Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2192/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME TROILO (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso,
-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 754/2019 depositata l’ 11.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che nel procedimento n. 2192/2020 RG, in conseguenza di comunicazione di proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. formulata dal Consigliere delegato in data 15.5.2023, l’AVV_NOTAIO , sulla base della procura speciale cartacea rilasciatagli dalla ricorrente COGNOME NOME il 19.6.2023, autenticata dal medesimo legale, ed allegata in copia, senza attestazione di conformità all’originale analogico, ha depositato telematicamente il 21.6.2023 istanza di decisione della causa ex art. 380 bis comma 2° c.p.c.;
considerato che a seguito di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la difesa dei controricorrenti, nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ha eccepito l’invalidità dell’autenticazione della firma di COGNOME NOME da parte dell’AVV_NOTAIO per il rilascio della procura speciale per il deposito dell’istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., non rientrando, a suo dire, tale atto fra quelli elencati dall’art. 83 comma 3° c.p.c. , per i quali la procura può essere autenticata dallo stesso difensore patrocinante;
rilevato che a tale questione processuale rilevante per la notevole diffusione del fenomen o e per l’assenza di precedenti , si aggiunge quella relativa alle conseguenze che si verificherebbero ove l’istanza di decisione per ragioni di rito, e non di merito, non dovesse consentire di addivenire ad una decisione diversa da quella prospettata nella proposta di definizione anticipata, in punto di
applicabilità, o meno, delle conseguenze di cui all’art. 96 comma 3° e 4° c.p.c., richiamate dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c. nei casi in cui, richiesta la decisione dal ricorrente entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, la causa venga decisa in conformità alla proposta medesima; considerato che la Corte ritiene, inoltre, meritevole di approfondimento anche la questione della validità della procura allegata dalla ricorrente all’istanza di decisione ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., in relazione all’osservanza delle disposizioni che consentono di equiparare le copie per immagine di atti analogici depositate telematicamente agli originali cartacei;
ritenuto, infine, che l’opportunità di rinviare alla pubblica udienza è anche correlata anche all’attesa della decisione delle Sezioni unite, fissata per il prossimo mese di febbraio, sulla questione dell’esistenza dell’incompatibilità del consigliere relatore della proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis comma 1° c.p.c. a far parte del collegio chiamato a decidere la causa a seguito della presentazione dell’istanza di decisione della parte ricorrente ex art. 380 bis comma 2° c.p.c., che sarà occasione anche per qualificare il carattere decisorio o non decisorio della proposta di definizione anticipata
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.1.2024