Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6387 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 23444 del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE) (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (C.F.: P_IVA)
-controricorrenti-ricorrenti in via incidentaleper la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Napoli n. 4648/2022, pubblicata in data 11 maggio 2022;
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 28/02/2024 C.C.
R.G. n. 23444/2022
Rep.
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso due cartelle di pagamento notificategli dall’RAGIONE_SOCIALE in virtù di crediti iscritti a ruolo dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per spese di giustizia.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli, in relazione al profilo attinente alla insufficiente indicazione e determinazione del credito nelle cartelle opposte.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso il COGNOME.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno notificato un atto denominato ‘ controricorso con ricorso incidentale ‘, di fatto adesivo al ricorso principale e contenente due ulteriori motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata.
Il COGNOME resiste, con autonomo controricorso, al ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato un atto denominato ‘ controricorso a ricorso incidentale ‘ con il quale di fatto in realtà aderisce a sua volta al suddetto ricorso incidentale.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il controricorrente COGNOME ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale.
2. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legal e rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente in forz a di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 -01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 -01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 -01).
Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario
NOME COGNOME, che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) RAGIONE_SOCIALE stessa, in virtù di procura rilasciata per atto del AVV_NOTAIO in data 6 dicembre 2020 (rep. 55878, racc. 36640); in tale qualità il COGNOME ha sottoscritto il mandato difensivo ai fini RAGIONE_SOCIALE presente fase del giudizio.
L’indicata procura non è stata però proAVV_NOTAIOa.
Il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE è, pertanto, inammissibile.
2.1 Il ricorso principale di RAGIONE_SOCIALE è, inoltre, inammissibile anche per difetto nell’esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., dal momento che in esso non sono adeguatamente richiamati né gli effettivi motivi posti a base RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta dal COGNOME (la società ricorrente si limita ad individuare le cartelle di pagamento impugnate, precisando unicamente che di esse l’opponente aveva chiesto « l’annullamento, la nullità e/o la disapplicazione, facendo valere plurimi motivi di impugnazione »), né le ragioni fatte valere per contestare l’opposizione (limitandosi ad affermare che gli enti opposti si erano costituiti ed avevano chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda).
Le indicate lacune espositive non consentirebbero alla Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, onde poter correttamente valutare le censure formulate con il ricorso avverso la decisione impugnata.
Il ‘ controricorso con ricorso incidentale ‘ del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è stato notificato a tutte le altre parti del giudizio martedì 1° novembre 2022.
Si tratta di un atto il cui contenuto è, nella sostanza, adesivo alle ragioni espresse con il ricorso principale e che contiene, altresì, due ulteriori motivi di censura avverso la sentenza impugnata, di cui viene chiesta la cassazione.
Avendo i suddetti enti ricevuto la notificazione del ricorso principale in data 21 settembre 2022, essi avevano, peraltro, l’onere di proporre il proprio ricorso in via incidentale, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 371 c.p.c. (nella formulazione all’epoca vigente), cioè nei quaranta giorni dal 21 settembre 2022, vale a dire entro lunedì 31 ottobre 2022, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, « il principio RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni -venti più venti -risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini, l’abbreviato e l’ordinario, di impugnazione in astratto operativi; tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte RAGIONE_SOCIALE‘impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo RAGIONE_SOCIALE sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi RAGIONE_SOCIALE sentenza diversi da quelli oggetto RAGIONE_SOCIALE già proposta impugnazione » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 -01; Sez. 2, Sentenza n. 448 del 14/01/2020, Rv. 656830 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016, Rv. 638617 -01; Sez. L, Sentenza n. 5695 del 20/03/2015, Rv. 634799 – 01).
Il ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE è, pertanto, tardivo e, come tale, inammissibile, anche a prescindere dalla sorte del ricorso principale.
Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inammissibili.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del controricorrente COGNOME, avvocato NOME COGNOME, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 c.p.c. .
Deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (solo per RAGIONE_SOCIALE).
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibili sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale;
-condanna le parti ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole come segue: a) complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge a carico di RAGIONE_SOCIALE; b) complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge a carico di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; tali somme sono distratte in favore del difensore del controricorrente COGNOME, avvocato NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 c.p.c..
Ric. n. 23444/2022 – Sez. 3 – Ad. 28 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 Si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte
dei ricorrenti in via principale ed in via incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Ci-