Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5682 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5682 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 18872-2024 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– resistente –
avverso il decreto cron. 566/2024, rep. 614/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositato il 08/02/2024;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, avverso il decreto con il quale era stata dichiarata inammissibile la sua domanda di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile, svoltosi davanti al Tribunale di Benevento. L’opponente aveva lamentato che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che al ricorso non fosse stata allegata un duplicato informatico o una copia informatica di una valida procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.: quest’ultima infatti, redatta su foglio non materialmente congiunto al ricorso, non era riferibile con certezza al procedimento di equa riparazione.
Nella resistenza del Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia, la Corte distrettuale ha evidenziato che nella prima fase del giudizio l’odierno ricorrente era stato invitato, con decreto del 1.9.2023, comunicato via pec il 4.9.2023, a produrre idonea procura nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione, e che aveva depositato la procura, datata 4.3.2023, soltanto il 18.9.2023, a termine ormai scaduto. Ha poi dato atto che il giudizio di opposizione, pur avendo natura pienamente devolutiva, consente l’acquisizione, a cura RAGIONE_SOCIALE parte istante, dei documenti prodotti nella prima fase del giudizio di equa riparazione, ma non anche di produrre una procura non allegata in detta prima fase. Infine, ha evidenziato che la procura allegata al ricorso in opposizione, pur valida per la stessa, non poteva sanare il difetto originario di ius
postulandi dipendente dalla mancata produzione di analogo atto di conferimento del mandato nella precedente fase giudiziale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, affidandosi a tre motivi.
Il Ministero RAGIONE_SOCIALE Giustizia ha depositato memoria di costituzione.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., 3 e 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, 18 del D.M. n. 44 del 2011 e 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto non valida la procura depositata unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione.
Con il secondo motivo, invece, si duole RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione degli artt. 182 c.p.c., 3 e 5 ter RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001 e 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione E.D.U., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto non consentita la sanatoria del difetto originario di procura per la prima fase del giudizio, in presenza di valida la procura depositata unitamente al ricorso in opposizione contro il decreto di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda.
Con il terzo motivo, inoltre, contesta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte partenopea non si sarebbe pronunciata sulla domanda di indennizzo per irragionevole durata del giudizio presupposto.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
La Corte di Appello ha evidenziato che il primo giudice, non avendo rinvenuto nel fascicolo una procura speciale riferibile con certezza al ricorso di equa riparazione, aveva formalmente invitato la parte istante, con apposito decreto ritualmente comunicato dalla cancelleria, a regolarizzare detta carenza, mediante produzione in un termine perentorio RAGIONE_SOCIALE procura mancante. Ha poi ravvisato la mancata produzione, nella prima fase del giudizio di equa riparazione, di una valida procura mediante deposito di un originale informatico o di una copia informatica del documento contenente il conferimento del mandato difensivo. Ha quindi ritenuto che la carenza rilevata dal primo giudice, non sanata tempestivamente, non potesse essere sanata dalla successiva produzione, nella fase di opposizione, di nuova procura, i cui effetti non potevano estendersi alla precedente fase, conclusasi con provvedimento di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta di equo indennizzo.
Va rilevato, in merito al problema RAGIONE_SOCIALE irregolarità e/o carenza RAGIONE_SOCIALE procura, che l’insegnamento di questa Corte è nel senso che l’art. 182 c.p.c., che consente la sanatoria RAGIONE_SOCIALE procura, ove essa sia stata conferita in modalità non conformi alla previsione normativa, non si estende all’ipotesi in cui essa manchi del tutto o sia inesistente. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che ‘L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, RAGIONE_SOCIALE l. n. 69 del 2009, non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti RAGIONE_SOCIALE procura alla lite’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37434 del 21/12/2022, Rv. 666508).
Nel caso di specie, tuttavia, il giudice di merito non ha considerato due elementi fondamentali, ovverosia:
-da un lato, che il giudizio di equa riparazione non presuppone alcuna procura speciale, come ribadito da Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 5465 del 03/03/2017, Rv. 643125, secondo cui ‘In
tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ove la domanda sia proposta successivamente alle modifiche alla l. n. 89 del 2001 introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non occorre che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, atteso che il nuovo testo RAGIONE_SOCIALE cd. legge Pinto non impone più tale requisito, diversamente da quanto prevedeva l’originario art. 3, comma 2, del quale è stato riprodotto, nei novellati artt. 3, comma 1 e 5ter, comma 2, solo il richiamo all’art. 125 c.p.c..’ ; nonché, conf., Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11385 del 29/04/2024, non massimata, pagg. 5 e s.);
-e, dall’altro lato, che la procura rilasciata dall’odierno ricorrente al proprio legale non presentava, in sé, alcuna carenza o incertezza circa il conferimento dello ius postulandi , ma era stata semplicemente depositata senza il corredo delle cd. attestazioni di conformità all’originale previste dalle regole che sovraintendono al processo telematico.
Con riferimento a tale secondo profilo, in particolare, la Corte partenopea avrebbe dovuto fare riferimento al principio affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597, secondo cui il mancato deposito delle attestazioni di conformità del difensore, previste dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994, ai fini RAGIONE_SOCIALE dimostrazione RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE copia depositata in forma telematica al suo originale, non implica ex se un effetto abortivo RAGIONE_SOCIALE domanda, in mancanza di specifica contestazione RAGIONE_SOCIALE parte avversa, essendo comunque consentito il deposito delle predette attestazioni sino alla decisione RAGIONE_SOCIALE causa.
Nel caso di specie, la parte aveva prodotto, nel giudizio di opposizione, una procura munita delle attestazioni di conformità, in
questo modo superando la mancata produzione di queste ultime nella precedente fase monitoria, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura unitaria del giudizio di equa riparazione, a più riprese affermata da questa Corte (cfr., sul punto, ex multis , Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23630 del 03/09/2024, Rv. 672182 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29765 del 12/10/2022, Rv. 665969).
Ne consegue l’eccessivo rigore RAGIONE_SOCIALE soluzione adottata dalla Corte di Appello, che richiama erroneamente la disposizione di cui all’art. 182 c.p.c., non applicabile in realtà al caso di specie, atteso che detta norma presuppone un difetto intrinseco RAGIONE_SOCIALE procura, che nella fattispecie non sussisteva, posto che erano solo mancanti, negli atti del giudizio, le attestazioni di conformità RAGIONE_SOCIALE copia depositata in via informatica al suo originale. Detto rigore, peraltro, non si giustifica neppure alla luce RAGIONE_SOCIALE richiamata natura unitaria del giudizio di equa riparazione, nel cui ambito la domanda viene delibata nella fase di opposizione: la certificata presenza di una valida procura, munita delle prescritte attestazioni di conformità all’originale, in detta fase, avrebbe dovuto quindi essere ritenuta sufficiente a consentire l’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda stessa, anche in considerazione del fatto -non secondarioche i cd. esiti abortivi del giudizio devono costituire, in ottica C.E.D.U., ipotesi eccezionali e residuali.
In definitiva, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va quindi cassato. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 22 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME