Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28402 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Civile Ord. Sez. 3 Num. 28402 Anno 2023
SEZIONE TERZA CIVILE Presidente: COGNOME
composta dai signori magistrati: Relatore: COGNOME NOME
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Data pubblicazione: 11/10/2023
Presidente
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 19/09/2023 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 1759/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 1759 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore ‘Avvocatura Generale del-
rappresentata e difesa per legge dall lo Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12377/2021, pubblicata in data 15 luglio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Motivi
La società ricorrente agisce nella presente sede sulla base di una procura rilasciata al suo difensore (avvocato COGNOME), di contenuto assolutamente generico, che non fa corpo con il
ricorso, essendo la sua costituzione avvenuta in modalità telematica, con la produzione di una mera copia digitalizzata di tale procura: la questione della validità di siffatta procura è stata di recente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza di questa stessa Sezione (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 20176 del 13/07/2023) e non risulta ad oggi ancora decisa.
Il ricorso va quindi rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su tale questione pregiudiziale.
Per questi motivi
La Corte:
-rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione pregiudiziale di cui in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-