegue anche in termini di conformità a Costituzione (tra le tante: Cass. 21 marzo 2022, n. 9110; Cass. 17 marzo 2022, n. 8755; Cass. 6 ottobre 2021, n. 27188).
Inoltre, anche qualora la domanda riguardi la protezione speciale si applica l’art 19 ter comma sesto, D.lgs 150/2011, disposizione questa del tutto analoga all’ art 35 bis, comma 13, del Dlgs nr 25 del 2008 (Cass 28646/2022).
Quanto al resto, deve osservarsi che l’attuale quadro normativo sopra richiamato come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa Corte impone una specifica autentica RAGIONE_SOCIALEa firma e RAGIONE_SOCIALEa data, sia pure senza formule sacramentali e non basta quindi che nella epigrafe del
ricorso si affermi in quale data è stata rilasciata la procura. Il difensore pertanto non può limitarsi ad autenticare la sola firma del suo cliente ma deve anche certificare la veridicità RAGIONE_SOCIALEa data anche con un’unica sottoscrizione. Diversamente l’attestazione RAGIONE_SOCIALEa data di rilascio RAGIONE_SOCIALEa procura resta una semplice dichiarazione del cliente, il quale sottoscrive la procura, ma non una certificazione attribuibile, come invece richiede la norma, al difensore. Lo specifico onere imposto al difensore non ammette che la data RAGIONE_SOCIALEa procura risulti attestata da mezzi diversi dalla certificazione del difensore.
Nel caso di specie la procura in base alla quale è stato proposto il ricorso è stata rilasciata su di un foglio riporta invero la data del 24.6.2025ma non vi è alcuna certificazione in ordine alla suddetta data di rilascio, poiché dopo la firma del ricorrente segue solo la dicitura “è autentica” e la firma del difensore, il che certifica l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma ma non la effettività RAGIONE_SOCIALEa data e segnatamente che la procura sia stata effettivamente rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato siccome previsto dall’art. 35 bis comma 13 D.Lgs. 25/2008.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380-bis, comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, come nel caso di specie, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘ art 96 c.p.c., regola che si applica anche nel caso di specie con esclusione del comma terzo dal momento che non vi è costituzione di controparte.
Il ricorrente deve quindi essere condannato al pagamento al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad Euro 1.500,00.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad Euro 1.500,00 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, 3.02.2026
Il Presidente (NOME COGNOME)