Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto: revocazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28743/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME tutti rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti –
contro
Banca Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 19949/2022, depositata il 21 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione per la
revocazione dell’ordinanza di questa Corte depositata il 21 giugno 2022 che aveva dichiarato inammissibile il loro appello avverso una sentenza della Corte di appello di Salerno;
-dall’esame dell’ordinanza impugnata si evince che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 1337 cod. civ. avanzata da NOME COGNOME, dante causa degli odierni ricorrenti, di condanna della Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., condannando quest’ultima al pagamento della somma di euro 224.976,59, respingendo, invece, quella di accertamento della nullità del contratto per vizio di forma, mentre, per quel che interessava il giudizio di legittimità, il giudice di appello aveva disatteso l’appello incidentale della predetta NOME COGNOME;
questa Corte ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in ragione dell’assenza della procura speciale alle liti asseritamente conferita al difensore che aveva sottoscritto l’atto ;
il ricorso è affidato a un unico motivo;
la Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
con l’un ico motivo i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente/assente la procura speciale alle liti, rilevando che la stessa era stata rilasciata e non risultava presente agli atti del giudizio di legittimità per fatto non imputabile alla parte e che tale circostanza integrava gli estremi dell’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.;
-evidenziano , in particolare, che l’esistenza della procura si evincerebbe dal fatto che la stessa è stata notificata alla controricorrente unitamente al ricorso e di tale circostanza ne era stata data prova mediante deposito della relativa notifica telematica, che la medesima controricorrente non aveva sollevato alcuna obiezione sul punto, che né la Sezione filtro, né la cancelleria avevano rilevato la causa di inammissibilità e che il difensore era figlio della parte;
il motivo è inammissibile;
-come noto l’e rrore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali e tale errore deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa (sempre che non abbia costituito oggetto di contraddittorio), risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive ed essere essenziale e decisivo (cfr. Cass. 10 giugno 2021, n. 16439; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3190);
-orbene, premesso che l’esame del merito del giudizio di cassazione presuppone, a pena di inammissibilità, non solo l’esistenza della procura speciale alle liti, ma anche, a pena di improcedibilità il suo deposito insieme al ricorso laddove rilasciata con atto separato (cfr. Cass. 7 giugno 2023, n. 16041), si osserva che, nel caso in esame, non è dedotta alcuna svista da parte del giudice di legittimità, non essendo controversa l’assenza della procura speciale alle liti agli atti del giudizio di cassazione;
vale, difatti, osservare che i ricorrenti, a pagina 3 del ricorso, lungi dal denunciare un errore percettivo in ordine all’esistenza della procura in calce al ricorso per cassazione, si sono limitati ad allegare una mera supposizione, quello secondo cui «verosimilmente il foglio della procura allegato in calce al ricorso sul foglio separato sia andato perduto nei vari passaggi e rimaneggiamenti del fascicolo cartaceo»;
per di più, anche successivamente i ricorrenti non assumono che la procura fosse agli atti, allegata alla copia notificata del ricorso, ma che con essa fosse stata depositata la pec di trasmissione «da cui si evince
la presenza del file in P7M, denominato procure alle liti», il che conferma, anziché smentire, che la procura non c’era;
quanto poi alle ulteriori considerazioni svolte a sostegno del ricorso per revocazione, è agevole osservare che la mancata eccezione della controparte nulla rileva, giacché ovviamente il difetto di procura è rilevabile d’ufficio , così come nulla rileva che tale difetto non fosse stato intercettato dalla sezione filtro e, tantomeno, dalla cancelleria;
può, altresì, aggiungersi che l’esistenza del dedotto errore non risulta con immediatezza ed obiettività, richiedendo, alla luce della stessa prospettazione del motivo da parte dei ricorrenti, particolari argomentazioni induttive;
per le esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024.