Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7757 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7757 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1620/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO DON ORIONE CONGREGAZIONE PICCOLA OPERA DIVINA PROVVIDENZA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1306/2017 depositata il 13/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME citò in giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e, allegando la propria qualità di erede universale di NOME COGNOME, propose querela di falso in via principale dell’inventario dell’eredità di COGNOME NOME redatto dal AVV_NOTAIO su istanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che aveva accettato l’eredità con beneficio di inventario.
1.1.L’attrice dedusse che l’inventario era incompleto e non veritiero perché non comprendeva alcuni beni di proprietà RAGIONE_SOCIALE de cuius.
1.2.Il Tribunale di Chiavari dichiarò inammissibile la querela di falso.
1.3.La Corte d’appello di Genova con sentenza confermò la decisione di primo grado.
1.4.La Corte distrettuale rigettò l’eccezione di nullità del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’intervento del Pubblico Ministero perché era il medesimo stato posto nelle condizioni di partecipare al giudizio, attraverso la regolare comunicazione RAGIONE_SOCIALE lite.
1.5.Quanto all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE querela di falso, la Corte d’appello osservò che l’imprecisione e l’incompletezza di dichiarazioni rese da terzi al AVV_NOTAIO ed il mancato accertamento dell’esistenza di altri beni asseritamente compresi nel patrimonio ereditario non intaccava la genuinità del documento; affermò che il contenuto del documento non costituiva mezzo di prova contro l’istante in quanto la fede privilegiata era riservata solo alle dichiarazioni di provenienza del documento dall’organo che l’aveva sottoscritto ovvero di ciò che il pubblico ufficiale aveva attestato essere avvenuto in sua presenza.
1.6.Infine, la Corte d’appello dichiarò che l’attrice era carente di interesse (o priva di legittimazione attiva), essendo passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Genova N.815/2009, che non aveva riconosciuto la sua qualità di erede.
1.7.La Corte d’appello condannò NOME COGNOME alle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c per lite temeraria.
2.Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di cinque motivi.
2.1. NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con distinti controricorsi.
2.2. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE di Don RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
2.1.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.2.In prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare, deve essere esaminata la questione, proposta dalla ricorrente, di nullità RAGIONE_SOCIALE procura speciale rilasciata dal controricorrente NOME COGNOME al difensore per difetto di traduzione nella lingua italiana e per omesso accertamento dell’identità del soggetto che ha rilasciato la procura.
Si tratta di procura speciale rilasciata da NOME COGNOME COGNOME innanzi al ‘notary public’ dello Stato RAGIONE_SOCIALE Florida; essa contiene l’attestazione del rilascio in sua presenza in lingua inglese con allegata asseverazione giurata (‘subscribed and sworn before me, this second day of January, 2018 a Notary Public’), contiene la firma del AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE parte, l’attestazione di conformità ed è corredata da apostille in lingua inglese, ai sensi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5.10.1961, anch’essa non tradotta.
2.Deve essere premesso che, per il disposto dell’art.12 RAGIONE_SOCIALE Legge 31 maggio 1995, n.218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente
l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua RAGIONE_SOCIALE “lex loci”; è necessario, però che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore (Cassazione civile sez. III, 15/11/2017, n.26951; C assazione civile sez. un., 13/02/2008, n.3410; Cass., sez. un., 24 luglio 2007, n. 16296; Cass., sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass. 25 maggio 2007, n. 12309; Cass. 30 settembre 2005, n. 19214; Cass. 29 aprile 2005, n. 8933; Cass. 12 luglio 2004, n. 12821).
Anche prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Legge n.218 del 1995, relativamente alla rappresentanza tecnica, come pure all’atto da cui essa trae origine, la dottrina processualista, riteneva applicabile la lex fori , dato lo strettissimo collegamento di questa specie di rappresentanza al processo, oltre che per ragioni pubblicistiche connesse all’idoneità tecnica del difensore a partecipare al processo.
Ai sensi dell’art. 27 disp. prel. c.c. del 1942 (vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 legge n. 218 -95) la procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o jus postulandi era soggetta alla legge italiana, secondo la posizione unanime RAGIONE_SOCIALE dottrina e RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza ( Cass. n. 2094-80; n. 3739-80; n. 462-84).
E’ pertanto necessario che l’atto redatto all’estero, secondo le formalità RAGIONE_SOCIALE lex loci, sia equivalente, nella forma e nell’efficacia, a quello previsto dalla legge italiana di diritto processuale. In altri termini, se si tratta di scrittura privata, l’atto deve contenere una sottoscrizione autenticata
4.E’ stato osservato che la procura alle liti è interamente disciplinata dal codice di procedura civile e la dottrina processualistica, nonostante dubiti che la procura sia un atto processuale in senso proprio, è, tuttavia, concorde nell’asserire che si tratti di un atto coordinato al processo o preparatorio dello stesso o diretto ad avere influenza esclusiva su di esso oppure lo qualifica come condizione per rendere effettivi e concreti i poteri processuali del difensore.
5.La procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, deve rispondere, in base al disposto dell’art.83 c.p.c., alla forma dell’atto pubblico o RAGIONE_SOCIALE scrittura privata autenticata, i cui requisiti necessari sono quelli previsti dagli artt.2699 e 2703 c.c., fermo restando che l’individuazione del soggetto autorizzato ad attribuire pubblica fede all’atto deve essere individuato in base alla legge dello Stato in cui è formato ( Cass. 13578/2002 e 8867/2003; Cass. n. 264 del 1996; Cass. n. 3744 del 1988; Cass. 5075 del 1985; Cass. n. 2347 del 1976).
6. Il rispetto di tali forme per la redazione RAGIONE_SOCIALE procura comporta per l’ordinamento interno l’esigenza di acquisire la prova del carattere pubblico dell’atto o dell’autenticazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione.
Questa soluzione ha destato critiche di parte RAGIONE_SOCIALE dottrina, che ha evidenziato come essa possa condurre a negare validità a procure rilasciate validamente secondo la lex loci nei Paesi, soprattutto di common law , in cui è manca il concetto di pubblica fede ed è
deformalizzato l’accertamento dell’identità e dell’autentica RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione.
Alcuni autori hanno evidenziato che la procura alle liti non è propriamente un atto processuale fintanto che non venga prodotta in giudizio, ovvero è un atto processuale sui generis , al quale si affianca, solitamente, un contratto tra difensore e cliente (così Cass. 7.11.1989, n.4653, secondo cui la procura diventa atto processuale al momento RAGIONE_SOCIALE sua produzione in giudizio), sicché occorrerebbe far riferimento alla disciplina sostanziale dettata in tema di atto pubblico e scrittura privata, individuando il fondamento normativo nell’art.60 RAGIONE_SOCIALE L. 21 maggio 1995, n.218 in tema di rappresentanza volontaria. Secondo tale disposizione, si applica la legge del Paese in cui il rappresentante ha la propria sede d’affari, e l’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza, quanto alla forma, va disciplinato con riferimento alla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui è l’atto è posto in essere.
Secondo l’interpretazione dominante, accolta dalla giurisprudenza, la procura rilasciata all’estero deve essere equivalente, nella forma e nell’efficacia a quello previsto dalla legge processuale italiana. E’ dunque, in particolare indispensabile che dal tenore RAGIONE_SOCIALE procura siano desumibili gli elementi tipici dell’autenticazione, e cioè l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione RAGIONE_SOCIALE firma in presenza del pubblico ufficiale (Cass. 4.11.2015, n. 22559; Cass. 25.5.2007, n. 12309; Cass. 12.7.2004, n. 12821).
8.Tale finalità viene perseguita attraverso la legalizzazione, che consiste nella certificazione RAGIONE_SOCIALE qualità legale del soggetto straniero che ha sottoscritto l’atto nella qualità di pubblico ufficiale e dell’autenticità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione.
La legalizzazione degli atti pubblici e RAGIONE_SOCIALE scrittura private autenticate redatte all’estero è disciplinata in via generale dall’art.33 del DPR n.445 del 2000, che riproduce in modo pressoché integrale la disciplina precedentemente contenuta nell’art.17 L. n.18 del 1968, che così recita: ‘le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero’; ‘agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale’; ‘sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo di legalizzazione e RAGIONE_SOCIALE traduzione stabilite da leggi o accordi internazionali’.
Il DPR n.445/2000 prevede, pertanto, l’obbligo di traduzione in lingua italiana certificata da parte di un esperto.
La legalizzazione non è necessaria ove sia applicabile, come nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la L.L. n. 1253 del 1966 e ratificata negli Stati Uniti, che, nei rapporti tra Stati contraenti dispensa dalla legalizzazione ad opera dei Consolati dello Stato in cui l’atto straniero deve essere prodotto, prevedendo che la certificazione RAGIONE_SOCIALE qualità del pubblico ufficiale e dell’autenticità RAGIONE_SOCIALE sua sottoscrizione avvenga direttamente ad opera di autorità nazionali dello Stato in cui l’atto è redatto.
La RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961 si applica a tutti gli atti pubblici, con la precisazione che devono intendersi tali, tra gli altri, i rogiti notarili e visti per data certa e i certificati di firma apposti su un atto privato, come disposto dall’ art.1, lett. c) e d).
La procura alle liti è un atto di natura sostanziale avente funzione processuale e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961 (Cass. 5877/94; Cass. 5021/95 e 10901/2002), come specificato dall’art.1, e ciò sia che sia rilasciata sotto forma di atto pubblico (art.1, lett. c) che di scrittura privata autenticata (art.1, lett. d).
10.Per completezza, va evidenziato che la legalizzazione o l’apostille non sono necessarie qualora sia applicabile al caso concreto una convenzione internazionale che escluda la necessità di certificazione relative agli atti pubblici rilasciati all’estero, come la RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles del 25.3.1987 (resa esecutiva con la Legge n.106 del 1990), che dispensa gli Stati contraenti RAGIONE_SOCIALE Comunità Europea da qualsiasi forma di certificazione RAGIONE_SOCIALE pubblicità dell’atto o di chi lo firma e che si caratterizza per lo stesso ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Quanto alla traduzione in lingua italiana, si registrano due diversi orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.
Secondo un primo orientamento, posto che la procura alle liti deve considerarsi come un atto preparatorio del processo e non un atto processuale in senso proprio, riguardo ad essa non trova applicazione l’art.122, comma 1 c.p.c. (Cass. 8620/96 e 13898/2003), ma l’art.123 c.p.c., che prevede il potere -dovere del giudice di disporre la traduzione attraverso un interprete dei documenti relativi al processo redatti in lingua straniera.
12.1.Come affermato da Cassazione civile sez. II, 02/10/1996, n.8620, la disposizione dell’art. 122 cod. proc. civ., che prescrive l’uso RAGIONE_SOCIALE lingua italiana, si riferisce agli atti processuali in senso proprio e
non agli atti giuridici dei soggetti del processo che non hanno una influenza immediata sul rapporto processuale, anche se ad esso sono coordinati, né a quegli atti, quali la procura alle liti, che sono preparatori del processo ed ai quali può applicarsi, come ad ogni altro documento esibito, l’art. 123 cod. proc. civ. (Cass. N. 3074/54). Discende da tale principio che non è necessaria l’esistenza RAGIONE_SOCIALE traduzione esista al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parte, ben potendo il giudice disporre la traduzione attraverso un interprete.
12.2. Si pone nell’ambito dello stesso orientamento Cassazione civile sez. I, 19/09/2003, n.13898: in quel caso, il ricorrente aveva dedotto l’erroneità del principio affermato da Cass. 4537/1990, secondo cui l’obbligo dell’uso RAGIONE_SOCIALE lingua italiana è limitato ai soli atti processuali in senso stretto e non esteso anche ai documenti prodotti dalle parti; inoltre, il ricorrente aveva rilevato come la procura speciale che conferisce la rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE parte non potesse essere assimilata ai meri documenti, tanto è vero che sia l’art. 166, sia l’art. 369 c.p.c. menzionano la procura separatamente dagli altri documenti.
Anche in tale decisione, la Corte ha precisato che l’art. 122, primo comma, c.p.c., che prescrive l’uso RAGIONE_SOCIALE lingua italiana in tutto il processo, si riferisce agli atti processuali in senso proprio, ossia agli atti del processo, e non agli atti giuridici dei soggetti del processo che a quest’ultimo sono semplicemente coordinati o a quegli atti, come la procura alle liti, che sono preparatori del processo, ai quali può invece applicarsi, come ad ogni altro documento esibito dalle parti, l’art. 123 c.p.c. . La Corte ha aggiunto che la traduzione deve essere disposta solo ove sia effettivamente necessaria, come nel caso di difficoltà di comprensione del testo in lingua straniera, con valutazione del
giudice non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 4537/1990; Cass. 2217/1984; Cass. 1013/1982). Nel caso posto all’esame RAGIONE_SOCIALE Corte è stato ritenuto che la procura, redatta in una lingua comunitaria, come l’inglese, fosse di facile comprensibilità e non abbisognasse, quindi, di traduzione.
12.3. L’assenza dell’obbligo di traduzione RAGIONE_SOCIALE procura è stata ribadita da Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, n.30035, in un caso in cui la procura alle liti era stata conferita per atto pubblico rogato da AVV_NOTAIO in un paese aderente alla convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, corredato dalla cd. “apostille”, contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana; anche in tale ipotesi è stata ritenuta la validità RAGIONE_SOCIALE procura in quanto atto prodromico al processo, ai sensi dell’art.123 c.p.c.
12.4. Condividono il medesimo principio Cass., sez. lavoro, 2 luglio 2004, n. 12.162; Cass. 14.11.2008 n. 27282 in relazione all’apostille redatta su folio di allungamento e Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, n.30035.
12.5. Nel 2013 intervengono le Sezioni Unite, che, con sentenza del 2.12.2013, n.26937, ritengono valida la procura alle liti conferita per atto pubblico rogato da AVV_NOTAIO in un paese aderente alla RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961, corredato da “apostille”, contestualmente autenticata ancorché non in lingua italiana, atteso che l’art. 122, primo comma, c.p.c., prescrivendone l’uso, si riferisce agli atti endoprocessuali e non anche a quelli prodromici, per i quali vige il principio generale RAGIONE_SOCIALE traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
12.6. Alla consolidata giurisprudenza passata in rassegna aderisce Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19513 (non massimata), che
si segnala perché non attribuisce alcun rilievo alla circostanza che l’autentica notarile fosse priva di traduzione in lingua italiana dal momento che il testo, ancorché in spagnolo, era perfettamente comprensibile.
12.7 Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni semplici, merita particolare menzione Cassazione civile sez. II, 12/07/2023, n.19900, che ha il pregio di aver ricostruito in modo sistematico l’istituto RAGIONE_SOCIALE procura alle liti rilasciata all’estero, esaminando funditus le questioni relative alla sua validità quando sia priva RAGIONE_SOCIALE traduzione in lingua italiana.
La sentenza, dopo un ampio excursus RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza, afferma il principio generale secondo cui gli atti prodromici al processo – nei quali vanno ricompresi tutti gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni -possono essere redatti in lingua diversa dall’italiano, vigendo il principio RAGIONE_SOCIALE facoltatività RAGIONE_SOCIALE traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto sicché la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell’atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.
La decisione prende atto dell’esistenza di orientamenti RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di segno contrario, ma ne esamina la portata decisoria in relazione al caso concreto e giunge alla conclusione che esse vadano interpretate nel senso che esiste nel nostro ordinamento un principio generale di utilizzo RAGIONE_SOCIALE lingua italiana, sia pur con le differenze poste dagli artt.122 c.p.c. e 123 c.p.c.
La pronuncia citata è, quindi, consapevole di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte riguardo alla validità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti rilasciata all’estero priva dell’autorizzazione in lingua italiana.
La necessità RAGIONE_SOCIALE traduzione in lingua italiana da parte di apposito esperto è affermata dalle Sezioni Unite con ordinanza del 28.2.2020 n.5592, in sede di regolamento di giurisdizione; la Corte ha ritenuto che l a procura speciale alle liti rilasciata all’estero, è nulla, ai sensi dell’art.12 RAGIONE_SOCIALE Legge n.218 del 1995, ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal AVV_NOTAIO, e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità.
In tale ipotesi, la Corte, sul presupposto che tale nullità potesse essere sanata con la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE procura, ai sensi dell’art.182 c.p.c., ha concesso un termine perentorio per la sanatoria, rinviando la causa a nuovo ruolo.
13.1. Le Sezioni Unite richiamano un precedente RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile del 29.5.2015 n.11165, avente ad oggetto una procura rilasciata in Germania, in relazione alla quale era applicabile la RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961 e la RAGIONE_SOCIALE bilaterale tra l’Italia e la Germania conclusa in Roma il 7 giugno 1969, priva RAGIONE_SOCIALE legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana e dell’apostille; in tale decisione, la Corte ha espressamente affermato che, benché la procura fosse conforme alle formalità prescritte dalla RAGIONE_SOCIALE dell’Aja ed all’Accordo Bilaterale, essa non era valida perché non era stata allegata la traduzione RAGIONE_SOCIALE procura speciale e dell’attività certificativa svolta dal AVV_NOTAIO, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità.
In tale precedente è affermato il principio secondo cui benché l’art.122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l’uso RAGIONE_SOCIALE lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale RAGIONE_SOCIALE traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (si richiamano i precedenti Cass. civ., sez. un. 2 dicembre 2013, n. 26937; Cass. civ. 29 dicembre 2011, n. 30035; Cass. civ. 14 novembre 2008 n. 27282).
La Corte ha, quindi, concluso nel senso che il mancato espletamento di tale adempimento comporti la nullità RAGIONE_SOCIALE procura e quindi l’inammissibilità dell’impugnazione e non ha concesso un termine per la sanatoria.
13.2. Anche Cass. Civile, Sez. III del 4.11.2019, n.28217 ha ribadito che la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cd. apostille, in conformità alla RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell’art.12 RAGIONE_SOCIALE L.31.5.1995, n.218 relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal AVV_NOTAIO, e cioè l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale RAGIONE_SOCIALE traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
Nel caso di specie, l’atto allegato al ricorso constava di un “authentication certificate” e di una “certification” formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano, né la Corte ha ritenuto sufficiente la traduzione RAGIONE_SOCIALE procura generale alle liti
(“generai power of attorney for litigations”) per integrare il requisito mancante, che concerneva l’attività certificativa in sé.
Anche in questo caso, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
13.3. Il contrasto va segnalato anche in relazione alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sesta Sezione Civile del 4.4.2018, n.8174, che, pur riconoscendo l’obbligo dell’uso RAGIONE_SOCIALE lingua per gli atti endoprocessuali, afferma che, limitatamente alla procura, deve essere garantita la traduzione in lingua italiana a mezzo esperto.
Nel caso di specie, il collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art.182 c.p.c., comma 2 (nel testo applicabile “ratione temporis”, successivo alle modifiche introdotte dalla L. n.69 del 2009, trattandosi di procura rilasciata in data 21 febbraio 2011), il giudice di merito ogni qualvolta rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio, dev’essere interpretato nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite RAGIONE_SOCIALE preclusioni derivanti da decadenze processuali.
13.4. Più recentemente, Cassazione civile sez. I, 29/09/2023, n.27598 (non massimata) ha ravvisato la nullità RAGIONE_SOCIALE procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attività certificativa svolta dal AVV_NOTAIO, prevedendo il dovere del giudice di assegnare un termine perentorio per la sanatoria, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza del 21 dicembre 2022, n.37434.
L’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, segnalata anche dall’RAGIONE_SOCIALE del Massimario, rende opportuna la
trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, trattandosi, peraltro, di questione di massima importanza, avene notevole impatto sulla corretta instaurazione del giudizio.
15. Ad avviso del collegio remittente, appare necessario chiarire se la traduzione in lingua italiana RAGIONE_SOCIALE procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Aja del 5.10.1961, sia ai sensi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bruxelles del 25.5.1987, integri un requisito di validità dell’atto.
In caso di assenza di traduzione RAGIONE_SOCIALE procura o dell’attività certificativa va stabilito:
-se il giudice possa farne a meno, qualora conosca la lingua straniera in cui è stata redatta la procura;
-se possa o debba assegnare un termine, ai sensi dell’art.182 c.p.c. per la traduzione dell’atto e se tale potere -dovere possa esercitarsi anche nel giudizio di cassazione;
-se possa o debba egli stesso disporre la traduzione tramite la nomina di un esperto.
P.Q.M.
dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere la causa alle Sezioni Unite sulle questioni esposte in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione Seconda civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME